Lexipedia

Decisione

15.2016.58

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

23 settembre 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo i creditori presentato le domande di

vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 29 dicembre 2015 a

norma dell’art. 9 del Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (RDC, RS 281.41), alla

quale nessuno si è presentato, sicché non si è potuto raggiungere alcuna

conciliazione. Il 12 gennaio 2016, l’Ufficio ha quindi assegnato agli

interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete

per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito

nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

C. Il

19 aprile 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti ad PI 1, precisando di

attribuire all’interessenza del debitore, di un quinto, un valore di fr. 60'000.–

tenuto conto della stima di fr. 300'000.– del possibile ricavo dell’immobile.

D. In occasione del pignoramento l’ufficio ha attribuito

all’intera comunione ereditaria un valore di fr. 305'464.–. Esso, tuttavia,

ha omesso sia nel verbale di pignoramento sia in sede di conciliazione d’indicare

la quota spettante all’escusso nella comunione e il suo valore. Solo con l’istanza

del 19 aprile 2016 l’ufficio ha apoditticamente determinato in un quinto la

quota spettante ad PI 1, omettendo di menzionare i motivi che lo hanno portato

a tale conclusione. A seguito di ciò con decisione 29 aprile 2016 (inc. n. 15.2016.30) la Camera ha retrocesso gli atti all’ufficio di esecuzione di

Mendrisio affinché proceda ad accertare

la quota parte di PI 1 nella comunione ereditaria e a stabilirne nuovamente il

valore di stima reale, indicandogli altresì di poi comunicare la quota di

spettanza dell’escusso e il valore di stima agli interessati, impartendo loro

un nuovo termine per presentare eventuali osservazioni o proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).

E. Dopo

aver esperito le necessarie indagini, il 23 maggio 2016 l’uf­­ficio, dando

seguito alle indicazioni della Camera, ha comunicato a tutti gli interessati che

la quota parte di PI 1 nella comunione ereditaria ammonta a un ottavo e che il

valore della stessa, considerato un valore di fr. 305'464.– della part. n.

Considerandi

__________ RFD di __________, è di fr. 38'183.–. Nella comunicazione l’ufficio

ha altresì assegnato agli

interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete

per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito

nessuna proposta gli è pervenuta.

F. In

base ai suddetti dati, il 7 luglio 2016 l’UE ha nuovamente chiesto a questa

Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione

spettanti ad PI 1 senza formulare alcuna proposta.

Considerato

in diritto: 1. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della

comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai

coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di

conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare

proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza

deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso

(art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’a­sta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che

giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita

all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore

della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base

alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione.

2.

Nel caso di specie l’Ufficio

ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di

un ottavo e che il suo valore assomma a fr. 38'183.– (scritto 23 maggio 2016).

Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti

interessate. In queste circostanze si può

pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato

ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta.

Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio

comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) visti i tempi e i costi di una simile

procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque

contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del pignoramento corrisponde

pressoché al valore di stima della quota, appare in concreto inadeguata. L’i­stanza

è quindi da accogliere nel senso di ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quote in questione.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti

dell’interessenza di 1/8 spettante a PI 1 nella divisione della comunione

ereditaria composta di PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a

tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.