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Decisione

15.2016.57

Ricorso contro diversi attestati di carenza di beni. Pignoramento d’ufficio. Pignorabilità delle rendite d’invalidità consecutive a un infortunio

28 luglio 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

il ricorso in esame l’escussa chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento degli

otto atti appena men­zionati e la concessione di una

sospensione “sino all’esito

del TF delle esecuzioni attinenti le imposte sul capitale LPP” e per le altre esecuzioni l’assegnazione di un nuovo termine “per sdebitarsi”. Stante

l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alle controparti

per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati avvenuta

al più presto il 15 giugno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.

17 LEF).

2. La

ricorrente si duole anzitutto che l’UE abbia emesso gli atti impugnati prima

della scadenza per l’esecuzione del pignoramento, fissata a suo dire al 25

giugno 2016.

3. Al

riguardo, tuttavia, essa produce un avviso di pignoramento del 10 giugno 2016

relativo all’esecuzione n. __________ indicante quale data del pignoramento il

25 giugno 2015. In effetti, sulla scorta delle

domande di proseguimento presentate nelle esecuzioni n. __________,

__________ e __________, l’UE aveva emesso, il 1° e l’11 giugno 2015, gli

avvisi di pignoramento per il 25 giugno 2015. Esso non è però riuscito a

interrogare l’escussa alla data prevista non essendosi fatta trovare. Per un

difetto del nuovo programma di gestione elettronica delle esecuzioni introdotto

nel Cantone a fine del 2015, gli avvisi di pignoramento relativi alle domande

di continuazione delle altre cinque esecuzioni hanno continuato a indicare come

data di pignoramento quella del 25 giugno 2015 prevista originariamente. Che però

all’escus­­sa fosse nota l’intenzione dell’UE di eseguire il pignoramento risulta

non solo dal fatto ch’ella non contesta di avere ricevuto gli avvisi di

pignoramento, ma anche da due scritti di sua figlia (nonché patrocinatrice) del

23 ottobre e dell’8 novembre 2015, con cui si oppone alla richiesta dell’UE di

accompagnamento forzato della madre e propone di pagare il dovuto con rate di fr. 400.–

mensili. Ora, non avendo pagato neppure una rata, la ricorrente doveva

aspettarsi il pignoramento.

3.1 Sennonché

non si evince dall’incarto che l’UE, visto il lungo tempo trascorso dal

tentativo infruttuoso di pignoramento al 25 giugno 2015, abbia formalmente convocato

l’escussa a un nuovo pignoramento

né che l’abbia avvertita che avrebbe proceduto d’uf­­ficio

al pignoramento ove lei non si fosse presentata. Nelle predette circostanze si

giustifica di annullare gli atti impugnati e di rinviare l’incarto all’UE

perché proceda a nuovamente eseguire il pignoramento previa citazione dell’escussa.

3.2 Se

però essa non dovesse spontaneamente “sdebitarsi” come da lei stessa promesso nel

ricorso, l’UE riesaminerà la questione della pignorabilità della rendita d’invalidità

versatale dall’Helsana.

a) Va

infatti ricordato che in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF sono assolutamente

impignorabili, ove non siano state risparmiate, soltanto le rendite corrisposte

a titolo di risarcimento per le spese di cura o per l’acquisto di mezzi

ausiliari oppure di riparazione morale (in particolare l’indennità per menomazione

all’integrità fisica erogata da un’assicurazione contro gli infortuni in

conformità dell’art. 24 LAINF [sentenza della CEF 15.2007.115 del 28 aprile

Considerandi

2008, RtiD 2008 II 727 n. 64c consid. 2] e dall’assicurazione militare giusta l’art.

48.

LAM [sentenza della CEF 15.2014.93 del 22 giugno 2015 consid. 5.2]), mentre

le indennità giornaliere o le rendite destinate a compensare una perdita di

guadagno, tranne quelle del primo pilastro (AVS, AI, IPG e assegni famigliari)

riservate all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF, sono invece limitatamente pignorabili

nel senso dell’art. 93 LEF (Ochsner

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 148 ad art. 92 LEF), comprese quelle erogate quale risarcimento dei danni economici dovuti

all’incapacità al guadagno totale o parziale permanente o di lunga durata

derivante dall’invalidità dell’escusso (sentenza della CEF 15.2010.62 del 15 luglio 2010, RtiD 2011 I 747 n.

50c, consid. 2.4).

b) Qualora, dunque, l’escusso percepisca una rendita AVS e una rendita d’invalidità

consecutiva a un infortunio versata in virtù dell’art. 18 LAINF come rendita

complementare (art. 20 cpv. 2 LAINF), la prima è assolutamente impignorabile, mentre

la seconda è pignorabile limitatamente a quanto eccede il minimo esistenziale

di lui (sentenza del Tribunale federale 5A_631/2007 del 18 dicembre 2007

consid. 4 e 5). L’UE si farà di conseguenza consegnare

dall’Helsana una copia della decisione con cui essa ha stabilito la rendita

erogata alla ricorrente onde verificare se, come sembra già desumersi dalla

designazione della prestazione come “rendita d’invalidità LAINF”, è destinata a

compensare la perdita di guadagno risultante da un’invalidità consecutiva a un

infortunio (art. 18 LAINF) – relativamente pignorabile – oppure una menomazione

dell’integrità fisica, mentale o psichica (art. 24 LAINF) – impignorabile.

4.

Va

invece respinta la richiesta della ricorrente intesa alla sospensione delle

esecuzioni n. __________ del

Comune di Lugano, n. __________ dello Stato del Cantone

Ticino e n. __________ della

Confederazione Svizzera. Infatti, i ricorsi sussidiari in materia

costituzionale da lei inoltrati al Tribunale federale (inc. 5D_70-71-72/2016)

contro le sentenze emanate l’11 marzo 2016 da questa Camera (inc.

14.2016

-212-213), con cui ha respinto i suoi reclami contro le decisioni di

rigetto definitivo delle sue opposizioni, non hanno per legge effetto sospensivo

(art. 103 cpv. 1 e 117 LTF) e la ricorrente non ha dimostrato di avere ottenuto

tale sospensione dal giudice istruttore.

5.

La presente decisione rende

senza oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel

ricorso.

6.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che gli otto attestati

di carenza di beni impugnati sono annullati e l’incarto è retrocesso all’Ufficio

d’esecuzione di Lugano perché proceda a nuovamente eseguire il pignoramento

previa citazione dell’escussa e riesame della questione della pignorabilità della

rendita d’invalidi­­tà versata dall’Helsana.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.