15.2016.51
Minimo di esistenza. Spese di locazione
23 agosto 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.51
Lugano
23 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 22 giugno 2016 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la diffida del 15 giugno 2016 con cui l’organo esecutivo ha
ordinato al ricorrente di versare puntualmente ogni mese la quota pignorabile
del suo reddito nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti da
PI 1 -
(patrocinato dall’avv. PA 2 )
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20
aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per
fr. 251'446.65 oltre ad accessori;
che
dando seguito alla domanda 18 settembre 2015 dell’escutente di proseguire l’esecuzione,
il 28 dicembre 2015 l’UE ha proceduto al pignoramento del reddito dell’escusso,
senza tener conto di alcun importo a titolo di spese di locazione nella determinazione
del suo minimo d’esistenza;
che
con ricorso dell’11 febbraio 2016 RI 1 aveva chiesto a questa Camera di
annullare il predetto provvedimento e ritornare l’incarto all’Ufficio affinché
ricalcolasse il suo minimo esistenziale, includendo i costi della locazione;
che
con sentenza del 7 aprile 2016 questa Camera ha respinto il gravame, siccome l’insorgente
non aveva dimostrato di pagare con mezzi propri il canone di locazione, né
aveva prodotto all’UE o all’autorità di vigilanza qualsivoglia giustificativo di
pagamento, malgrado le reiterate richieste rivoltegli dall’organo esecutivo
(sentenza CEF 15.2016.10 del 7 aprile 2016, consid. 4.2);
che
venuto a sapere che RI 1 non esercitava più un’attività lucrativa dipendente,
bensì indipendente, il 23 maggio 2015 l’Ufficio ha proceduto a una revisione
del calcolo del minimo d’esistenza, modificando in particolare il reddito
percepito dall’escusso, ma senza tener conto, neppure in tale occasione, delle
Considerandi
spese di locazione;
che
il 15 giugno 2016 l’UE ha quindi diffidato l’escusso a versare puntualmente
ogni mese l’eccedenza pignorabile sulla base del nuovo calcolo;
che
con ricorso del 22 giugno 2016 RI 1 si aggrava contro tale misura, chiedendo,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullarla e ritornare l’incarto
all’organo esecutivo affinché abbia a ricalcolare il minimo esistenziale e
riformulare l’importo soggetto a pignoramento di salario, includendo le spese
di locazione;
che
con ordinanza del 30 giugno 2016 il presidente di questa Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo;
che
con osservazioni del 6 luglio 2016 PI 1 postula la reiezione del gravame, come
pure l’UE nelle sue del 12 luglio 2016;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 15 giugno 2016 dall’UE di
Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile sotto questo profilo
(art. 17 LEF);
che
l’insorgente si duole del fatto che l’Ufficio non abbia tenuto conto nel
computo del minimo d’esistenza dell’onere locativo di fr. 3'200.– riferito
all’abitazione in cui egli abita con la sua famiglia, osservando in sostanza che,
nonostante il contratto di locazione preveda quale conduttrice la società __________
con sede a __________, i beneficiari e garanti sono RI 1 ed E__________;
che,
a ben vedere, il ricorrente torna a disquisire sulla medesima questione già
sollevata nel suo precedente ricorso dell’11 febbraio 2016, riproponendo la
stessa contestazione nell’ambito della medesima esecuzione, senza aggiungere
nulla di nuovo e peraltro senza produrre, neppure questa volta, qualsivoglia documento
che comprovi l’effettivo pagamento del canone di locazione da parte sua;
che,
in tali condizioni, il ricorso al vaglio si rivela irricevibile, questa Camera
avendo già esaminato tale questione e avendo respinto la predetta contestazione
con sentenza del 7 aprile 2016, la quale riveste autorità di cosa giudicata;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.