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Decisione

15.2016.65

Ricorso contro l’elenco oneri in una procedura di realizzazione del pegno immobiliare. Collocazione dei creditori che hanno ottenuto il sequestro del pegno

5 agosto 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i creditori sequestranti hanno una pretesa solo su un’even­­tuale eccedenza

dopo integrale soddisfacimento dei creditori pignoratizi (art. 157 cpv. 2 LEF e

113 RFF, e in materia di pignoramento art. 146 cpv. 2 in relazione con l’art.

219 cpv. 4 LEF e art. 81 RFF);

che

la domanda intesa all’inserimento del credito dell’insorgente nella sezione B

dell’elenco oneri risulta invece senza oggetto dal momento che ciò, in realtà,

è già il caso;

che

in effetti il sequestro ottenuto dal ricorrente è menzionato nella rubrica “Annotazioni” della “sezione B (Altri oneri)” dell’elenco oneri (“Dg”

__________ del 4 ottobre 2011), come peraltro rilevato

dallo stesso ricorrente (v. ricorso, pag. 7, pto 7);

che

con il giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso

diventa senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

Considerandi

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– , ;

– ,

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.