15.2016.52
Ricorso contro l’esecuzione del sequestro di conti bancari intestati a terzi
30 giugno 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.52
Lugano
30 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso inoltrato il 27 giugno 2016 da
RI 1,
RI 2,
RI 3,
(patrocinate dall’avv. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’esecuzione del decreto di sequestro emesso il 13 giugno 2016
nella procedura n. __________ promossa da
PI 2,
PI 3,
(patrocinate dallo PA 3, )
nei confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’avv. PA 2 )
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
a domanda delle società PI 2 e PI 3, diretta contro PI 1 a garanzia di due
crediti di € 113'729'639.48 e € 34'118'891.70, con decreto del 13 giugno 2016
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro presso
la banca __________ di __________ di tutti gli averi depositati in qualsiasi
forma sulle relazioni bancarie n. __________, __________ e __________ intestate
rispettivamente alla RI 1, alla RI 3 e alla RI 2 sino a concorrenza dei
suddetti crediti (inc. __________);
che
il giorno successivo l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il
decreto di sequestro, ordinando alla banca di tenere a sua completa ed esclusiva
disposizione gli attivi designati nel decreto (verbale n. __________);
che,
Considerandi
avvisate dalla banca, le società intestatarie dei conti sequestrati chiedono
con il ricorso in esame di annullare la decisione dell’UE di eseguire il
sequestro dei loro conti e la sua notifica alla banca, facendo valere che
secondo le indicazioni di quest’ultima l’avente diritto economico di quelle
relazioni non è l’escusso PI 1 bensì tali __________ e __________ e che le
società sequestranti hanno completamente fallito nel rendere verosimile l’appartenenza
dei conti al debitore, un abuso da parte delle ricorrenti nell’invocare la
propria indipendenza giuridica oppure un trasferimento abusivo degli attivi
sequestrati in loro favore inteso a permettere al debitore di sottrarsi ai
propri obblighi;
che,
tuttavia, in materia di sequestro le competenze dell’autorità di esecuzione
forzata sono limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di
sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste
dagli art. 91 a 109 LEF, richiamati dall’art. 275 LEF;
che
le censure che toccano i presupposti materiali del sequestro, in particolare
quelle che concernono la proprietà e la titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano invece nell’esclusiva
competenza del giudice dell’opposizione (art. 278 LEF);
che
contro l’esecuzione di un sequestro è dunque dato ricorso all’autorità di
vigilanza giusta l’art. 17 LEF unicamente per controllare se le condizioni
legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state rispettate, salvo che
il decreto (o parte di esso) si riveli incontestabilmente nullo nel senso dell’art.
22.
LEF (DTF 136 III 382 consid. 3.1; 129
III 207 consid. 2.3; sentenze della CEF 15.2012.90 del 28 settembre 2012
consid. 3.1-3.2 e 15.2010.59 del 12 maggio 2010, consid. 1; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 49 ad § 51);
che
nel caso in rassegna, dunque, nella misura in cui si limitano a contestare l’appartenenza
dei beni posti sotto sequestro, le insorgenti censurano a ben vedere uno dei
tre presupposti materiali necessari a decretare un sequestro (art. 272 cpv. 1
n. 3 LEF), ciò che però dovevano far valere – e del resto hanno fatto valere
(v. l’opposizione 27 giugno 2016 prodotta quale doc. I accluso al ricorso) –
dinanzi al giudice del sequestro mediante opposizione giusta l’art. 278 LEF;
che
il ricorso, sussidiario rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), è
di conseguenza inammissibile nella misura in cui verte sul decreto di sequestro
ed è infondato per quanto riguarda l’operato dell’UE, tenuto a eseguire il
decreto senza possibilità di censurarne la validità (art. 274 cpv. 1 e 275
LEF);
che
le ricorrenti non invocano infatti alcun motivo di nullità del decreto di
sequestro né alcun vizio formale che ne renderebbe impossibile l’attuazione;
che
è anche esclusa ogni inavvertenza del Pretore, il quale ha chiaramente indicato
nello stesso decreto di sequestro che i conti sono intestati alle ricorrenti;
che
visto l’esito del giudizio odierno è superfluo ogni atto istruttorio, compresa
la notifica del ricorso alle altre parti interessate per formulare eventuali
osservazioni (v. art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– avv. ;
– avv. ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.