Lexipedia

Decisione

15.2016.50

Comminatoria di fallimento

28 giugno 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso 23 giugno 2016, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di

fallimento. Stante l’esito del giudizio odierno, non sono state richieste

osservazioni all’UE né alle parti procedenti (art. 9 cpv. 2 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, la RI 1 contesta le pretese della procedente, facendo valere “in merito al mancato ritiro della corrispondenza” che la sua amministratrice unica __________ era impossibilitata a

ritirare le raccomandate inviate dal 6 marzo al 10 giugno 2016 in seguito a un’inabilità

al lavoro consecutiva a un infortunio. Se con tale affermazione sibillina essa

intende sostenere di non avere ritirato il precetto esecutivo, ciò risulta già

da questo stesso atto, in cui il notificatore ha attestato di avere consegnato

Considerandi

il precetto esecutivo il 9 marzo 2016 a tale __________, verosimilmente un’impiegata

della ricorrente. Sta di fatto, in ogni caso, che la ricorrente non critica la

validità della notifica del precetto esecutivo, atto che è comunque in fin dei

conti giunto al­l’amministratrice unica, dal momento ch’essa l’ha allegato al ricorso.

Nessun dubbio sussiste quindi

in merito alla validità del­l’esecuzione (v. DTF 128 III 104 consid. 2, 120 III 116 consid. 3/b, 110 III 11, consid.

2; sentenza del Tribunale federale 7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2).

3.

La

ricorrente censura d’altronde la validità del contratto sul quale la procedente

fonda l’esecuzione, affermando che il documento non è stato firmato dall’amministratrice

unica bensì da un dipendente non autorizzato a sottoscriverlo. Come visto

(sopra consid. 1), la via del ricorso è però preclusa per questioni di merito.

La ricorrente avrebbe dovuto sollevare tale censura interponendo opposizione al

precetto esecutivo. In questa sede essa è invece irricevibile.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.