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Decisione

15.2016.60

Ricorso contro l’elenco oneri in una procedura di realizzazione del pegno immobiliare. Collocazione dei creditori che hanno ottenuto il sequestro del pegno

26 luglio 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti ritengono pertanto il provvedimento impugnato in contrasto con

tale giurisprudenza e postulano l’iscrizione delle loro pretese nella sezione A

dell’elenco oneri, richiamando il diritto riconosciuto loro di partecipare al pignoramento

giusta l’art. 281 cpv. 1 LEF, e in via subordinata nella sezione B;

che

la conclusione principale va respinta non solo perché il Tribunale federale ha

precisato, nella decisione invocata dai ricorrenti, che le restrizioni del

diritto di disporre annotate a registro fondiario in virtù dell’art. 960 cpv. 1

n. 1 e 3 devono, come i diritti personali annotati (art. 959 CC), essere

iscritte nella “sezione B

(Altri oneri)” dell’elenco oneri (consid. 4.2), ma

anche perché il se­questro non conferisce al suo beneficiario alcun diritto

reale né altro privilegio di diritto materiale sugli oggetti sequestrati (DTF

116 III 115 seg. consid. 3/a), sicché l’ufficio d’esecuzione, come giustamente

rilevato nel provvedimento impugnato, è tenuto a rifiutarne la menzione nella

sezione A dell’elenco oneri, siccome non implica un onere reale per il fondo

(art. 36 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale

concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42);

che

in particolare l’art. 281 cpv. 1 LEF conferisce al sequestrante unicamente il

diritto, di natura processuale, di partecipare in via inizialmente provvisoria

a un pignoramento eseguito a favore di altri creditori dopo l’esecuzione del

sequestro, ma non gli dà in sé la facoltà di partecipare a un’esecuzione in via

di realizzazione del pegno né soprattutto il diritto di partecipare con i

creditori pignoratizi alla distribuzione del provento della realizzazione del

pegno;

che

i creditori sequestranti hanno una pretesa solo su un’even­­tuale eccedenza

dopo integrale soddisfacimento dei creditori pignoratizi (art. 157 cpv. 2 LEF e

113 RFF, e in materia di pignoramento art. 146 cpv. 2 in relazione con l’art.

219 cpv. 4 LEF e art. 81 RFF);

Considerandi

che

la conclusione intesa all’inserimento dei crediti dei ricorrenti nella sezione

B dell’elenco oneri risulta invece senza oggetto dal momento che ciò, in

realtà, è già il caso;

che

in effetti i sei sequestri ottenuti dai ricorrenti sono menzionati nella

rubrica “Annotazioni” della “sezione B

(Altri oneri)” dell’elenco oneri (“dg” __________ a __________

del 10 ottobre 2011);

che

con il giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso

diventa senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

;

(per

raccomandata internazionale);

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.