15.2016.58
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
23 settembre 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.58
Lugano
23 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura avviata con istanza 7
luglio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, con cui chiede di
determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza
spettante a
PI
1
nell’eredità giacente, composta oltre che dall’escusso PI 1 di
PI 2
PI 3
PI 4
PI 5
nelle
varie esecuzioni promosse contro l’escusso da:
PI
7,
PI
8,
PI
9,
(rappr.
dall’RA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Nelle varie esecuzioni
promosse nei confronti di PI 1, il 1° ottobre 2015 l’Ufficio esecuzione (UE) di
Mendrisio ha pignorato i “diritti spettanti al debitore nella comunione
ereditaria” composta oltre che da lui di PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5. In sede
di pignoramento l’Ufficio ha indicato quale unico bene appartenente alla
comunione ereditaria la particella n__________ RFD __________ e ha quantificato
il valore di stima dell’intera comunione in fr. 305'464.–.
Fatti
B. Avendo i creditori presentato le domande di
vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 29 dicembre 2015 a
norma dell’art. 9 del Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (RDC, RS 281.41), alla
quale nessuno si è presentato, sicché non si è potuto raggiungere alcuna
conciliazione. Il 12 gennaio 2016, l’Ufficio ha quindi assegnato agli
interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete
per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito
nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.
C. Il
19 aprile 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti ad PI 1, precisando di
attribuire all’interessenza del debitore, di un quinto, un valore di fr. 60'000.–
tenuto conto della stima di fr. 300'000.– del possibile ricavo dell’immobile.
D. In occasione del pignoramento l’ufficio ha attribuito
all’intera comunione ereditaria un valore di fr. 305'464.–. Esso, tuttavia,
ha omesso sia nel verbale di pignoramento sia in sede di conciliazione d’indicare
la quota spettante all’escusso nella comunione e il suo valore. Solo con l’istanza
del 19 aprile 2016 l’ufficio ha apoditticamente determinato in un quinto la
quota spettante ad PI 1, omettendo di menzionare i motivi che lo hanno portato
a tale conclusione. A seguito di ciò con decisione 29 aprile 2016 (inc. n. 15.2016.30) la Camera ha retrocesso gli atti all’ufficio di esecuzione di
Mendrisio affinché proceda ad accertare
la quota parte di PI 1 nella comunione ereditaria e a stabilirne nuovamente il
valore di stima reale, indicandogli altresì di poi comunicare la quota di
spettanza dell’escusso e il valore di stima agli interessati, impartendo loro
un nuovo termine per presentare eventuali osservazioni o proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).
E. Dopo
aver esperito le necessarie indagini, il 23 maggio 2016 l’ufficio, dando
seguito alle indicazioni della Camera, ha comunicato a tutti gli interessati che
la quota parte di PI 1 nella comunione ereditaria ammonta a un ottavo e che il
valore della stessa, considerato un valore di fr. 305'464.– della part. n.
Considerandi
__________ RFD di __________, è di fr. 38'183.–. Nella comunicazione l’ufficio
ha altresì assegnato agli
interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete
per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito
nessuna proposta gli è pervenuta.
F. In
base ai suddetti dati, il 7 luglio 2016 l’UE ha nuovamente chiesto a questa
Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione
spettanti ad PI 1 senza formulare alcuna proposta.
Considerato
in diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della
comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai
coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di
conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare
proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza
deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso
(art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva
liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che
giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita
all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore
della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base
alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione.
2.
Nel caso di specie l’Ufficio
ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di
un ottavo e che il suo valore assomma a fr. 38'183.– (scritto 23 maggio 2016).
Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti
interessate. In queste circostanze si può
pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato
ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta.
Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio
comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) visti i tempi e i costi di una simile
procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque
contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del pignoramento corrisponde
pressoché al valore di stima della quota, appare in concreto inadeguata. L’istanza
è quindi da accogliere nel senso di ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quote in questione.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti
dell’interessenza di 1/8 spettante a PI 1 nella divisione della comunione
ereditaria composta di PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a
tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.