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Decisione

15.2016.53

Ricorso contro il verbale di pignoramento divenuto privo d’oggetto in seguito agli ulteriori accertamenti svolti dall’Ufficio, come richiesto dall’escutente. Stima di crediti postergati

7 luglio 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

N.

Oggetti

Valore di stima

4

Un credito vantato nei

confronti di G__________ SA, __________, __________, del valore di fr. 80.000.–. L’origine del credito non è attualmente

ancora definita, in quanto è prevista una causa verso l’ex amministratore

della società che pare abbia erogato il pagamento. Il credito risulta

postergato nel senso che è in rango inferiore rispetto a tutti gli altri

creditori della società.

fr. 80'000.–

5

Un credito vantato nei confronti di F__________

SA, __________, __________, del valore di fr. 145'233.–. Il credito

risulta essere postergato nel senso che è in rango inferiore rispetto a tutti

gli altri creditori della società. Produce il contratto di convenzione di

postergazione di rango.

fr. 145'233.–

6

Un credito vantato nei confronti di G__________

SA, __________, __________, del valore di fr. 418'000.–. Il credito

risulta essere postergato nel senso che è in rango inferiore rispetto a tutti

gli altri creditori della società. Produce il contratto di convenzione di

postergazione di rango.

fr. 418'000.–

B. Con

reclamo (recte: ricorso) del 27 giugno 2016 la RI 1 si aggrava contro il

verbale di pignoramento, chiedendo di annullarlo e di retrocedere l’incarto all’UE

affinché ripeta il pignoramento compiendo gli accertamenti indicati al punto 8 del

ricorso. Essa postula inoltre che il valore di stima dei crediti contro terzi

menzionati ai punti 4, 5 e 6 del verbale sia ridotto a fr. 1.– per

ciascuno credito. Lo stesso giorno la RI 1 ha pure presentato all’Ufficio una “richiesta di rivedere [i]

provvedimenti”, proponendo le medesime domande contenute

nel ricorso.

C. A

complemento del ricorso e della “richiesta

di rivedere [i] provvedimenti”, il 3 agosto 2016 la

ricorrente ha inoltrato all’organo esecutivo un’“istanza di riesame”, postulando

nuovamente che i valori di stima dei beni indicati ai punti 4, 5 e 6 del verbale

di pignoramento siano ridotti a fr. 1.–.

D. Il

5 settembre 2016 l’Ufficio ha proceduto a un nuovo interrogatorio del debitore,

sottoponendogli le domande proposte dalla creditrice al punto 8 del ricorso.

Preso atto del verbale d’interrogato­­rio, il 19 settembre 2016 l’escutente ha sollecitato

l’UE affinché PI 1 fornisse i documenti che non aveva ancora prodotto in

occasione dell’interrogatorio.

E. Il

19 settembre 2016 la RI 1 ha pure presentato all’UE un’istanza di pignoramento

di beni nuovamente scoperti, con cui ha postulato di procedere al pignoramento

delle particelle n. __________, __________, __________, __________ e __________

RFD di __________, nonché delle quote di comproprietà di 12∕252 della particella n. __________ RFD di __________,

di ⅓ della particella n. __________ RFD di __________ e di ⅓ della

particella n. __________ RFD di __________, fondi che appartengono tutti a PI 2,

moglie dell’escusso. La procedente ha pure domandato il pignoramento di tutte

le azioni della PI 3, con sede a __________, e della PI 4, con sede a __________, e infine delle particelle n. __________ e __________

RFD di __________, su cui sorge l’abitazione dei coniugi PI 1, di proprietà

della PI 3, di cui la moglie è l’amministratrice unica.

F. Avendo

l’Ufficio respinto la predetta istanza mediante decisione del 9 novembre 2016,

con ricorso del 24 novembre 2016 la RI 1 ha postulato a questa

Camera di ordinare all’organo esecutivo il pignoramento dei predetti beni. Con

separato giudizio di data odierna (inc. 15.2017.7), la Camera ha parzialmente

accolto il ricorso, ordinando all’Ufficio di procedere al pignoramento degli

immobili appena menzionati iscritti a registro fondiario a nome di PI 2,

avviando nel contempo la procedura di rivendicazione.

G. Con scritto del 4 ottobre 2016 l’organo esecutivo ha di nuovo convocato

l’escusso per ottenere i documenti mancanti. Il debitore ha prodotto quanto

richiesto con e-mail del 4 e 10 ottobre 2016.

H. Con

osservazioni del 13 febbraio 2016 (recte: 2017) al ricorso del 27 giugno

2016, l’Ufficio si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver

eseguito correttamente il pignoramento. PI 1 è invece rimasto silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 16

giugno 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

Altrettanto non può dirsi invece per l’“istanza di riesame” del 3

agosto 2016 che la ricorrente ha presentato anche quale complemento del gravame.

Giunto oltre il termine di ricorso, tale atto è infatti da ritenere tardivo. Ad

ogni modo, la domanda proposta in quell’alle­­gato è già contenuta nelle

conclusioni del ricorso e potrà dunque essere esaminata in quell’ambito.

2. La

ricorrente sostiene in particolare che l’Ufficio ha omesso di compiere essenziali

quanto basilari accertamenti sulla situazione economica del debitore,

accettando acriticamente le dichiarazioni del suo rappresentante, secondo cui PI

1 risulta praticamente nullatenente. A suo parere, vi è invero un’evidente discrepanza

tra quanto descritto ed elencato nel verbale di pignoramento e quanto, anche

solo secondo un minimo di buon senso, ci si aspetterebbe di trovare nella

situazione economica finanziaria di una persona, come PI 1, che è attiva o è

stata attiva in così tante società e il cui nominativo è collegato a progetti

molto importanti dal punto di vista economico. L’insor­­gente chiede dunque di

retrocedere l’incarto all’UE, affinché proceda a ulteriori accertamenti,

sottoponendo all’escusso le sedici domande elencate al punto 8 dell’atto di

ricorso.

Nelle

osservazioni l’UE riassume gli accertamenti svolti a seguito della richiesta

della procedente, spiegando di aver sottoposto al debitore i noti quesiti e di

aver recuperato la documentazione pertinente, compresi gli estratti dei conti degli

ultimi dieci anni presso gli istituti bancari indicati dalla ricorrente. Rileva

al riguardo che in passato l’escusso aveva importanti disponibilità finanziarie,

che però al momento del pignoramento non erano più presenti. L’Ufficio indica pure

di aver verificato i conti di alcune società di cui PI 1 sarebbe l’avente

diritto economico. In base ai propri accertamenti, l’UE ritiene però di non

poter pignorare più di quanto già indicato nel verbale impugnato.

2.1 Nell’ambito

del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la

sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a

coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91

cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF).

Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le

deve sottoscrivere. Nell’al­­lestire il verbale di pignoramento l’ufficio di

esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non

è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del

creditore (Lebrecht, op. cit., n.

12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in

caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione

(art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare

acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione

e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora

dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano

fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo

luogo: sentenza della CEF 15.2016.71 del 9 dicembre 2016, consid. 3).

2.2 Nel

caso in rassegna, l’Ufficio ha già evaso la richiesta della ricorrente,

sottoponendo al debitore tutte le domande in questione e recuperando i

documenti pertinenti. La stessa insorgente ne è consapevole, avendo ricevuto il

nuovo verbale d’interrogatorio e sollecitato in seguito l’UE affinché l’escusso

fornisse la documentazione non ancora prodotta (v. scritto del 19 settembre

2016), poi inoltrata con e-mail del 4 e 10 ottobre 2016. Non v’è pertanto alcuna

ragione di rinviare l’incarto all’organo esecutivo per procedere ad

accertamenti già svolti, le cui risultanze peraltro non vengono contestate dall’insorgente.

Da questo punto di vista il ricorso si rivela quindi privo d’oggetto (art. 24b

cpv. 1 LPR).

3. La

ricorrente contesta inoltre il valore di stima di fr. 643'233.–­attribuito

ai crediti pignorati (consid. A), nonché la loro inclusione nella lista degli

oggetti considerati a copertura del credito. Sostiene in particolare che la

descrizione di questi crediti è fumosa e del tutto incerta è la loro esistenza.

Si duole altresì che non siano stati interpellati i terzi debitori e neppure vi

sia una sola traccia documentale seria a supporto dei crediti. A suo parere, le

dichiarazioni di postergazione non consentono di verificare il potenziale di realizzo

e il grado di copertura del credito posto in esecuzione, ma anzi ne escludono

la realizzabilità, di modo che o i crediti non dovevano essere considerati per

la stima, o la loro stima doveva essere pari a fr. 0.–. In riferimento al

credito più consistente di fr. 418'000.–, l’insorgente rileva pure che la

società terza debitrice versa in una situazione di grave indebitamento e si

tratta di una società originariamente riconducibile allo stesso escusso. Per

queste ragioni, reputa che i crediti in questione non debbano essere

considerati nel pignoramento e che, ad ogni modo, la loro stima vada ridotta a

pochi franchi. Fa pure notare che la stima impatta sull’importo oggetto dell’attestato

di carenza beni (ACB), determinando per quale importo il suo credito rimane scoperto

e qual è l’oggetto dell’ACB ai sensi dell’art. 115 cpv. 3 LEF. A sua mente non

può così dirsi concluso il compito dell’UE finché non avrà verificato l’esistenza

di sufficienti beni riconducibili all’escusso per coprire il credito posto in esecuzione.

Da

parte sua, l’Ufficio osserva che i crediti inseriti a verbale paiono effettivamente

di difficile incasso e pertanto ritiene errata la loro stima, che potrebbe

essere sostituita dal valore di fr. 1.–.

3.1 In

linea di principio la stima degli oggetti pignorati prevista dal­l’art. 97 LEF

può essere contestata con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e

le parti possono chiedere una nuova stima a mezzo di periti, anticipandone le

spese (art. 9 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la

realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni

mobili).

3.2 Nel caso di specie, anche l’UE ammette

nelle sue osservazioni al ricorso che i crediti pignorati paiono effettivamente

di difficile incasso e potrebbero essere stimati in fr. 1.– senza

procedere a ulteriori approfondimenti. E sta di fatto che la scarsa documentazione

prodotta dall’escusso e il carattere postergato delle pretese in questione danno credito al (nuovo)

apprezzamento dell’Uffi­cio e della ricorrente, peraltro non contestato dall’escusso.

Nelle circostanze descritte, il ricorso dev’essere

accolto su questo pun­to.

4. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è privo d’oggetto, il ricorso è accolto, e

di conseguenza il valore di stima dei crediti verso terzi rubricati alle cifre

4, 5 e 6 del verbale di pignoramento emesso il 14 giugno 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________ è ridotto per ognuno di

essi a fr. 1.–.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– avv.

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.