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Decisione

15.2016.5

Ricorso contro pignoramento di credito. Tardività del ricorso. Rivendicazione di un terzo su beni oggetto di pignoramento

9 marzo 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 21 gennaio 2016, RI 1, marito dell’escussa, chiede l’annullamento

del pignoramento.

C. Con

osservazioni 9 febbraio 2016 l’UE si è opposto al ricorso, mentre l’escussa e i

creditori sono rimasti silenti.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale

– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10

giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 LEF). Nella fattispecie,

come da lui stesso ammesso nel ricorso, RI 1 è venuto a conoscenza dell’atto

impugnato al più tardi il 27 novembre 2015. Ed egli ha atteso il 15 dicembre

2015 per scrivere al Pretore chiedendo se il credito vantato nei confronti

della __________ potesse essere pignorato per pagare debiti della moglie. Orbene

già quel 15 dicembre 2015, il termine di ricorso era inesorabilmente scaduto. Presentato

poi a questa Camera solo il 21 gennaio 2016, il ricorso è (a fortiori) tardivo

e pertanto irricevibile.

2. Fosse

anche tempestivo, ad ogni modo, il ricorso sarebbe dovuto essere respinto per

le ragioni esposte nei seguenti considerandi.

2.1 Il

ricorrente evidenzia che fino al 2014 la moglie lo aiutava nel vigneto e i

proventi della vendita dell’uva erano ripartiti tra loro. Dalla vendemmia 2015,

dopo aver chiesto e ottenuto dal Pretore, a seguito di problemi famigliari, la

separazione dei beni, egli ha provveduto da solo a lavorare il vigneto e di

conseguenza tutto quanto ha a che vedere con questa attività è di sua spettanza.

2.2 Ora,

la rivendicazione di un terzo sui beni oggetto di pignoramento non impedisce l’esecuzione

di tale provvedimento, a meno che sia evidente che detti beni appartengono al

terzo, circostanza che renderebbe nullo il pignoramento (DTF 108 III 122

consid. 4; 106 III 86 consid. 1; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. 2, 2000, n. 74 ad art. 106 LEF; sentenza della CEF

15.2013.94 del 24 ottobre 2013). Meri dubbi o litigi sulla proprietà delle cose

o dei diritti da pignorare non comportano la nullità del pignoramento, ma

obbligano unicamente l’ufficio ad aprire la procedura di rivendicazione ai

sensi degli art. 106 a 109 LEF (DTF 134 III 122 consid. 4.2), il cui scopo è

proprio quello di far accertare eventuali diritti di proprietà, diritti di

pegno od ogni altro diritto o pretesa di terzi incompatibile con il

pignoramento o di cui bisogna tener conto nella realizzazione dei beni (cfr. Gilliéron, Poursuite pour dettes,

faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1121). Questioni di merito

inerenti alla proprietà dei beni pignorati rientrano nella competenza del

giudice abilitato a decidere sulla rivendicazione (cfr. DTF 108 III 122,

consid. 4), non invece in quella degli organi di esecuzione forzata né dell’autorità

di vigilanza.

Considerandi

2.3

Nel

caso specifico, malgrado le affermazioni di RI 1 secondo cui i contratti di

affitto dei due fondi coltivati a vite sono a lui intestati, egli è iscritto nel

catasto viticolo relativo ai due fondi quale viticoltore e i certificati di

produzione 2015 sono stati rilasciati a nome suo, non si può escludere che i redditi

della vendita dell’uva merlot spettino alla moglie PI 1, considerato che il provento

della vendita dell’uva fino al 2014 è stato fiscalmente annunciato quale reddito

di lei. D’altronde i contratti di affitto dei due mappali coltivati a vigne non

sono di rilievo per determinare chi è il creditore della __________ SA, per tacere del fatto che il

contratto relativo al fondo n. __________ di __________, concluso per la durata,

rinnovabile, di un anno dal 1° novembre 2011, reca la data del 15 dicembre 2015

e pare così confezionato ad hoc ai fini della presente vertenza. Determinante

per la questione della titolarità del credito, in effetti, è il contratto concluso

con la __________ SA, in merito

al quale, tuttavia, RI 1 non ha prodotto alcun documento.

2.4

Non

essendo quindi manifesto che il ricorrente sia titolare del credito pignorato,

pignorandolo l’Ufficio si è correttamente determinato, ritenuto che

la questione sollevata dal ricorrente sulla proprietà del bene pignorato non

può essere decisa dall’organo di esecuzione, non potendosi quest’ultimo

sostituire al giudice civile competente per decidere sul merito. Se non l’ha

già fatto, l’Ufficio dovrà però avviare

la procedura di rivendicazione prevista dagli art. 106 e segg., nell’ambito

della quale la questione della pignorabilità del credito verrà risolta.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv.

2.

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile siccome

tardivo.

2.

È

fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Acquarossa di determinarsi come al

considerando 2.4, avviando la procedura di rivendicazione di cui agli art. 106

e segg. LEF.

3.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

–;

–;

- ,;

-

,.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.