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Decisione

15.2016.56

Realuzzazione di un diritto di esercitare un usufrutto

19 settembre 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i propri accertamenti, con istanza del 5 luglio 2016 l’UE ha chiesto a questa

Camera di determinare il modo di realizzazione del diritto di usufrutto,

rilevando che il valore attribuitogli dal perito incaricato è di

fr. 145'000.– e che l’escussa non abita nell’appartamento oggetto

dell’usufrutto.

F. Con

ordinanza del 18 agosto 2016 il presidente di questa Camera ha notificato

all’escussa e ai creditori l’istanza dell’UE e lo scritto 15 marzo 2016 di R__________,

impartendo loro un termine di 10 giorni per presentare osservazioni e formulare

eventuali altre proposte sul modo di realizzazione. Entro il termine assegnato,

tutti sono rimasti silenti.

Considerato

in diritto: 1. Secondo l’art. 132 cpv. 1 LEF, il modo di realizzazione degli usufrutti

viene determinato dall’autorità di vigilanza su richiesta del­l’ufficiale.

Uditi gli interessati, in particolare il nudo proprietario (Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 132 LEF), tale

autorità può ordinare l’incanto, affidare la realizzazione a un amministratore

o prendere altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF). Non è vincolata al modo

di realizzazione indicato dagli interessati (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 132, con rinvii; sentenza

della CEF 15.2004.180 del 12 luglio 2006, consid. 1).

2. Come

già rilevato nella sentenza di questa Camera del 12 febbraio 2016, l’usufrutto in

quanto tale non è pignorabile, mentre lo è il diritto di esercitarlo ove non

abbia carattere strettamente personale (implicitamente: art. 758 cpv. 1

CC, 92 cpv. 4, 93 cpv. 1 e 132 cpv. 1 LEF) e il

pignoramento dei redditi e dei frutti sia insufficiente a soddisfare le pretese

dei creditori (cfr. art. 95 cpv. 1 e 97 cpv. 2 LEF).

Il pignoramento del diritto di esercitare l’usufrutto – che oltre al diritto di

percepire frutti e redditi (diritto di godimento o di fruizione) comprende pure

il diritto al possesso, all’uso e alla gestione della cosa gravata dall’usufrutto,

nonché il diritto di cederne l’esercizio – è tuttavia limitato dalle

restrizioni previste dall’art. 93 LEF. Se l’usufrutto viene effettivamente e

personalmente esercitato dall’usufruttuario e se il valore locativo del fondo

gravato (sul mercato immobiliare) non supera l’importo che potrebbe essere

riconosciuto nel minimo di esistenza a titolo di spese di abitazione, l’ufficio

d’esecuzione può prescindere dal pignorarlo, limitandosi a non computare nel

calcolo del minimo di esistenza alcun importo a tale titolo (ibidem).

Ove non siano dati questi presupposti, l’ufficio d’esecuzione deve valutare se

è possibile locare il fondo a terzi, lasciarne l’uso all’escusso dietro pagamento

di un compenso (ibidem), porre all’asta il diritto di esercitare l’usufrutto

o adottare ogni altro provvedimento più idoneo (art. 132 cpv. 3 LEF). Sulla

proposta dell’ufficio statuisce l’autori­­tà di vigilanza (art. 132 cpv. 1 LEF)

(sentenza della CEF 15.2015.86 del 12 febbraio 2016, consid. 4.1).

3. Nel

caso in rassegna, questa Camera ha già stabilito che l’usu­­frutto in questione

Considerandi

non ha carattere strettamente personale nel senso dell’art. 758 cpv. 1 CC e

pertanto è in principio pignorabile (sentenza della CEF 15.2015.86 del 12

febbraio 2016, consid. 4.2). Emerge inoltre dagli accertamenti effettuati

dall’UE che l’e­­scussa non esercita effettivamente e personalmente l’usufrutto

(v. verbale interno delle operazioni di pignoramento del 5 luglio 2016, pag.

3), sicché la decisione dell’Ufficio di mantenere il pignoramento dello stesso,

anziché limitarsi a non computare nel calcolo del minimo d’esistenza di PI 1 alcun

importo a titolo di spese di abitazione, è corretta (consid. 2). Ora, invitati

a esprimersi sul modo di realizzazione giusta l’art. 132 LEF, il nudo

proprietario ha chiesto la vendita del diritto di usufrutto ai pubblici

incanti, mentre la debitrice e i creditori non hanno avanzato alcuna proposta

né si sono opposti alla richiesta del nudo proprietario, sicché in principio

non v’è ragione per scostarsene. A fronte di crediti posti in esecuzione per

fr. 62'363.15 complessivi e del valore di stima dell’usufrutto di

fr. 145'000.–, la vendita ai pubblici incanti o, qualora tutti gli

interessati vi acconsentano esplicitamente, a trattative private (art. 130 n. 1

LEF), appare invero la soluzione più adeguata al caso di specie. L’alternativa

sarebbe cedere in locazione a terzi i fondi gravati dall’usufrutto, ipotesi

però che alla luce di un valore locativo di fr. 1'750.– (v. perizia agli

atti) avrebbe lo svantaggio di necessitare di un tempo eccessivamente lungo per

soddisfare le pretese poste in esecuzione dai creditori.

In

ragione di quanto precede l’Ufficio procederà dunque alla realizzazione del

diritto di esercitare l’usufrutto ai pubblici incanti o a trattative private, nella

misura necessaria al soddisfacimento dei creditori. Va ricordato a tal

proposito che l’UE dovrà realizzare unicamente l’esercizio dell’usufrutto

(cfr. art. 758 cpv. 1 CC), o meglio il diritto di esercitarlo, non invece l’usufrutto

stesso, il quale è incedibile (DTF 113 II 125 consid. 2b/aa) e continuerà pertanto

a rimanere in capo a PI 1. In altri termini, non si dovrà procedere a nessuna

operazione a registro fondiario, l’aggiudicatario non conseguendo alcun diritto

reale sui beni gravati dall’usufrutto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di

esecuzione di Locarno di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti o a

trattative private del diritto di esercitare l’usufrutto gravante la quota di

PPP n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ e la quota

di comproprietà di 1/110 della particella n. __________

RFD di __________.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

all’Ufficio di esecuzione di Locarno e per il suo tramite a tutti gli

interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.