15.2016.53
Ricorso contro il verbale di pignoramento divenuto privo d’oggetto in seguito agli ulteriori accertamenti svolti dall’Ufficio, come richiesto dall’escutente. Stima di crediti postergati
7 luglio 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.53
Lugano
7 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
Grisanti
e Bozzini
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 27 giugno 2016 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 14 giugno 2016 nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla
ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla RI 1 nei confronti di PI 1
per l’incasso di complessivi fr. 628'344.– oltre ad accessori, il 14
giugno 2016 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, da valere come attestato
provvisorio di carenza beni giusta l’art. 115 cpv. 2 LEF, siccome il valore di
stima dei beni pignorati (azioni e crediti), stabilito in fr. 655'835.44,
non era sufficiente a coprire i crediti posti in esecuzione, compresi interessi
e spese, pari in quel momento a fr. 685'214.30. Tra i beni pignorati
figurano in particolare i seguenti crediti:
Fatti
N.
Oggetti
Valore di stima
4
Un credito vantato nei
confronti di G__________ SA, __________, __________, del valore di fr. 80.000.–. L’origine del credito non è attualmente
ancora definita, in quanto è prevista una causa verso l’ex amministratore
della società che pare abbia erogato il pagamento. Il credito risulta
postergato nel senso che è in rango inferiore rispetto a tutti gli altri
creditori della società.
fr. 80'000.–
5
Un credito vantato nei confronti di F__________
SA, __________, __________, del valore di fr. 145'233.–. Il credito
risulta essere postergato nel senso che è in rango inferiore rispetto a tutti
gli altri creditori della società. Produce il contratto di convenzione di
postergazione di rango.
fr. 145'233.–
6
Un credito vantato nei confronti di G__________
SA, __________, __________, del valore di fr. 418'000.–. Il credito
risulta essere postergato nel senso che è in rango inferiore rispetto a tutti
gli altri creditori della società. Produce il contratto di convenzione di
postergazione di rango.
fr. 418'000.–
B. Con
reclamo (recte: ricorso) del 27 giugno 2016 la RI 1 si aggrava contro il
verbale di pignoramento, chiedendo di annullarlo e di retrocedere l’incarto all’UE
affinché ripeta il pignoramento compiendo gli accertamenti indicati al punto 8 del
ricorso. Essa postula inoltre che il valore di stima dei crediti contro terzi
menzionati ai punti 4, 5 e 6 del verbale sia ridotto a fr. 1.– per
ciascuno credito. Lo stesso giorno la RI 1 ha pure presentato all’Ufficio una “richiesta di rivedere [i]
provvedimenti”, proponendo le medesime domande contenute
nel ricorso.
C. A
complemento del ricorso e della “richiesta
di rivedere [i] provvedimenti”, il 3 agosto 2016 la
ricorrente ha inoltrato all’organo esecutivo un’“istanza di riesame”, postulando
nuovamente che i valori di stima dei beni indicati ai punti 4, 5 e 6 del verbale
di pignoramento siano ridotti a fr. 1.–.
D. Il
5 settembre 2016 l’Ufficio ha proceduto a un nuovo interrogatorio del debitore,
sottoponendogli le domande proposte dalla creditrice al punto 8 del ricorso.
Preso atto del verbale d’interrogatorio, il 19 settembre 2016 l’escutente ha sollecitato
l’UE affinché PI 1 fornisse i documenti che non aveva ancora prodotto in
occasione dell’interrogatorio.
E. Il
19 settembre 2016 la RI 1 ha pure presentato all’UE un’istanza di pignoramento
di beni nuovamente scoperti, con cui ha postulato di procedere al pignoramento
delle particelle n. __________, __________, __________, __________ e __________
RFD di __________, nonché delle quote di comproprietà di 12∕252 della particella n. __________ RFD di __________,
di ⅓ della particella n. __________ RFD di __________ e di ⅓ della
particella n. __________ RFD di __________, fondi che appartengono tutti a PI 2,
moglie dell’escusso. La procedente ha pure domandato il pignoramento di tutte
le azioni della PI 3, con sede a __________, e della PI 4, con sede a __________, e infine delle particelle n. __________ e __________
RFD di __________, su cui sorge l’abitazione dei coniugi PI 1, di proprietà
della PI 3, di cui la moglie è l’amministratrice unica.
F. Avendo
l’Ufficio respinto la predetta istanza mediante decisione del 9 novembre 2016,
con ricorso del 24 novembre 2016 la RI 1 ha postulato a questa
Camera di ordinare all’organo esecutivo il pignoramento dei predetti beni. Con
separato giudizio di data odierna (inc. 15.2017.7), la Camera ha parzialmente
accolto il ricorso, ordinando all’Ufficio di procedere al pignoramento degli
immobili appena menzionati iscritti a registro fondiario a nome di PI 2,
avviando nel contempo la procedura di rivendicazione.
G. Con scritto del 4 ottobre 2016 l’organo esecutivo ha di nuovo convocato
l’escusso per ottenere i documenti mancanti. Il debitore ha prodotto quanto
richiesto con e-mail del 4 e 10 ottobre 2016.
H. Con
osservazioni del 13 febbraio 2016 (recte: 2017) al ricorso del 27 giugno
2016, l’Ufficio si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver
eseguito correttamente il pignoramento. PI 1 è invece rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 16
giugno 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Altrettanto non può dirsi invece per l’“istanza di riesame” del 3
agosto 2016 che la ricorrente ha presentato anche quale complemento del gravame.
Giunto oltre il termine di ricorso, tale atto è infatti da ritenere tardivo. Ad
ogni modo, la domanda proposta in quell’allegato è già contenuta nelle
conclusioni del ricorso e potrà dunque essere esaminata in quell’ambito.
2. La
ricorrente sostiene in particolare che l’Ufficio ha omesso di compiere essenziali
quanto basilari accertamenti sulla situazione economica del debitore,
accettando acriticamente le dichiarazioni del suo rappresentante, secondo cui PI
1 risulta praticamente nullatenente. A suo parere, vi è invero un’evidente discrepanza
tra quanto descritto ed elencato nel verbale di pignoramento e quanto, anche
solo secondo un minimo di buon senso, ci si aspetterebbe di trovare nella
situazione economica finanziaria di una persona, come PI 1, che è attiva o è
stata attiva in così tante società e il cui nominativo è collegato a progetti
molto importanti dal punto di vista economico. L’insorgente chiede dunque di
retrocedere l’incarto all’UE, affinché proceda a ulteriori accertamenti,
sottoponendo all’escusso le sedici domande elencate al punto 8 dell’atto di
ricorso.
Nelle
osservazioni l’UE riassume gli accertamenti svolti a seguito della richiesta
della procedente, spiegando di aver sottoposto al debitore i noti quesiti e di
aver recuperato la documentazione pertinente, compresi gli estratti dei conti degli
ultimi dieci anni presso gli istituti bancari indicati dalla ricorrente. Rileva
al riguardo che in passato l’escusso aveva importanti disponibilità finanziarie,
che però al momento del pignoramento non erano più presenti. L’Ufficio indica pure
di aver verificato i conti di alcune società di cui PI 1 sarebbe l’avente
diritto economico. In base ai propri accertamenti, l’UE ritiene però di non
poter pignorare più di quanto già indicato nel verbale impugnato.
2.1 Nell’ambito
del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la
sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a
coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91
cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF).
Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le
deve sottoscrivere. Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di
esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non
è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del
creditore (Lebrecht, op. cit., n.
12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in
caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione
(art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare
acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione
e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora
dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano
fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo
luogo: sentenza della CEF 15.2016.71 del 9 dicembre 2016, consid. 3).
2.2 Nel
caso in rassegna, l’Ufficio ha già evaso la richiesta della ricorrente,
sottoponendo al debitore tutte le domande in questione e recuperando i
documenti pertinenti. La stessa insorgente ne è consapevole, avendo ricevuto il
nuovo verbale d’interrogatorio e sollecitato in seguito l’UE affinché l’escusso
fornisse la documentazione non ancora prodotta (v. scritto del 19 settembre
2016), poi inoltrata con e-mail del 4 e 10 ottobre 2016. Non v’è pertanto alcuna
ragione di rinviare l’incarto all’organo esecutivo per procedere ad
accertamenti già svolti, le cui risultanze peraltro non vengono contestate dall’insorgente.
Da questo punto di vista il ricorso si rivela quindi privo d’oggetto (art. 24b
cpv. 1 LPR).
3. La
ricorrente contesta inoltre il valore di stima di fr. 643'233.–attribuito
ai crediti pignorati (consid. A), nonché la loro inclusione nella lista degli
oggetti considerati a copertura del credito. Sostiene in particolare che la
descrizione di questi crediti è fumosa e del tutto incerta è la loro esistenza.
Si duole altresì che non siano stati interpellati i terzi debitori e neppure vi
sia una sola traccia documentale seria a supporto dei crediti. A suo parere, le
dichiarazioni di postergazione non consentono di verificare il potenziale di realizzo
e il grado di copertura del credito posto in esecuzione, ma anzi ne escludono
la realizzabilità, di modo che o i crediti non dovevano essere considerati per
la stima, o la loro stima doveva essere pari a fr. 0.–. In riferimento al
credito più consistente di fr. 418'000.–, l’insorgente rileva pure che la
società terza debitrice versa in una situazione di grave indebitamento e si
tratta di una società originariamente riconducibile allo stesso escusso. Per
queste ragioni, reputa che i crediti in questione non debbano essere
considerati nel pignoramento e che, ad ogni modo, la loro stima vada ridotta a
pochi franchi. Fa pure notare che la stima impatta sull’importo oggetto dell’attestato
di carenza beni (ACB), determinando per quale importo il suo credito rimane scoperto
e qual è l’oggetto dell’ACB ai sensi dell’art. 115 cpv. 3 LEF. A sua mente non
può così dirsi concluso il compito dell’UE finché non avrà verificato l’esistenza
di sufficienti beni riconducibili all’escusso per coprire il credito posto in esecuzione.
Da
parte sua, l’Ufficio osserva che i crediti inseriti a verbale paiono effettivamente
di difficile incasso e pertanto ritiene errata la loro stima, che potrebbe
essere sostituita dal valore di fr. 1.–.
3.1 In
linea di principio la stima degli oggetti pignorati prevista dall’art. 97 LEF
può essere contestata con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e
le parti possono chiedere una nuova stima a mezzo di periti, anticipandone le
spese (art. 9 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la
realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni
mobili).
3.2 Nel caso di specie, anche l’UE ammette
nelle sue osservazioni al ricorso che i crediti pignorati paiono effettivamente
di difficile incasso e potrebbero essere stimati in fr. 1.– senza
procedere a ulteriori approfondimenti. E sta di fatto che la scarsa documentazione
prodotta dall’escusso e il carattere postergato delle pretese in questione danno credito al (nuovo)
apprezzamento dell’Ufficio e della ricorrente, peraltro non contestato dall’escusso.
Nelle circostanze descritte, il ricorso dev’essere
accolto su questo punto.
4. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è privo d’oggetto, il ricorso è accolto, e
di conseguenza il valore di stima dei crediti verso terzi rubricati alle cifre
4, 5 e 6 del verbale di pignoramento emesso il 14 giugno 2016 nelle esecuzioni n. __________ e __________ è ridotto per ognuno di
essi a fr. 1.–.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– avv.
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.