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Decisione

15.2016.62

Ricorso contro la domanda di realizzazione di un pegno immobiliare. Termine minimo di temporeggiamento

27 luglio 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.62

Lugano

27 luglio 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 luglio 2016 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. dott. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro la comunicazione 8 luglio 2016 della domanda di realizzazione

del pegno immobiliare formulata il 27 giugno 2016 nell’esecuzione n. __________

promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di

realizzazione delle cartelle ipotecarie gravanti in primo grado la proprietà per piani n. __________, pari a 221/1000

della particella n. __________ RFD di __________, emesso il

14 ottobre 2015 dall’Ufficio di ese­cuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede

contro RI 1 per l’incasso di fr. 12'729'023.20 oltre agli accessori;

che

con decisione 19 aprile 2016 (inc. 14.2016.55) la Camera ha stralciato dai

ruoli per desistenza il reclamo presentato da RE 1 contro la sentenza del 29

febbraio 2016, con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha

rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso al predetto

precetto esecutivo;

che

l’8 luglio 2016 l’UE ha comunicato all’escusso la domanda di realizzazione

presentata dall’escutente il 27 giugno 2016;

che

con ricorso del 22 luglio 2016, RI 1 chiede l’an­nullamento di tale domanda

facendo valere che il termine minimo di 6 mesi stabilito all’art. 116 LEF non

era ancora trascorso al momento del deposito della domanda di realizzazione;

che

Considerandi

il ricorrente misconosce però che la specie di esecuzione promossa dalla banca

non è quella in via di pignoramento bensì in via di realizzazione di pegno

immobiliare (doc. B accluso al ricorso);

che

l’art. 116 LEF, relativo alla prima specie di esecuzione, è pertanto

inapplicabile;

che

la questione è in realtà disciplinata dall’art. 157 LEF (cpv. 1, 1° periodo),

per cui il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non

prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto

esecutivo;

che

nel caso specifico sono trascorsi più di sei mesi tra la notifica del precetto

esecutivo, avvenuta il 20 ottobre 2015 (doc. B, pag. 2), e il deposito della

domanda di realizzazione formulata il 27 giugno 2016 (doc.

A);

che

secondo giurisprudenza e dottrina, la sospensione dei termi­ni prevista dall’art.

154.

cpv. 1, 2° periodo LEF durante l’eventua­­le procedura giudiziaria intesa

al rigetto dell’opposizione vale solo per il termine (massimo) di perenzione e

non per quello (minimo) di temporeggiamento (DTF 124 III 82 consid. 2, 90 III 85, riconfermate

nella sentenza del Tribunale federale 5A_753/2014 dell’8 gennaio 2015 consid.

2.

; Bernheim/Känzig in: Basler

Kom­mentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 154 LEF; Kren Kost­kiewicz in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 2 ad art. 98 RFF; Foëx

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 154 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,

2000, n. 15 e 17 ad art. 154 LEF);

che

il ricorso va pertanto respinto, senza necessità di notificarlo preventivamente

alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR) né di statuire sulla

domanda di conferimento dell’effetto so­spensivo formulata dal ricorrente,

diventata senza oggetto;

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.