15.2016.61
Ricorso contro la comminatoria di fallimento
27 luglio 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.61
Lugano
27
luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 luglio 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 27 giugno 2016 nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
Ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 ottobre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 1'748.55
oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2014.
Fatti
B. L’opposizione
interposta dall’escussa essendo stata rigettata in via definitiva con decisione
29 febbraio 2016 del Giudice di pace del Circolo della Magliasina (inc.
16-2016), l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento il 27 giugno 2016.
C. Con
ricorso del 25 luglio 2016, la RI 1 chiede la sospensione dell’esecuzione, facendo
valere che l’escutente stia tentando di estorcerle un importo non dovuto.
Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alla
controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via
giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente
per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
Considerandi
caso specifico, la ricorrente non invoca alcuna violazione delle norme formali
che presidiano alla notifica di una comminatoria di fallimento, ma si limita a
contestare nel merito il credito posto in esecuzione. La questione è però già
stata vagliata e decisa dal Giudice di pace del Circolo della Magliasina con
sentenza del 9 febbraio 2015 (n. 29/2015), debitamente passata in giudicato, la
stessa ricorrente ammettendo di averla impugnata tardivamente, come accertato
dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello nella sua sentenza del
26.
maggio 2015 (inc. 16.2015.25). Sia come sia, si è appena ricordato che né
l’UE né l’autorità di vigilanza sono competenti per esaminare la questione – di
merito – dell’esistenza e dell’importo del credito posto in esecuzione. Il
ricorso è pertanto inammissibile. Con l’emanazione del presente giudizio la
domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.