15.2016.66
Esecuzione sequestro. Stima dei beni sequestrati. Legittimazione del creditore a ricorrere contro una stima troppo bassa
6 settembre 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.66
Lugano
6 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 2 agosto 2016 di
RI
1
(rappr. dall’avv. RA 1, __________)
contro
l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la stima dei beni sequestrati contenuta nel verbale di
sequestro emesso il 21 luglio 2016 nella procedura n. __________ promossa dalla
ricorrente nei confronti di
PI 1
(patrocinato dall’avv. PR 1, )
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
con decreto dell’11 luglio 2016 (inc. SO.2016.2728), su istanza dello RI 1
diretta contro PI 1 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera l’ordinanza emessa il 28 aprile
2016 dal Tribunale di __________ (Italia) e decretato, quale misura
conservativa, il sequestro in particolare delle azioni delle società E__________
SA e L__________ SA, dei crediti e pretese di PI 1 nei confronti di quelle
società, così come di tutti gli averi patrimoniali intestati a dette società o
da esse detenuti, sino a concorrenza di fr. 1’087399.16 oltre agli accessori;
che il 21 luglio 2016, l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano ha sequestrato, segnatamente, 100 azioni al portatore dell’E__________
SA (Lugano) di fr. 1'000.– cadauna, rappresentanti il suo intero
capitale azionario, un credito correntista della società (recte: di PI
1) di fr. 1'260'938.03 al 31 dicembre 2014 e un conto dell’E__________ SA
presso la L__________ SA con un saldo di fr. 2'483.–;
che
a ognuno di questi tre attivi l’UE ha assegnato un valore di stima di fr. 1.–;
che
con ricorso del 2 agosto 2016 il sequestrante chiede, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, in via principale di accertare che i valori di stima
indicati nel verbale di sequestro sono simbolici e non vincolanti, e dovranno
se necessario essere rivalutati nel
proseguimento della procedura tenendo conto della partecipazione
totalitaria dell’E__________ SA nell’El__________ __________ Srl, postulando
inoltre la rettifica della designazione del titolare del credito correntista
sequestrato;
che
in via subordinata la ricorrente richiede inoltre che l’eventuale nuova stima
sia eseguita “se del caso” da un
perito e che sia accertato “se non sia
auspicabile” la realizzazione del credito correntista e delle azioni
dell’E__________ SA in un solo lotto;
che
in via ancor più subordinata la ricorrente chiede che sia ordinata una nuova
stima tramite perizia;
che
stante l’esito del giudizio odierno il ricorso non è stato notificato alla
controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);
che all’esecuzione del sequestro si applicano per
analogia le norme (art. 91 a 109 LEF) relative all’esecuzione del
pignoramento (art. 275 LEF), segnatamente l’art. 97 cpv. 1 LEF, sicché l’UE
deve stimare i beni sequestrati facendosi assistere, ove occorra, da periti;
che
in linea di principio la stima può essere contestata con un ricorso
all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono chiedere una nuova
stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del regolamento del
Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS
281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza della CEF
15.2014.2 dell’8 maggio 2014 consid. 7.3);
che,
tuttavia, legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è colui che giustifica
un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o
all’annullamento del provvedimento impugnato (pro multis: Cometta/Möckli in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 40 ad art. 17 LEF);
che
nel caso specifico non è dato di capire quale interesse attuale e concreto
abbia la sequestrante a ricorrere, né essa lo esplicita, limitandosi ad
alludere a non meglio specificati “rischi” connessi alla mancata indicazione
del carattere simbolico che il funzionario competente avrebbe attribuito alla
stima;
che
in particolare la ricorrente non pretende che la stima possa impedire il
sequestro di altri beni (ciò che presupporrebbe, al contrario, una stima
esageratamente alta) né spiega perché il verbale impugnato potrebbe
compromettere la sua partecipazione all’asta;
che
del resto l’UE dovrà nuovamente stimare i beni sequestrati al momento in cui
dovessero essere pignorati nell’esecuzione a convalida del sequestro (art. 97
cpv. 2 LEF) e solo a quel momento, di fronte all’eventualità concreta della
realizzazione dei beni sequestrati (e nel frattempo pignorati), potrebbe
rivelarsi necessaria una determinazione più precisa del loro valore di realizzazione;
che
contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il patrimonio netto dell’E__________
Srl non sembrava poi superare € 75'000.– nel 2014 (secondo il rapporto
informativo della Basic Azienda accluso al ricorso, doc. C);
che
d’altronde il ricorso a un perito per stimare il valore di realizzazione di
azioni è consentito soltanto in presenza di criteri di stima riconosciuti, ciò
che non è il caso delle azioni non quotate in borsa, ad ogni modo nella misura
in cui la perizia comporti costi eccessivi e sia eseguibile in tempi non
compatibili con il termine legale massimo di realizzazione di due mesi
(sentenza della CEF 15.2014.113 del 25 febbraio 2015 consid. 3.2);
che a fronte di fatti nuovi, come in particolare
un’offerta d’acquisto delle azioni sequestrate, il loro valore di stima potrà
comunque essere aggiornato (sentenza del Tribunale federale 7B.77/2006 del
Fatti
22 agosto 2008 consid. 2 e 5);
che
le considerazioni che precedono valgono pure per il credito correntista di PI 1
il cui valore dipende dalla sostanza economica della società;
che
la richiesta di rettifica del verbale di sequestro per quanto riguarda il
titolare del credito correntista pignorato è prematura in questa sede, poiché
andava dapprima rivolta all’UE, solo un suo rifiuto aprendo la via del ricorso;
che
Considerandi
è pure irricevibile, poiché esula dalle competenze riconosciute all’autorità di
vigilanza (v. art. 21 LEF), la domanda volta ad accertare che i valori di stima
indicati nel verbale di sequestro sono simbolici e non vincolanti;
che
la stessa conclusione vale per la domanda intesa all’accertamento del modo di
realizzazione del credito correntista e delle azioni dell’E__________ SA in un
solo lotto, per tacere del suo carattere prematuro;
che
nella misura in cui è ricevibile il ricorso va indi respinto, ciò che rende
senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– , .
Comunicazione
all'Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.