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Decisione

15.2016.54

Dissequestro durante la procedura di reclamo avviata dal creditore sequestrante contro la decisione che accoglie l’opposizione formulata dal debitore

19 luglio 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

sentenza del 25 maggio 2016 (inc. SO.2016.__________), il Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5, ha accolto l’opposizione interposta dalla RI 1 e revocato

il sequestro. L’8 giugno 2016 la PI 1 ha presentato reclamo contro la sentenza

appena menzionata a questa Camera quale autorità cantonale superiore (inc.

14.2016.__________). La sua domanda di concessione dell’effetto sospensivo è

stata dichiarata senza oggetto dal presidente della Camera con decreto del 9

giugno 2016, il sequestro rimanendo pienamente efficace ope legis (art.

278 cpv. 4 LEF) durante l’intera procedura di opposizione.

C. Il

3 giugno 2016, l’UE di Lugano ha respinto la richiesta di sblocco della

relazione bancaria sequestrata formulata il 1° giugno dalla RI 1.

D. Con

ricorso del 10 giugno 2016, la RI 1 chiede che sia fatto ordine all’UE di

Lugano di dissequestrare immediatamente la nota relazione bancaria con la

comminatoria della sanzione penale prevista in caso di violazione dell’art. 292

CP.

E. Con

osservazioni 22 giugno 2016 la PI 1 conclude per la reiezione del ricorso con

protesta di spese e ripetibili, e nelle sue del 30 giugno 2016 l’UE giunge alla

stessa conclusione.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – la Camera di esecuzione

e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 3 giugno 2016 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente sostiene che l’UE è incorso in un “errore d’apprezza­­mento dell’art. 278 cpv. 4 LEF” per non essersi accorto che l’oppo­­sizione e il reclamo (dell’opponente)

non ostacolano l’efficacia del sequestro unicamente se lo stesso è stato

confermato dal giudice che l’ha decretato. Ove invece il provvedimento sia

stato revocato in sede di opposizione al sequestro, la misura dev’es­­sere

considerata come se non fosse mai stata decretata e decade di conseguenza immediatamente

dopo la sentenza di revoca. La tesi contraria dell’UE configurerebbe un “controsenso giuridico” poiché il sequestro decretato in via superprovvisionale diventerebbe così

di fatto permanente contro la sua stessa natura di provvedimento cautelare di

garanzia.

3. Che

sulla questione litigiosa del dissequestro l’UE avesse un qualche potere d’apprezzamento,

che avrebbe esercitato in modo errato, non risulta né la reclamante spiega.

Anzi, essa si fonda su un’opinione (v. sotto consid. 5) secondo cui, a ragione,

all’ufficio d’esecuzione non è riconosciuta una competenza propria nel valutare

se procedere o meno al dissequestro, giacché esso è vincolato alle decisioni

del giudice del sequestro (v. Sara Zahner/Kurt

Langhard, Verweigerung der

Freigabe arrestierter Werte durch das Betreibungsamt trotz Rechtskraft des

Einspracheentscheides, RSJ/SJZ 2015, 57 ad VIII). Ebbene, nel caso specifico l’autorità

cantonale superiore in materia di sequestro – in materia cautelare il

presidente della CEF – ha già avuto modo di decidere che il sequestro rimane

pienamente efficace ope legis (art. 278 cpv. 4 LEF) durante l’intera

procedura di opposizione (sopra ad B), quindi anche durante la procedura di

reclamo interposto dalla sequestrante. L’UE non era così abilitato a dissequestrare motu proprio la

relazione bancaria sequestrata. Già sotto questo profilo il provvedimento

avversato resiste alla critica.

4. Giusta

l’art. 278 cpv. 4 LEF – lex specialis rispetto agli art. 36 LEF e

325 CPC (Reiser in: Basler

Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 41 ad art. 278; Denise Weingart, Die Stellung des Schuldners

und des Dritten im Arrestverfahren, CIVPRO n. 7, 2015, n. 485-486 e 510; cfr. pure

sentenza del Tribunale federale 5D_222/2011 del 30 novembre 2011) – l’opposizione e il reclamo non ostacolano l’efficacia del sequestro

(art. 278 cpv. 4 LEF). Il testo della legge non limita il proprio campo d’applicazio­­ne

alle opposizioni e ai reclami interposti dal solo opponente. Anche il Messaggio

del Consiglio federale relativo a tale norma (FF 1991 III 124) non opera alcun

distinguo. E la dottrina dominante, come la giurisprudenza, confermano che il

sequestro rimane in forza fino alla definizione definitiva dell’eventuale procedura

di opposizione (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundes­gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed. 1997/

1999, n. 31 ad art. 278 LEF; Yvonne Artho

von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, pag. 145; Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 36 ad art. 278 LEF; Nicolas Jeandin, Aspects judiciaires relatifs à

l’octroi du séquestre, JdT 2006 II 71 ad 6; Amonn/Walther, Grundriss des Schuld­betreibungs-

und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 70 e 74 ad § 51; Hoffmann-Nowotny in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber (curatori),

ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 15 ad art. 325 CPC; Jent-Sørensen, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,

2a ed. 2014, n. 1542; sentenze del

presidente della CEF 14.2016.128 del 9 giugno 2016 (sopra ad B),

dell’Autorità di vigilanza del Canton Basilea-Città dell’8 ottobre 2002,

riprodotta in: BlSchK 2003, 137 e della Cour de Justice del Tribunale

cantonale di Ginevra C/26585/2010 del 15 settembre 2011, riassunta in: RSDA/SZW

2012, 341 ad r34), o per

dirla come la legge l’op­­posizione, a prescindere dal fatto che venga respinta

o accolta in prima istanza, così come un eventuale successivo reclamo – ossia l’intera

procedura d’opposizione (Reiser,

Arrest in Theorie und Praxis, BlSchK 2015, 177 ad 1; Weingart, op. cit. n. 469) – non ostacolano l’efficacia

del sequestro prima di diventare definitivi.

5. La ricorrente non si confronta con la

dottrina e la giurisprudenza appena menzionate. Si limita a rinviare, con la semplice

menzione del riferimento alla rivista in cui è pubblicata, al già citato contributo

Considerandi

di Sara Zahner e Kurt Langhard, i quali, anche loro senza

misurarsi con la dottrina e la giurisprudenza unanime contraria, sostengono che

l’ufficio d’esecuzione sarebbe tenuto a dissequestrare immediatamente i beni

sequestrati a ricezione della decisione di prima istanza che accoglie l’opposizione

interposta dal debitore, senza aspettare di sapere se tale decisione verrà

impugnata dal creditore né quale sarà l’esito della procedura di reclamo.

Questi

autori fondano la propria tesi (originale) su una sentenza del Tribunale

federale del 29 gennaio 2008 nella nota vertenza dei quadri della collezione del

Museo nazionale russo P__________ di __________ esposti alla Fondazione Pierre

Gianadda a Martigny (DTF 134 III 177 segg.). In quell’occasione il Tribunale

federale ha precisato che la prassi secondo cui gli organi dell’esecuzione

forzata aspettano generalmente che il termine di ricorso all’auto­­rità di vigilanza

sia scaduto o che sia stata emanata una decisione sull’effetto sospensivo prima

di eseguire una decisione implica che l’organo in questione abbia la padronanza

dell’esecuzio­­ne della sua decisione. Ciò non è il caso quando l’ufficio d’ese­­cuzione

leva un pignoramento, poiché la sua decisione reintegra ipso facto il

debitore nel suo diritto di disporre e rende nel contempo caduche le misure

cautelari che ha ordinato, di modo ch’egli può esigere l’immediata riconsegna

dei beni pignorati. Ora, sostengono Zahner

e Langhard, la decisione di revoca

del sequestro consecutiva all’ammissione dell’opposizione interposta dal

debitore avrebbe anch’essa effetto ipso facto senza necessità di alcuna autorizzazione dell’ufficio

d’esecuzione (art. 280 LEF e DTF 106 III 93 consid. 1). Il

reclamo, unico mezzo d’impu­­gnazione consentito dalla legge (art. 309 lett. b

n. 6 e 319 lett. a CPC), avrebbe infatti carattere straordinario, sicché non

sospenderebbe la regiudicata della decisione di revoca. L’ufficio d’ese­­cuzione

non avrebbe quindi la facoltà di esigere un’attestazione di passaggio in

giudicato prima di procedere, d’ufficio, al dissequestro (DTF 126 III 480 consid.

2).

5.1

Innanzitutto,

la tesi presa a prestito dalla reclamante misconosce che la giurisprudenza su

cui si fonda (DTF 134 III 177 segg.) tratta della portata dell’art. 36 LEF in

un caso di ricorso all’autori­­tà di vigilanza contro una decisione dell’ufficio

d’esecuzione di riconsegnare all’escusso i beni pignorati, mentre la

fattispecie in esame riguarda gli effetti di un reclamo contro una decisione

giudiziaria di revoca del sequestro. Non solo il rimedio giuridico e l’autorità

che ha emesso la decisione impugnata sono diversi, ma, come visto (sopra

consid. 4), gli effetti cautelari del reclamo contro le decisioni in

materia di opposizione sono disciplinati esclusivamente dall’art. 278 cpv. 4 LEF

e non dall’art. 36 LEF (né peraltro dall’art. 325 CPC). Già per questi motivi

la tesi isolata di Zahner

e Langhard non convince.

5.2

In

secondo luogo, sia la reclamante che gli autori di cui sposa il pensiero

forzano il testo dell’art. 278 cpv. 4 LEF e la sistematica della norma per

giustificare la conclusione cui giungono, secondo la quale la disposizione si

applicherebbe solo al reclamo proposto dal debitore contro la reiezione della

sua opposizione, mentre l’effetto del reclamo presentato dal creditore contro l’am­­missione

dell’opposizione sarebbe retto dall’art. 325 CPC.

a) Risulta

in effetti con ogni chiarezza che il rimedio dell’opposizio­­ne al decreto di

sequestro è aperto a ogni persona toccata nei suoi diritti (art. 278 cpv. 1

LEF) – quindi anche al creditore –, che “la decisione sull’opposizione”, checchessia

il suo esito e l’oppo­­nente, può essere impugnata mediante un reclamo secondo

il CPC (art. 278 cpv. 3 LEF), e che né l’opposizione (anche se è stata accolta)

né il reclamo ostacolano l’efficacia del sequestro (art. 278 cpv. 4 LEF) finché

l’intera procedura di opposizione non sia definitivamente liquidata.

b) Ratio

della norma è di salvaguardare i diritti del sequestrante impendendo un

dissequestro prematuro (Jeandin, op. cit.

loc. cit.) prima dell’emanazione di una decisione definitiva (FF 1991 III 124). Ch’egli debba chiedere la

concessione dell’effetto sospensivo alla decisione di revoca del sequestro onde

prevenire l’im­­mediato ed irrimediabile dissequestro (Zahner/Langhard, op. cit., pagg. 56-57 ad V)

cozza contro il testo dell’art. 278 cpv. 4 LEF e contraddice lo scopo dell’istituto

del sequestro, siccome l’immediato dissequestro rischia in tanti casi,

soprattutto trattandosi di averi bancari, di rendere del tutto illusoria l’opposizione

del creditore, che per i tempi tecnici e di trasmissione della decisione di

concessione dell’effetto sospensivo spesso non riuscirà a bloccare tempestivamente

la riconsegna dei beni sequestri al debitore (come illustra proprio la

fattispecie alla base della DTF 134 III 177 segg.) e a ottenerne la

restituzione in caso di accoglimento del suo reclamo. Lo scopo dell’art. 278

cpv. 4 LEF corrisponde quindi al suo testo, ciò che ne esclude una riduzione teleologica

volta a limitarne il campo applicativo, come vorrebbe la reclamante, alla sola

opposizione o al solo reclamo interposti dal debitore.

5.3

Contrariamente a quanto sostiene la reclamante, la decisione dell’UE,

fondata sulla dottrina quasi unanime e sulla prassi consolidata, non configura

un “controsenso giuridico” poiché il sequestro decretato in via superprovvisionale non diventa di

fatto permanente, ma proprio per la sua stessa natura di provvedimento cautelare

di garanzia sussiste sì – ma unicamente – durante l’in­­tera procedura di

opposizione (art. 278 cpv. 4 LEF) e di convalida del sequestro (art. 280 LEF a

contrario), fermo restando che decade non appena l’opposizione è

definitivamente ammessa o la convalida è definitivamente fallita. Il ricorso si

rivela quindi infondato in tutti i suoi punti e va perciò respinto.

6.

Come stabilito dalla

legge, non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.