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Decisione

15.2016.61

Ricorso contro la comminatoria di fallimento

27 luglio 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. L’opposizione

interposta dall’escussa essendo stata rigettata in via definitiva con decisione

29 febbraio 2016 del Giudice di pace del Circolo della Magliasina (inc.

16-2016), l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento il 27 giugno 2016.

C. Con

ricorso del 25 luglio 2016, la RI 1 chiede la sospensione dell’esecuzione, facendo

valere che l’escutente stia tentando di estorcerle un importo non dovuto.

Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alla

controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR).

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via

giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente

per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

Considerandi

caso specifico, la ricorrente non invoca alcuna violazione delle norme formali

che presidiano alla notifica di una comminatoria di fallimento, ma si limita a

contestare nel merito il credito posto in esecuzione. La questione è però già

stata vagliata e decisa dal Giudice di pace del Circolo della Magliasina con

sentenza del 9 febbraio 2015 (n. 29/2015), debitamente passata in giudicato, la

stessa ricorrente ammettendo di averla impugnata tardivamente, come accertato

dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello nella sua sentenza del

26.

maggio 2015 (inc. 16.2015.25). Sia come sia, si è appena ricordato che né

l’UE né l’autorità di vigilanza sono competenti per esaminare la questione – di

merito – dell’esistenza e dell’importo del credito posto in esecuzione. Il

ricorso è pertanto inammissibile. Con l’emanazio­ne del presente giudizio la

domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.