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Decisione

15.2016.55

Ricorso per denegata giustizia dichiarato irricevibile per mancanza di traduzione in italiano

4 ottobre 2016Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.55

Lugano

4 ottobre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato il 5 luglio 2016 da

RI

1

in merito all’operato dell’Ufficio di esecuzione di

Bellinzona

ritenuto in fatto e considerato in

Considerandi

diritto:

che

in data 5 luglio 2016 RI 1 ha presentato direttamente a questa Camera un

ricorso per denegata giustizia (“Beschwerde

wegen Rechtsverweigerung”) contro l’Ufficio d’esecu­zione (UE) di Bellinzona;

che

il 13 luglio 2016 il presidente della Camera ha trasmesso d’ufficio il ricorso

all’UE perché, previa assegnazione di un termine al ricorrente per tradurre il

ricorso in italiano, si determini sulla censura di denegata giustizia e

trasmetta l’incarto alla Camera non appena possibile;

che,

in applicazione degli art. 7 cpv. 2 e 5 della legge cantonale sulla procedura

di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il 15

luglio 2016 l’UE ha impartito a RI 1 un termine di dieci giorni per provvedere

alla traduzione del ricorso in lingua italiana, avvertendolo che in caso di

scadenza infruttuosa del termine il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

che

entro il termine assegnato il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta;

che

di conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR; sentenza della CEF

15.2009.97

del 15 settembre 2009);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.