15.2016.50
Comminatoria di fallimento
28 giugno 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.50
Lugano
28
giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso del 23 giugno 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 giugno 2016 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa l’8 ottobre 2015 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso
di fr. 486.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2015, il 2 giugno
2016 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio, appurato che l’escussa non aveva
interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
ricorso 23 giugno 2016, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento. Stante l’esito del giudizio odierno, non sono state richieste
osservazioni all’UE né alle parti procedenti (art. 9 cpv. 2 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma
unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, la RI 1 contesta le pretese della procedente, facendo valere “in merito al mancato ritiro della corrispondenza” che la sua amministratrice unica __________ era impossibilitata a
ritirare le raccomandate inviate dal 6 marzo al 10 giugno 2016 in seguito a un’inabilità
al lavoro consecutiva a un infortunio. Se con tale affermazione sibillina essa
intende sostenere di non avere ritirato il precetto esecutivo, ciò risulta già
da questo stesso atto, in cui il notificatore ha attestato di avere consegnato
Considerandi
il precetto esecutivo il 9 marzo 2016 a tale __________, verosimilmente un’impiegata
della ricorrente. Sta di fatto, in ogni caso, che la ricorrente non critica la
validità della notifica del precetto esecutivo, atto che è comunque in fin dei
conti giunto all’amministratrice unica, dal momento ch’essa l’ha allegato al ricorso.
Nessun dubbio sussiste quindi
in merito alla validità dell’esecuzione (v. DTF 128 III 104 consid. 2, 120 III 116 consid. 3/b, 110 III 11, consid.
2; sentenza del Tribunale federale 7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2).
3.
La
ricorrente censura d’altronde la validità del contratto sul quale la procedente
fonda l’esecuzione, affermando che il documento non è stato firmato dall’amministratrice
unica bensì da un dipendente non autorizzato a sottoscriverlo. Come visto
(sopra consid. 1), la via del ricorso è però preclusa per questioni di merito.
La ricorrente avrebbe dovuto sollevare tale censura interponendo opposizione al
precetto esecutivo. In questa sede essa è invece irricevibile.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.