15.2016.60
Ricorso contro l’elenco oneri in una procedura di realizzazione del pegno immobiliare. Collocazione dei creditori che hanno ottenuto il sequestro del pegno
26 luglio 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.60
Lugano
26
luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 7 luglio 2016 di
RI 1 e RI 2, __________
RI 3, __________
RI 4, __________
RI 5, __________
RI 6, __________
RI 7, __________
(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’elenco oneri emesso il 24 giugno 2016 nell’esecuzione n. __________
in realizzazione del pegno immobiliare gravante l’unità di comproprietà per piani n. __________ della
particella n. __________ RFD di __________ (inc. imm. __________) promossa dalla
PI 2, __________
nei confronti di
PI 1, __________
e,
quale terza proprietaria del pegno, di
__________, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo
n. __________ emesso il 4 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di
Lugano, la PI 2 ha escusso PI 1 in via di realizzazione
del pegno immobiliare che grava la proprietà per piani n. __________, pari a __________
della particella n. __________ RFD di __________ per l’incasso di fr. 2'035'566.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2015;
che
un secondo esemplare dello stesso precetto esecutivo è stato anche notificato
alla terza proprietaria del fondo gravato, la __________;
che
il 3 giugno 2016 l’UE ha pubblicato l’avviso d’incanto unico della predetta
unità, fissato per il __________ alle ore __________;
che
il 23 giugno 2016, l’avv. PA 1 ha insinuato i crediti dei suoi clienti RI 1 e RI
2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6 nonché RI 7 nei confronti di PI 1, tutti garantiti da
sequestri annotati a registro fondiario il 10 ottobre 2011, segnalando che gli
stessi erano in fase di convalida, sicché ai suoi clienti dovevano essere
riconosciuti i benefici previsti dall’art. 281 LEF;
che
il 24 giugno 2016 l’UE ha comunicato agli interessati l’elenco oneri;
che
nella parte “B. Altri oneri” dell’elenco oneri, l’UE ha riportato dai fogli del registro fondiario
relativi all’unità e al fondo base in questione diverse servitù, annotazioni e
menzioni, tra cui le restrizioni del diritto di disporre consecutive ai sequestri
decretati a favore dei clienti dell’avv. PA 1, e ha menzionato in una tabella
in fondo all’elenco i numeri dei sequestri e delle esecuzioni a convalida degli
stessi così come gli importi aggiornati al 24 agosto 2016;
che
con scritto dello stesso 24 giugno l’UE ha respinto le insinuazioni di credito
notificate dall’avv. PA 1, spiegando che non sono garantite da ipoteca legale o
convenzionale;
che
con ricorso del 7 luglio 2016 i creditori sequestranti sopraccitati chiedono,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisine
appena menzionata e l’ammissione delle loro pretese nell’elenco oneri senza eccezioni
nella “Sezione A (Crediti
garantiti da pegno immobiliare)” o, in subordine,
nella “Sezione B (Altri
oneri)”;
che
stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato agli
altri interessati per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 27 giugno 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che i ricorrenti fanno valere che secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale (sentenza 5A_394-395/2014 del 21 luglio 2014, pubblicata in BlSchK 2015 pagg. 185 segg.) anche le restrizioni del
diritto di disporre consecutive a un sequestro devono essere inserite nella “sezione B (Altri oneri)” dell’elenco oneri;
che
Fatti
i ricorrenti ritengono pertanto il provvedimento impugnato in contrasto con
tale giurisprudenza e postulano l’iscrizione delle loro pretese nella sezione A
dell’elenco oneri, richiamando il diritto riconosciuto loro di partecipare al pignoramento
giusta l’art. 281 cpv. 1 LEF, e in via subordinata nella sezione B;
che
la conclusione principale va respinta non solo perché il Tribunale federale ha
precisato, nella decisione invocata dai ricorrenti, che le restrizioni del
diritto di disporre annotate a registro fondiario in virtù dell’art. 960 cpv. 1
n. 1 e 3 devono, come i diritti personali annotati (art. 959 CC), essere
iscritte nella “sezione B
(Altri oneri)” dell’elenco oneri (consid. 4.2), ma
anche perché il sequestro non conferisce al suo beneficiario alcun diritto
reale né altro privilegio di diritto materiale sugli oggetti sequestrati (DTF
116 III 115 seg. consid. 3/a), sicché l’ufficio d’esecuzione, come giustamente
rilevato nel provvedimento impugnato, è tenuto a rifiutarne la menzione nella
sezione A dell’elenco oneri, siccome non implica un onere reale per il fondo
(art. 36 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale
concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42);
che
in particolare l’art. 281 cpv. 1 LEF conferisce al sequestrante unicamente il
diritto, di natura processuale, di partecipare in via inizialmente provvisoria
a un pignoramento eseguito a favore di altri creditori dopo l’esecuzione del
sequestro, ma non gli dà in sé la facoltà di partecipare a un’esecuzione in via
di realizzazione del pegno né soprattutto il diritto di partecipare con i
creditori pignoratizi alla distribuzione del provento della realizzazione del
pegno;
che
i creditori sequestranti hanno una pretesa solo su un’eventuale eccedenza
dopo integrale soddisfacimento dei creditori pignoratizi (art. 157 cpv. 2 LEF e
113 RFF, e in materia di pignoramento art. 146 cpv. 2 in relazione con l’art.
219 cpv. 4 LEF e art. 81 RFF);
Considerandi
che
la conclusione intesa all’inserimento dei crediti dei ricorrenti nella sezione
B dell’elenco oneri risulta invece senza oggetto dal momento che ciò, in
realtà, è già il caso;
che
in effetti i sei sequestri ottenuti dai ricorrenti sono menzionati nella
rubrica “Annotazioni” della “sezione B
(Altri oneri)” dell’elenco oneri (“dg” __________ a __________
del 10 ottobre 2011);
che
con il giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso
diventa senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
–
;
–
(per
raccomandata internazionale);
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.