15.2016.54
Dissequestro durante la procedura di reclamo avviata dal creditore sequestrante contro la decisione che accoglie l’opposizione formulata dal debitore
19 luglio 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.54
Lugano
19 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 10 giugno 2016 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione 3 giugno 2016 con cui ha rifiutato di
dissequestrare la relazione bancaria oggetto del sequestro n.__________ eseguito
contro la ricorrente a domanda di
PI 1, __________
(patrocinata dall’avv. RA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. A
domanda della società PI 1 il 7 marzo 2016 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha ordinato, a concorrenza di fr. 1'125'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 16 febbraio 2016 e di fr. 36'339.04, il sequestro
della relazione n. __________ della RI 1 presso la Banca __________ di Lugano e
di ogni altro avere presso la __________ SA di Lugano intestato alla medesima o
di cui essa è beneficiaria economica. L’indomani l’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Lugano ha notificato il sequestro alla banca.
Fatti
B. Con
sentenza del 25 maggio 2016 (inc. SO.2016.__________), il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, ha accolto l’opposizione interposta dalla RI 1 e revocato
il sequestro. L’8 giugno 2016 la PI 1 ha presentato reclamo contro la sentenza
appena menzionata a questa Camera quale autorità cantonale superiore (inc.
14.2016.__________). La sua domanda di concessione dell’effetto sospensivo è
stata dichiarata senza oggetto dal presidente della Camera con decreto del 9
giugno 2016, il sequestro rimanendo pienamente efficace ope legis (art.
278 cpv. 4 LEF) durante l’intera procedura di opposizione.
C. Il
3 giugno 2016, l’UE di Lugano ha respinto la richiesta di sblocco della
relazione bancaria sequestrata formulata il 1° giugno dalla RI 1.
D. Con
ricorso del 10 giugno 2016, la RI 1 chiede che sia fatto ordine all’UE di
Lugano di dissequestrare immediatamente la nota relazione bancaria con la
comminatoria della sanzione penale prevista in caso di violazione dell’art. 292
CP.
E. Con
osservazioni 22 giugno 2016 la PI 1 conclude per la reiezione del ricorso con
protesta di spese e ripetibili, e nelle sue del 30 giugno 2016 l’UE giunge alla
stessa conclusione.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – la Camera di esecuzione
e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 3 giugno 2016 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente sostiene che l’UE è incorso in un “errore d’apprezzamento dell’art. 278 cpv. 4 LEF” per non essersi accorto che l’opposizione e il reclamo (dell’opponente)
non ostacolano l’efficacia del sequestro unicamente se lo stesso è stato
confermato dal giudice che l’ha decretato. Ove invece il provvedimento sia
stato revocato in sede di opposizione al sequestro, la misura dev’essere
considerata come se non fosse mai stata decretata e decade di conseguenza immediatamente
dopo la sentenza di revoca. La tesi contraria dell’UE configurerebbe un “controsenso giuridico” poiché il sequestro decretato in via superprovvisionale diventerebbe così
di fatto permanente contro la sua stessa natura di provvedimento cautelare di
garanzia.
3. Che
sulla questione litigiosa del dissequestro l’UE avesse un qualche potere d’apprezzamento,
che avrebbe esercitato in modo errato, non risulta né la reclamante spiega.
Anzi, essa si fonda su un’opinione (v. sotto consid. 5) secondo cui, a ragione,
all’ufficio d’esecuzione non è riconosciuta una competenza propria nel valutare
se procedere o meno al dissequestro, giacché esso è vincolato alle decisioni
del giudice del sequestro (v. Sara Zahner/Kurt
Langhard, Verweigerung der
Freigabe arrestierter Werte durch das Betreibungsamt trotz Rechtskraft des
Einspracheentscheides, RSJ/SJZ 2015, 57 ad VIII). Ebbene, nel caso specifico l’autorità
cantonale superiore in materia di sequestro – in materia cautelare il
presidente della CEF – ha già avuto modo di decidere che il sequestro rimane
pienamente efficace ope legis (art. 278 cpv. 4 LEF) durante l’intera
procedura di opposizione (sopra ad B), quindi anche durante la procedura di
reclamo interposto dalla sequestrante. L’UE non era così abilitato a dissequestrare motu proprio la
relazione bancaria sequestrata. Già sotto questo profilo il provvedimento
avversato resiste alla critica.
4. Giusta
l’art. 278 cpv. 4 LEF – lex specialis rispetto agli art. 36 LEF e
325 CPC (Reiser in: Basler
Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 41 ad art. 278; Denise Weingart, Die Stellung des Schuldners
und des Dritten im Arrestverfahren, CIVPRO n. 7, 2015, n. 485-486 e 510; cfr. pure
sentenza del Tribunale federale 5D_222/2011 del 30 novembre 2011) – l’opposizione e il reclamo non ostacolano l’efficacia del sequestro
(art. 278 cpv. 4 LEF). Il testo della legge non limita il proprio campo d’applicazione
alle opposizioni e ai reclami interposti dal solo opponente. Anche il Messaggio
del Consiglio federale relativo a tale norma (FF 1991 III 124) non opera alcun
distinguo. E la dottrina dominante, come la giurisprudenza, confermano che il
sequestro rimane in forza fino alla definizione definitiva dell’eventuale procedura
di opposizione (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed. 1997/
1999, n. 31 ad art. 278 LEF; Yvonne Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, pag. 145; Stoffel/Chabloz in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 36 ad art. 278 LEF; Nicolas Jeandin, Aspects judiciaires relatifs à
l’octroi du séquestre, JdT 2006 II 71 ad 6; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 70 e 74 ad § 51; Hoffmann-Nowotny in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber (curatori),
ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 15 ad art. 325 CPC; Jent-Sørensen, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,
2a ed. 2014, n. 1542; sentenze del
presidente della CEF 14.2016.128 del 9 giugno 2016 (sopra ad B),
dell’Autorità di vigilanza del Canton Basilea-Città dell’8 ottobre 2002,
riprodotta in: BlSchK 2003, 137 e della Cour de Justice del Tribunale
cantonale di Ginevra C/26585/2010 del 15 settembre 2011, riassunta in: RSDA/SZW
2012, 341 ad r34), o per
dirla come la legge l’opposizione, a prescindere dal fatto che venga respinta
o accolta in prima istanza, così come un eventuale successivo reclamo – ossia l’intera
procedura d’opposizione (Reiser,
Arrest in Theorie und Praxis, BlSchK 2015, 177 ad 1; Weingart, op. cit. n. 469) – non ostacolano l’efficacia
del sequestro prima di diventare definitivi.
5. La ricorrente non si confronta con la
dottrina e la giurisprudenza appena menzionate. Si limita a rinviare, con la semplice
menzione del riferimento alla rivista in cui è pubblicata, al già citato contributo
Considerandi
di Sara Zahner e Kurt Langhard, i quali, anche loro senza
misurarsi con la dottrina e la giurisprudenza unanime contraria, sostengono che
l’ufficio d’esecuzione sarebbe tenuto a dissequestrare immediatamente i beni
sequestrati a ricezione della decisione di prima istanza che accoglie l’opposizione
interposta dal debitore, senza aspettare di sapere se tale decisione verrà
impugnata dal creditore né quale sarà l’esito della procedura di reclamo.
Questi
autori fondano la propria tesi (originale) su una sentenza del Tribunale
federale del 29 gennaio 2008 nella nota vertenza dei quadri della collezione del
Museo nazionale russo P__________ di __________ esposti alla Fondazione Pierre
Gianadda a Martigny (DTF 134 III 177 segg.). In quell’occasione il Tribunale
federale ha precisato che la prassi secondo cui gli organi dell’esecuzione
forzata aspettano generalmente che il termine di ricorso all’autorità di vigilanza
sia scaduto o che sia stata emanata una decisione sull’effetto sospensivo prima
di eseguire una decisione implica che l’organo in questione abbia la padronanza
dell’esecuzione della sua decisione. Ciò non è il caso quando l’ufficio d’esecuzione
leva un pignoramento, poiché la sua decisione reintegra ipso facto il
debitore nel suo diritto di disporre e rende nel contempo caduche le misure
cautelari che ha ordinato, di modo ch’egli può esigere l’immediata riconsegna
dei beni pignorati. Ora, sostengono Zahner
e Langhard, la decisione di revoca
del sequestro consecutiva all’ammissione dell’opposizione interposta dal
debitore avrebbe anch’essa effetto ipso facto senza necessità di alcuna autorizzazione dell’ufficio
d’esecuzione (art. 280 LEF e DTF 106 III 93 consid. 1). Il
reclamo, unico mezzo d’impugnazione consentito dalla legge (art. 309 lett. b
n. 6 e 319 lett. a CPC), avrebbe infatti carattere straordinario, sicché non
sospenderebbe la regiudicata della decisione di revoca. L’ufficio d’esecuzione
non avrebbe quindi la facoltà di esigere un’attestazione di passaggio in
giudicato prima di procedere, d’ufficio, al dissequestro (DTF 126 III 480 consid.
2).
5.1
Innanzitutto,
la tesi presa a prestito dalla reclamante misconosce che la giurisprudenza su
cui si fonda (DTF 134 III 177 segg.) tratta della portata dell’art. 36 LEF in
un caso di ricorso all’autorità di vigilanza contro una decisione dell’ufficio
d’esecuzione di riconsegnare all’escusso i beni pignorati, mentre la
fattispecie in esame riguarda gli effetti di un reclamo contro una decisione
giudiziaria di revoca del sequestro. Non solo il rimedio giuridico e l’autorità
che ha emesso la decisione impugnata sono diversi, ma, come visto (sopra
consid. 4), gli effetti cautelari del reclamo contro le decisioni in
materia di opposizione sono disciplinati esclusivamente dall’art. 278 cpv. 4 LEF
e non dall’art. 36 LEF (né peraltro dall’art. 325 CPC). Già per questi motivi
la tesi isolata di Zahner
e Langhard non convince.
5.2
In
secondo luogo, sia la reclamante che gli autori di cui sposa il pensiero
forzano il testo dell’art. 278 cpv. 4 LEF e la sistematica della norma per
giustificare la conclusione cui giungono, secondo la quale la disposizione si
applicherebbe solo al reclamo proposto dal debitore contro la reiezione della
sua opposizione, mentre l’effetto del reclamo presentato dal creditore contro l’ammissione
dell’opposizione sarebbe retto dall’art. 325 CPC.
a) Risulta
in effetti con ogni chiarezza che il rimedio dell’opposizione al decreto di
sequestro è aperto a ogni persona toccata nei suoi diritti (art. 278 cpv. 1
LEF) – quindi anche al creditore –, che “la decisione sull’opposizione”, checchessia
il suo esito e l’opponente, può essere impugnata mediante un reclamo secondo
il CPC (art. 278 cpv. 3 LEF), e che né l’opposizione (anche se è stata accolta)
né il reclamo ostacolano l’efficacia del sequestro (art. 278 cpv. 4 LEF) finché
l’intera procedura di opposizione non sia definitivamente liquidata.
b) Ratio
della norma è di salvaguardare i diritti del sequestrante impendendo un
dissequestro prematuro (Jeandin, op. cit.
loc. cit.) prima dell’emanazione di una decisione definitiva (FF 1991 III 124). Ch’egli debba chiedere la
concessione dell’effetto sospensivo alla decisione di revoca del sequestro onde
prevenire l’immediato ed irrimediabile dissequestro (Zahner/Langhard, op. cit., pagg. 56-57 ad V)
cozza contro il testo dell’art. 278 cpv. 4 LEF e contraddice lo scopo dell’istituto
del sequestro, siccome l’immediato dissequestro rischia in tanti casi,
soprattutto trattandosi di averi bancari, di rendere del tutto illusoria l’opposizione
del creditore, che per i tempi tecnici e di trasmissione della decisione di
concessione dell’effetto sospensivo spesso non riuscirà a bloccare tempestivamente
la riconsegna dei beni sequestri al debitore (come illustra proprio la
fattispecie alla base della DTF 134 III 177 segg.) e a ottenerne la
restituzione in caso di accoglimento del suo reclamo. Lo scopo dell’art. 278
cpv. 4 LEF corrisponde quindi al suo testo, ciò che ne esclude una riduzione teleologica
volta a limitarne il campo applicativo, come vorrebbe la reclamante, alla sola
opposizione o al solo reclamo interposti dal debitore.
5.3
Contrariamente a quanto sostiene la reclamante, la decisione dell’UE,
fondata sulla dottrina quasi unanime e sulla prassi consolidata, non configura
un “controsenso giuridico” poiché il sequestro decretato in via superprovvisionale non diventa di
fatto permanente, ma proprio per la sua stessa natura di provvedimento cautelare
di garanzia sussiste sì – ma unicamente – durante l’intera procedura di
opposizione (art. 278 cpv. 4 LEF) e di convalida del sequestro (art. 280 LEF a
contrario), fermo restando che decade non appena l’opposizione è
definitivamente ammessa o la convalida è definitivamente fallita. Il ricorso si
rivela quindi infondato in tutti i suoi punti e va perciò respinto.
6.
Come stabilito dalla
legge, non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.