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Decisione

15.2016.63

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso fondato solo su censure di merito riguardante il credito posto in esecuzione

28 luglio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

un ricorso del 25 luglio 2016 redatto in tedesco, RI 1 chiede l’annullamento

della comminatoria di fallimento e la cancellazione dell’esecuzione dal

relativo registro.

C. Stante

l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alla

controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 della Legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL

3.5.1.2]).

Considerato

in diritto: 1. Ricordato che la lingua ufficiale del Cantone Ticino è l’italiano

(art. 1 cpv. 1 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino), a Meinrad

Schlegel andrebbe impartito un termine per produrre una traduzione del ricorso

in italiano (art. 7 cpv. 2 e 5 LPR). Visto che il giudizio odierno non

pregiudica gli interessi della controparte si può nondimeno prescindere da

siffatta formalità e passare senza indugio al vaglio del ricorso.

2. Giusta

l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il

ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un

ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o

un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento

può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

Considerandi

3.

Nel

caso specifico, RI 1 non invoca alcuna violazione delle norme formali che

presidiano alla notifica di una comminatoria di fallimento, ma si limita a

contestare nel merito il credito posto in esecuzione, affermando di non più

essere vincolato dalla cauzione solidale con l’ex socio __________ S__________

poiché sarebbe uscito dalla società semplice __________ S__________ & RI 1

già il 18 dicembre 2014. Ora, si è appena ricordato che né l’UE né l’autorità

di vigilanza sono competenti per esaminare la questione – di merito –

dell’esistenza e dell’importo del credito posto in esecuzione. Queste autorità

sono vincolate alla decisione del giudice del rigetto dell’opposizione, ovvero

nel caso concreto alla sentenza 26 aprile 2016 dell’Einzelrichter del Kantonsgericht Appenzell

Ausserrhoden (inc. n. __________), che risulta passata

in giudicato, il ricorrente medesimo ammettendo di non averla impugnata per

motivi di costo. Sennonché gli argomenti e i documenti fatti valere con il

ricorso sarebbero dovuti essere sottoposti al giudice del rigetto

dell’opposizione o a quello competente per il disconoscimento del debito (art.

83.

cpv. 2 LEF). Nella presente procedura di ricorso essi sono irricevibili. Il

ricorso è pertanto inammissibile.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Cevio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.