15.2016.62
Ricorso contro la domanda di realizzazione di un pegno immobiliare. Termine minimo di temporeggiamento
27 luglio 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.62
Lugano
27 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 luglio 2016 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. dott. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comunicazione 8 luglio 2016 della domanda di realizzazione
del pegno immobiliare formulata il 27 giugno 2016 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di
realizzazione delle cartelle ipotecarie gravanti in primo grado la proprietà per piani n. __________, pari a 221/1000
della particella n. __________ RFD di __________, emesso il
14 ottobre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede
contro RI 1 per l’incasso di fr. 12'729'023.20 oltre agli accessori;
che
con decisione 19 aprile 2016 (inc. 14.2016.55) la Camera ha stralciato dai
ruoli per desistenza il reclamo presentato da RE 1 contro la sentenza del 29
febbraio 2016, con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso al predetto
precetto esecutivo;
che
l’8 luglio 2016 l’UE ha comunicato all’escusso la domanda di realizzazione
presentata dall’escutente il 27 giugno 2016;
che
con ricorso del 22 luglio 2016, RI 1 chiede l’annullamento di tale domanda
facendo valere che il termine minimo di 6 mesi stabilito all’art. 116 LEF non
era ancora trascorso al momento del deposito della domanda di realizzazione;
che
Considerandi
il ricorrente misconosce però che la specie di esecuzione promossa dalla banca
non è quella in via di pignoramento bensì in via di realizzazione di pegno
immobiliare (doc. B accluso al ricorso);
che
l’art. 116 LEF, relativo alla prima specie di esecuzione, è pertanto
inapplicabile;
che
la questione è in realtà disciplinata dall’art. 157 LEF (cpv. 1, 1° periodo),
per cui il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non
prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto
esecutivo;
che
nel caso specifico sono trascorsi più di sei mesi tra la notifica del precetto
esecutivo, avvenuta il 20 ottobre 2015 (doc. B, pag. 2), e il deposito della
domanda di realizzazione formulata il 27 giugno 2016 (doc.
A);
che
secondo giurisprudenza e dottrina, la sospensione dei termini prevista dall’art.
154.
cpv. 1, 2° periodo LEF durante l’eventuale procedura giudiziaria intesa
al rigetto dell’opposizione vale solo per il termine (massimo) di perenzione e
non per quello (minimo) di temporeggiamento (DTF 124 III 82 consid. 2, 90 III 85, riconfermate
nella sentenza del Tribunale federale 5A_753/2014 dell’8 gennaio 2015 consid.
2.
; Bernheim/Känzig in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 154 LEF; Kren Kostkiewicz in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 2 ad art. 98 RFF; Foëx
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 154 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,
2000, n. 15 e 17 ad art. 154 LEF);
che
il ricorso va pertanto respinto, senza necessità di notificarlo preventivamente
alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR) né di statuire sulla
domanda di conferimento dell’effetto sospensivo formulata dal ricorrente,
diventata senza oggetto;
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.