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Decisione

15.2016.52

Ricorso contro l’esecuzione del sequestro di conti bancari intestati a terzi

30 giugno 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.52

Lugano

30 giugno 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso inoltrato il 27 giugno 2016 da

RI 1,

RI 2,

RI 3,

(patrocinate dall’avv. PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’esecuzione del decreto di sequestro emesso il 13 giugno 2016

nella procedura n. __________ promossa da

PI 2,

PI 3,

(patrocinate dallo PA 3, )

nei confronti di

PI 1,

(patrocinato dall’avv. PA 2 )

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che

a domanda delle società PI 2 e PI 3, diretta contro PI 1 a garanzia di due

crediti di € 113'729'639.48 e € 34'118'891.70, con decreto del 13 giugno 2016

il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro presso

la banca __________ di __________ di tutti gli averi depositati in qualsiasi

forma sulle relazioni bancarie n. __________, __________ e __________ intestate

rispettivamente alla RI 1, alla RI 3 e alla RI 2 sino a concorrenza dei

suddetti crediti (inc. __________);

che

il giorno successivo l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il

decreto di sequestro, ordinando alla banca di tenere a sua completa ed esclusiva

disposizione gli attivi designati nel decreto (verbale n. __________);

che,

Considerandi

avvisate dalla banca, le società intestatarie dei conti sequestrati chiedono

con il ricorso in esame di annullare la decisione dell’UE di eseguire il

sequestro dei loro conti e la sua notifica alla banca, facendo valere che

secondo le indicazioni di quest’ultima l’avente diritto economico di quelle

relazioni non è l’escusso PI 1 bensì tali __________ e __________ e che le

società sequestranti hanno completamente fallito nel rendere verosimile l’appartenenza

dei conti al debitore, un abuso da parte delle ricorrenti nell’invocare la

propria indipendenza giuridica oppure un trasferimento abusivo degli attivi

sequestrati in loro favore inteso a permettere al debitore di sottrarsi ai

propri obblighi;

che,

tuttavia, in materia di sequestro le competenze dell’autorità di esecuzione

forzata sono limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di

sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste

dagli art. 91 a 109 LEF, richiamati dall’art. 275 LEF;

che

le censure che toccano i presupposti materiali del sequestro, in particolare

quelle che concernono la proprietà e la titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano invece nell’esclu­­siva

competenza del giudice dell’opposizione (art. 278 LEF);

che

contro l’esecuzione di un sequestro è dunque dato ricorso all’autorità di

vigilanza giusta l’art. 17 LEF unicamente per controllare se le condizioni

legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state rispettate, salvo che

il decreto (o parte di esso) si riveli incontestabilmente nullo nel senso dell’art.

22.

LEF (DTF 136 III 382 consid. 3.1; 129

III 207 consid. 2.3; sentenze della CEF 15.2012.90 del 28 settembre 2012

consid. 3.1-3.2 e 15.2010.59 del 12 maggio 2010, consid. 1; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 49 ad § 51);

che

nel caso in rassegna, dunque, nella misura in cui si limitano a contestare l’appartenenza

dei beni posti sotto sequestro, le insorgenti censurano a ben vedere uno dei

tre presupposti materiali necessari a decretare un sequestro (art. 272 cpv. 1

n. 3 LEF), ciò che però dovevano far valere – e del resto hanno fatto valere

(v. l’opposizione 27 giugno 2016 prodotta quale doc. I accluso al ricorso) –

dinanzi al giudice del sequestro mediante opposizione giusta l’art. 278 LEF;

che

il ricorso, sussidiario rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF), è

di conseguenza inammissibile nella misura in cui verte sul decreto di sequestro

ed è infondato per quanto riguarda l’o­pe­rato dell’UE, tenuto a eseguire il

decreto senza possibilità di censurarne la validità (art. 274 cpv. 1 e 275

LEF);

che

le ricorrenti non invocano infatti alcun motivo di nullità del decreto di

sequestro né alcun vizio formale che ne renderebbe impossibile l’attuazione;

che

è anche esclusa ogni inavvertenza del Pretore, il quale ha chiaramente indicato

nello stesso decreto di sequestro che i conti sono intestati alle ricorrenti;

che

visto l’esito del giudizio odierno è superfluo ogni atto istruttorio, compresa

la notifica del ricorso alle altre parti interessate per formulare eventuali

osservazioni (v. art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– avv. ;

– avv. ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.