15.2016.56
Realuzzazione di un diritto di esercitare un usufrutto
19 settembre 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.56
Lugano
19 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza 5 luglio 2016 dell’
IS 1
tendente alla determinazione del modo di realizzazione
ai sensi dell’art. 132 LEF del diritto di usufrutto di spettanza dell’escussa
PI 1,
nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ promosse da
PI 2,
PI 3,
(rappresentati
dall’RA 1, )
PI 4,
ritenuto
in fatto: A. Nelle
varie esecuzioni promosse dalla PI 3, dallo PI 2 e da PI 4 nei confronti di PI
1, l’11 novembre 2014 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato in
particolare l’usufrutto spettante all’escussa sulla quota di proprietà per
piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ e
sulla quota di comproprietà di 1/110 della particella n. __________ RFD
di __________.
B. Ricevute
le domande di vendita, il 23 settembre 2015 l’Ufficio ha segnalato ai creditori
che l’usufrutto era stato costituito quale diritto di abitazione e pertanto
veniva escluso dal pignoramento a norma dell’art. 92 LEF.
C. A
seguito del ricorso 4 ottobre 2015 di PI 4 contro il predetto provvedimento,
con sentenza del 12 febbraio 2016 (inc. 15.2015.86) questa Camera ha stabilito
che l’usufrutto in sé non è pignorabile, mentre lo è in principio il diritto di
esercitarlo, ragione per cui ha retrocesso l’incarto all’Ufficio affinché
procedesse a ulteriori accertamenti e, all’occorrenza, facesse determinare in
seguito alla Camera il modo di realizzazione dell’esercizio dell’usufrutto
giusta l’art. 132 LEF, fornendo tutte le informazioni necessarie al caso.
D. Con
scritto del 15 marzo 2016, R__________, proprietario dei fondi gravati
dall’usufrutto in questione, ha proposto all’Ufficio di procedere alla
realizzazione di quest’ultimo mediante pubblico incanto.
E. Effettuati
Fatti
i propri accertamenti, con istanza del 5 luglio 2016 l’UE ha chiesto a questa
Camera di determinare il modo di realizzazione del diritto di usufrutto,
rilevando che il valore attribuitogli dal perito incaricato è di
fr. 145'000.– e che l’escussa non abita nell’appartamento oggetto
dell’usufrutto.
F. Con
ordinanza del 18 agosto 2016 il presidente di questa Camera ha notificato
all’escussa e ai creditori l’istanza dell’UE e lo scritto 15 marzo 2016 di R__________,
impartendo loro un termine di 10 giorni per presentare osservazioni e formulare
eventuali altre proposte sul modo di realizzazione. Entro il termine assegnato,
tutti sono rimasti silenti.
Considerato
in diritto: 1. Secondo l’art. 132 cpv. 1 LEF, il modo di realizzazione degli usufrutti
viene determinato dall’autorità di vigilanza su richiesta dell’ufficiale.
Uditi gli interessati, in particolare il nudo proprietario (Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 132 LEF), tale
autorità può ordinare l’incanto, affidare la realizzazione a un amministratore
o prendere altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF). Non è vincolata al modo
di realizzazione indicato dagli interessati (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 132, con rinvii; sentenza
della CEF 15.2004.180 del 12 luglio 2006, consid. 1).
2. Come
già rilevato nella sentenza di questa Camera del 12 febbraio 2016, l’usufrutto in
quanto tale non è pignorabile, mentre lo è il diritto di esercitarlo ove non
abbia carattere strettamente personale (implicitamente: art. 758 cpv. 1
CC, 92 cpv. 4, 93 cpv. 1 e 132 cpv. 1 LEF) e il
pignoramento dei redditi e dei frutti sia insufficiente a soddisfare le pretese
dei creditori (cfr. art. 95 cpv. 1 e 97 cpv. 2 LEF).
Il pignoramento del diritto di esercitare l’usufrutto – che oltre al diritto di
percepire frutti e redditi (diritto di godimento o di fruizione) comprende pure
il diritto al possesso, all’uso e alla gestione della cosa gravata dall’usufrutto,
nonché il diritto di cederne l’esercizio – è tuttavia limitato dalle
restrizioni previste dall’art. 93 LEF. Se l’usufrutto viene effettivamente e
personalmente esercitato dall’usufruttuario e se il valore locativo del fondo
gravato (sul mercato immobiliare) non supera l’importo che potrebbe essere
riconosciuto nel minimo di esistenza a titolo di spese di abitazione, l’ufficio
d’esecuzione può prescindere dal pignorarlo, limitandosi a non computare nel
calcolo del minimo di esistenza alcun importo a tale titolo (ibidem).
Ove non siano dati questi presupposti, l’ufficio d’esecuzione deve valutare se
è possibile locare il fondo a terzi, lasciarne l’uso all’escusso dietro pagamento
di un compenso (ibidem), porre all’asta il diritto di esercitare l’usufrutto
o adottare ogni altro provvedimento più idoneo (art. 132 cpv. 3 LEF). Sulla
proposta dell’ufficio statuisce l’autorità di vigilanza (art. 132 cpv. 1 LEF)
(sentenza della CEF 15.2015.86 del 12 febbraio 2016, consid. 4.1).
3. Nel
caso in rassegna, questa Camera ha già stabilito che l’usufrutto in questione
Considerandi
non ha carattere strettamente personale nel senso dell’art. 758 cpv. 1 CC e
pertanto è in principio pignorabile (sentenza della CEF 15.2015.86 del 12
febbraio 2016, consid. 4.2). Emerge inoltre dagli accertamenti effettuati
dall’UE che l’escussa non esercita effettivamente e personalmente l’usufrutto
(v. verbale interno delle operazioni di pignoramento del 5 luglio 2016, pag.
3), sicché la decisione dell’Ufficio di mantenere il pignoramento dello stesso,
anziché limitarsi a non computare nel calcolo del minimo d’esistenza di PI 1 alcun
importo a titolo di spese di abitazione, è corretta (consid. 2). Ora, invitati
a esprimersi sul modo di realizzazione giusta l’art. 132 LEF, il nudo
proprietario ha chiesto la vendita del diritto di usufrutto ai pubblici
incanti, mentre la debitrice e i creditori non hanno avanzato alcuna proposta
né si sono opposti alla richiesta del nudo proprietario, sicché in principio
non v’è ragione per scostarsene. A fronte di crediti posti in esecuzione per
fr. 62'363.15 complessivi e del valore di stima dell’usufrutto di
fr. 145'000.–, la vendita ai pubblici incanti o, qualora tutti gli
interessati vi acconsentano esplicitamente, a trattative private (art. 130 n. 1
LEF), appare invero la soluzione più adeguata al caso di specie. L’alternativa
sarebbe cedere in locazione a terzi i fondi gravati dall’usufrutto, ipotesi
però che alla luce di un valore locativo di fr. 1'750.– (v. perizia agli
atti) avrebbe lo svantaggio di necessitare di un tempo eccessivamente lungo per
soddisfare le pretese poste in esecuzione dai creditori.
In
ragione di quanto precede l’Ufficio procederà dunque alla realizzazione del
diritto di esercitare l’usufrutto ai pubblici incanti o a trattative private, nella
misura necessaria al soddisfacimento dei creditori. Va ricordato a tal
proposito che l’UE dovrà realizzare unicamente l’esercizio dell’usufrutto
(cfr. art. 758 cpv. 1 CC), o meglio il diritto di esercitarlo, non invece l’usufrutto
stesso, il quale è incedibile (DTF 113 II 125 consid. 2b/aa) e continuerà pertanto
a rimanere in capo a PI 1. In altri termini, non si dovrà procedere a nessuna
operazione a registro fondiario, l’aggiudicatario non conseguendo alcun diritto
reale sui beni gravati dall’usufrutto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di
esecuzione di Locarno di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti o a
trattative private del diritto di esercitare l’usufrutto gravante la quota di
PPP n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ e la quota
di comproprietà di 1/110 della particella n. __________
RFD di __________.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
all’Ufficio di esecuzione di Locarno e per il suo tramite a tutti gli
interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.