15.2016.63
Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso fondato solo su censure di merito riguardante il credito posto in esecuzione
28 luglio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.63
Lugano
28 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 luglio 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Cevio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa
il 14 luglio 2016 nei confronti del ricorrente nell’esecuzione n. __________
iniziata al Betreibungsamt
__________
e continuata in Ticino con il n. __________ da
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ del Betreibungsamt Appenzeller Hinterland, il 30
ottobre 2015 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 50'757.20 oltre
agli accessori. Avendo l’escusso nel frattempo trasferito il proprio domicilio a Bignasco (TI), l’11 luglio
2016 il procedente ha presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione
all’Ufficio di esecuzione (UE) di Cevio, il quale ha
emesso la comminatoria di fallimento il 14 luglio dopo avere constatato che
l’opposizione interposta dall’escusso era stata rigettata in via provvisoria
con sentenza 26 aprile 2016 dell’Einzelrichter
del Kantonsgericht Appenzell Ausserrhoden, dichiarata
esecutiva il 10 giugno 2016.
Fatti
B. Con
un ricorso del 25 luglio 2016 redatto in tedesco, RI 1 chiede l’annullamento
della comminatoria di fallimento e la cancellazione dell’esecuzione dal
relativo registro.
C. Stante
l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alla
controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL
3.5.1.2]).
Considerato
in diritto: 1. Ricordato che la lingua ufficiale del Cantone Ticino è l’italiano
(art. 1 cpv. 1 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino), a Meinrad
Schlegel andrebbe impartito un termine per produrre una traduzione del ricorso
in italiano (art. 7 cpv. 2 e 5 LPR). Visto che il giudizio odierno non
pregiudica gli interessi della controparte si può nondimeno prescindere da
siffatta formalità e passare senza indugio al vaglio del ricorso.
2. Giusta
l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il
ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un
ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o
un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento
può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
Considerandi
3.
Nel
caso specifico, RI 1 non invoca alcuna violazione delle norme formali che
presidiano alla notifica di una comminatoria di fallimento, ma si limita a
contestare nel merito il credito posto in esecuzione, affermando di non più
essere vincolato dalla cauzione solidale con l’ex socio __________ S__________
poiché sarebbe uscito dalla società semplice __________ S__________ & RI 1
già il 18 dicembre 2014. Ora, si è appena ricordato che né l’UE né l’autorità
di vigilanza sono competenti per esaminare la questione – di merito –
dell’esistenza e dell’importo del credito posto in esecuzione. Queste autorità
sono vincolate alla decisione del giudice del rigetto dell’opposizione, ovvero
nel caso concreto alla sentenza 26 aprile 2016 dell’Einzelrichter del Kantonsgericht Appenzell
Ausserrhoden (inc. n. __________), che risulta passata
in giudicato, il ricorrente medesimo ammettendo di non averla impugnata per
motivi di costo. Sennonché gli argomenti e i documenti fatti valere con il
ricorso sarebbero dovuti essere sottoposti al giudice del rigetto
dell’opposizione o a quello competente per il disconoscimento del debito (art.
83.
cpv. 2 LEF). Nella presente procedura di ricorso essi sono irricevibili. Il
ricorso è pertanto inammissibile.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Cevio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.