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Decisione

15.2016.51

Minimo di esistenza. Spese di locazione

23 agosto 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.51

Lugano

23 agosto 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 22 giugno 2016 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro la diffida del 15 giugno 2016 con cui l’organo esecutivo ha

ordinato al ricorrente di versare puntualmente ogni mese la quota pignorabile

del suo reddito nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti da

PI 1 -

(patrocinato dall’avv. PA 2 )

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20

aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per

fr. 251'446.65 oltre ad accessori;

che

dando seguito alla domanda 18 settembre 2015 dell’escu­­tente di proseguire l’esecuzione,

il 28 dicembre 2015 l’UE ha proceduto al pignoramento del reddito dell’escusso,

senza tener conto di alcun importo a titolo di spese di locazione nella determinazione

del suo minimo d’esistenza;

che

con ricorso dell’11 febbraio 2016 RI 1 aveva chiesto a questa Camera di

annullare il predetto provvedimento e ritornare l’incarto all’Ufficio affinché

ricalcolasse il suo minimo esistenziale, includendo i costi della locazione;

che

con sentenza del 7 aprile 2016 questa Camera ha respinto il gravame, siccome l’insorgente

non aveva dimostrato di pagare con mezzi propri il canone di locazione, né

aveva prodotto all’UE o all’autorità di vigilanza qualsivoglia giustificativo di

pagamento, malgrado le reiterate richieste rivoltegli dall’organo esecutivo

(sentenza CEF 15.2016.10 del 7 aprile 2016, consid. 4.2);

che

venuto a sapere che RI 1 non esercitava più un’attività lucrativa dipendente,

bensì indipendente, il 23 maggio 2015 l’Ufficio ha proceduto a una revisione

del calcolo del minimo d’esistenza, modificando in particolare il reddito

percepito dall’escusso, ma senza tener conto, neppure in tale occasione, delle

Considerandi

spese di locazione;

che

il 15 giugno 2016 l’UE ha quindi diffidato l’escusso a versare puntualmente

ogni mese l’eccedenza pignorabile sulla base del nuovo calcolo;

che

con ricorso del 22 giugno 2016 RI 1 si aggrava contro tale misura, chiedendo,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullarla e ritornare l’incarto

all’organo esecutivo affinché abbia a ricalcolare il minimo esistenziale e

riformulare l’importo soggetto a pignoramento di salario, includendo le spese

di locazione;

che

con ordinanza del 30 giugno 2016 il presidente di questa Camera ha respinto la

domanda di effetto sospensivo;

che

con osservazioni del 6 luglio 2016 PI 1 postula la reiezione del gravame, come

pure l’UE nelle sue del 12 luglio 2016;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10

giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 giugno 2016 dall’UE di

Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile sotto questo profilo

(art. 17 LEF);

che

l’insorgente si duole del fatto che l’Ufficio non abbia tenuto conto nel

computo del minimo d’esistenza dell’onere locativo di fr. 3'200.– riferito

all’abitazione in cui egli abita con la sua famiglia, osservando in sostanza che,

nonostante il contratto di locazione preveda quale conduttrice la società __________

con sede a __________, i beneficiari e garanti sono RI 1 ed E__________;

che,

a ben vedere, il ricorrente torna a disquisire sulla medesima questione già

sollevata nel suo precedente ricorso dell’11 febbraio 2016, riproponendo la

stessa contestazione nell’ambito della medesima esecuzione, senza aggiungere

nulla di nuovo e peraltro senza produrre, neppure questa volta, qualsivoglia documento

che comprovi l’effettivo pagamento del canone di locazione da parte sua;

che,

in tali condizioni, il ricorso al vaglio si rivela irricevibile, questa Camera

avendo già esaminato tale questione e avendo respinto la predetta contestazione

con sentenza del 7 aprile 2016, la quale riveste autorità di cosa giudicata;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.