15.2016.57
Ricorso contro diversi attestati di carenza di beni. Pignoramento d’ufficio. Pignorabilità delle rendite d’invalidità consecutive a un infortunio
28 luglio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.57
Lugano
28 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 27 giugno 2016 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro gli attestati di carenza di beni emessi il 14 giugno 2016 nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente
da
Comune di Lugano, Lugano (per le due
prime esecuzioni)
(rappr. dall’Ufficio contribuzioni, Lugano)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (per le quattro
successive)
Confederazione Svizzera, Berna (per le ultime
due)
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
Ritenuto
in
fatto: A. Il 14 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 otto
verbali di pignoramento da valere come attestati di carenza di beni nelle
esecuzioni sopraccitate.
Fatti
B. Con
il ricorso in esame l’escussa chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento degli
otto atti appena menzionati e la concessione di una
sospensione “sino all’esito
del TF delle esecuzioni attinenti le imposte sul capitale LPP” e per le altre esecuzioni l’assegnazione di un nuovo termine “per sdebitarsi”. Stante
l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alle controparti
per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati avvenuta
al più presto il 15 giugno, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.
17 LEF).
2. La
ricorrente si duole anzitutto che l’UE abbia emesso gli atti impugnati prima
della scadenza per l’esecuzione del pignoramento, fissata a suo dire al 25
giugno 2016.
3. Al
riguardo, tuttavia, essa produce un avviso di pignoramento del 10 giugno 2016
relativo all’esecuzione n. __________ indicante quale data del pignoramento il
25 giugno 2015. In effetti, sulla scorta delle
domande di proseguimento presentate nelle esecuzioni n. __________,
__________ e __________, l’UE aveva emesso, il 1° e l’11 giugno 2015, gli
avvisi di pignoramento per il 25 giugno 2015. Esso non è però riuscito a
interrogare l’escussa alla data prevista non essendosi fatta trovare. Per un
difetto del nuovo programma di gestione elettronica delle esecuzioni introdotto
nel Cantone a fine del 2015, gli avvisi di pignoramento relativi alle domande
di continuazione delle altre cinque esecuzioni hanno continuato a indicare come
data di pignoramento quella del 25 giugno 2015 prevista originariamente. Che però
all’escussa fosse nota l’intenzione dell’UE di eseguire il pignoramento risulta
non solo dal fatto ch’ella non contesta di avere ricevuto gli avvisi di
pignoramento, ma anche da due scritti di sua figlia (nonché patrocinatrice) del
23 ottobre e dell’8 novembre 2015, con cui si oppone alla richiesta dell’UE di
accompagnamento forzato della madre e propone di pagare il dovuto con rate di fr. 400.–
mensili. Ora, non avendo pagato neppure una rata, la ricorrente doveva
aspettarsi il pignoramento.
3.1 Sennonché
non si evince dall’incarto che l’UE, visto il lungo tempo trascorso dal
tentativo infruttuoso di pignoramento al 25 giugno 2015, abbia formalmente convocato
l’escussa a un nuovo pignoramento
né che l’abbia avvertita che avrebbe proceduto d’ufficio
al pignoramento ove lei non si fosse presentata. Nelle predette circostanze si
giustifica di annullare gli atti impugnati e di rinviare l’incarto all’UE
perché proceda a nuovamente eseguire il pignoramento previa citazione dell’escussa.
3.2 Se
però essa non dovesse spontaneamente “sdebitarsi” come da lei stessa promesso nel
ricorso, l’UE riesaminerà la questione della pignorabilità della rendita d’invalidità
versatale dall’Helsana.
a) Va
infatti ricordato che in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF sono assolutamente
impignorabili, ove non siano state risparmiate, soltanto le rendite corrisposte
a titolo di risarcimento per le spese di cura o per l’acquisto di mezzi
ausiliari oppure di riparazione morale (in particolare l’indennità per menomazione
all’integrità fisica erogata da un’assicurazione contro gli infortuni in
conformità dell’art. 24 LAINF [sentenza della CEF 15.2007.115 del 28 aprile
Considerandi
2008, RtiD 2008 II 727 n. 64c consid. 2] e dall’assicurazione militare giusta l’art.
48.
LAM [sentenza della CEF 15.2014.93 del 22 giugno 2015 consid. 5.2]), mentre
le indennità giornaliere o le rendite destinate a compensare una perdita di
guadagno, tranne quelle del primo pilastro (AVS, AI, IPG e assegni famigliari)
riservate all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF, sono invece limitatamente pignorabili
nel senso dell’art. 93 LEF (Ochsner
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 148 ad art. 92 LEF), comprese quelle erogate quale risarcimento dei danni economici dovuti
all’incapacità al guadagno totale o parziale permanente o di lunga durata
derivante dall’invalidità dell’escusso (sentenza della CEF 15.2010.62 del 15 luglio 2010, RtiD 2011 I 747 n.
50c, consid. 2.4).
b) Qualora, dunque, l’escusso percepisca una rendita AVS e una rendita d’invalidità
consecutiva a un infortunio versata in virtù dell’art. 18 LAINF come rendita
complementare (art. 20 cpv. 2 LAINF), la prima è assolutamente impignorabile, mentre
la seconda è pignorabile limitatamente a quanto eccede il minimo esistenziale
di lui (sentenza del Tribunale federale 5A_631/2007 del 18 dicembre 2007
consid. 4 e 5). L’UE si farà di conseguenza consegnare
dall’Helsana una copia della decisione con cui essa ha stabilito la rendita
erogata alla ricorrente onde verificare se, come sembra già desumersi dalla
designazione della prestazione come “rendita d’invalidità LAINF”, è destinata a
compensare la perdita di guadagno risultante da un’invalidità consecutiva a un
infortunio (art. 18 LAINF) – relativamente pignorabile – oppure una menomazione
dell’integrità fisica, mentale o psichica (art. 24 LAINF) – impignorabile.
4.
Va
invece respinta la richiesta della ricorrente intesa alla sospensione delle
esecuzioni n. __________ del
Comune di Lugano, n. __________ dello Stato del Cantone
Ticino e n. __________ della
Confederazione Svizzera. Infatti, i ricorsi sussidiari in materia
costituzionale da lei inoltrati al Tribunale federale (inc. 5D_70-71-72/2016)
contro le sentenze emanate l’11 marzo 2016 da questa Camera (inc.
14.2016
-212-213), con cui ha respinto i suoi reclami contro le decisioni di
rigetto definitivo delle sue opposizioni, non hanno per legge effetto sospensivo
(art. 103 cpv. 1 e 117 LTF) e la ricorrente non ha dimostrato di avere ottenuto
tale sospensione dal giudice istruttore.
5.
La presente decisione rende
senza oggetto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel
ricorso.
6.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che gli otto attestati
di carenza di beni impugnati sono annullati e l’incarto è retrocesso all’Ufficio
d’esecuzione di Lugano perché proceda a nuovamente eseguire il pignoramento
previa citazione dell’escussa e riesame della questione della pignorabilità della
rendita d’invalidità versata dall’Helsana.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.