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Decisione

15.2016.67

Esecuzione del sequestro contro più debitori solidali. Completamento dei verbali di sequestro

18 novembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

osservazioni del 29 agosto 2016 PI 1 postula la reiezione del gravame, come

pure l’Ufficio nelle sue del 2 settembre 2016.

L. Il

7 settembre 2016 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta 6 settembre

2016 dei ricorrenti tesa all’assegnazione di un termine per presentare una

Considerandi

replica.

Considerato

in diritto: 1. Preliminarmente occorre rilevare che, nonostante RI 1 e RI 2 abbiano

presentato un solo atto di ricorso, a ben vedere si è in presenza di due

ricorsi distinti, ciascun ricorrente potendosi invero aggravare unicamente contro

l’esecuzione del sequestro che lo riguarda personalmente. Ritenuto tuttavia che

il complesso di fatti su cui si fondano i due gravami è il medesimo, così come

sono identiche, del resto, le motivazioni, si giustifica di decidere i ricorsi

con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i

Dispositivo

dispositivi restano separati e possono essere impugnati singolarmente.

2. Per

quanto attiene alla tempestività dei gravami, occorre rilevare che gli insorgenti

non si sono aggravati contro i rispettivi verbali di sequestro, bensì contro

una successiva decisione dell’Ufficio di non dissequestrare determinati beni, la

quale si limita però a confermare il contenuto dei verbali, senza fondarsi su

fatti nuovi. Ci si chiede pertanto se i ricorrenti non avrebbero dovuto impugnare

i verbali di sequestro piuttosto che lo scritto del 29 luglio 2016. Ad ogni

modo, tale questione può rimanere indecisa, giacché i ricorsi si avverano infondati

nel merito.

3. Gli insorgenti criticano la decisione

impugnata, sostenendo che il saldo effettivo dei conti bancari sequestrati non

ha alcuna rilevanza, siccome – a loro detta – il credito presso il notaio e gli

immobili coprono con amplissimo margine la presunta pretesa avan­zata dal creditore sequestrante. Essi sono inoltre del parere che neppure

si può tenere conto del fatto che il notaio non intenda ancora liberare l’importo

di fr. 500'000.–, poiché tale somma – a loro avviso – è trattenuta illecitamente.

Rilevano infine che PI 1 ha chiesto il sequestro nei confronti di entrambi i

ricorrenti nella loro qualità di debitori solidali, ragione per cui secondo essi

l’offerta di RI 1 di mantenere sotto sequestro unicamente i beni immobili, oltre

al credito comune vantato con RI 2 verso il notaio, copre pure l’eventuale

debito solidale del fratello o, volendola vedere in altro modo, il sequestro

gravante su questi beni immobili rappresenta in sostanza una garanzia giusta l’art.

277 LEF per la pretesa contro RI 2.

3.1 Un

creditore ha il diritto di escutere nel contempo più debitori solidali per l’intero

debito. Tale diritto deriva dal concetto stesso di solidarietà previsto dall’art.

144 CO, in base al quale il creditore può a sua scelta esigere da tutti i

debitori solidali o da uno di essi tutto il debito o una parte soltanto e tutti

i debitori restano obbligati finché sia estinta l’intera obbligazione. Allo

stesso modo, il creditore può ottenere nei confronti di più debitori solidali un

sequestro a garanzia del proprio credito. Ove intenda agire in tal senso, il

creditore deve però ottenere un sequestro contro ogni singolo debitore

(sentenza del Tribunale federale 5A_712/2010 del 2 febbraio 2011, consid.

3.2.1; cfr. anche DTF 88 III 91).

3.2 Nel

caso in rassegna, avendo PI 1 ottenuto il sequestro nei confronti di due debitori

solidali a garanzia di un credito di fr. 663'991.90 oltre agli accessori, l’UE

ha agito correttamente laddove ha proceduto al sequestro dei beni indicati nei

rispettivi decreti pretorili sino a concorrenza dell’intero debito per ciascun

debitore. Contrariamente alla tesi dei ricorrenti, che misconoscono il concetto

di solidarietà previsto dall’art. 144 CO, non è invero possibile rinunciare al

sequestro di alcuni beni di un debitore solidale, siccome i beni sequestrati

nei confronti dell’altro debitore solidale sono sufficienti a coprire l’intero

debito, compresi interessi e spese. Il creditore può infatti esigere da ciascun

debitore solidale il pagamento dell’intero debito e ha dunque parimenti diritto

di ottenere contro ognuno di essi un sequestro a garanzia di tutto il debito

(consid. 3.1). Per le medesime ragioni, è pure escluso che i beni sequestrati

nei confronti di RI 1 possano costituire una garanzia giusta l’art. 277 LEF che

permetterebbe di lasciare a disposizione di RI 2 i beni a lui sequestrati, per

tacere del fatto che, ad ogni modo, non sono riuniti i presupposti per l’applicazione

della predetta norma. Sotto questo profilo, i ricorsi si rivelano dunque infondati.

3.3 All’esecuzione

del sequestro si applicano per analogia gli art. 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento

– e quindi anche il sequestro – dev’essere

limitato a quanto basti per soddisfare i creditori, in capitale, interessi e

spese. L’ufficio d’esecuzione è pertanto com­petente a ridurre i

sequestri che eccedono manifestamente il limite dell’art. 97 cpv. 2 LEF,

scegliendo, se del caso, tra i diversi beni indicati nel decreto di sequestro,

secondo l’ordine determinato dall’art. 95 LEF (cfr. DTF 120 III 51,

consid. 2a). Una riduzione del sequestro entra però in considerazione solo se

il valore di stima dei beni effettivamente bloccati supera l’ammontare del

credito vantato dal sequestrante, oltre agli interessi fino alla realizzazione

dei beni sequestrati, alle tasse e alle spese di emissione del decreto di

sequestro e di esecuzione del sequestro e alle tasse e alle spese dell’esecuzione

a convalida del sequestro, comprese quelle relative a un’eventuale procedura di

rigetto dell’opposizione (DTF 73 III 133 e segg.; sentenza della CEF 15.2015.99

del 27 gennaio 2016, consid. 3.1).

3.4 Ora,

nel caso specifico si evince dagli atti che l’Ufficio non è ancora in possesso

delle informazioni che gli consentano di esprimersi sull’esito del sequestro

del credito verso la B__________, ritenuto che a seguito delle procedure di

opposizione al sequestro tuttora pendenti la banca non ha fornito indicazioni

sugli eventuali averi depositati presso di essa. Alla luce di tale circostanza,

la richiesta degli insorgenti di dissequestrare il predetto credito si rivela allo

stato attuale prematura. Non appena sarà a conoscenza delle suddette

informazioni, l’UE potrà decidere, separatamente per ciascuno dei due sequestri

in questione (n. __________ e __________), se liberare parte dei beni sequestrati, scegliendo, se del caso, tra i diversi

beni indicati nel decreto di sequestro, secondo l’ordine determinato dall’art.

95 LEF, ma soltanto nella misura in cui il loro valore di stima

complessivo ecceda il credito di fr. 663'991.90, oltre agli

interessi fino alla realizzazione dei beni sequestrati,

alle tasse e alle spese di emissione del decreto di sequestro e di esecuzione

del sequestro e alle tasse e alle spese dell’esecuzione a convalida del

sequestro, comprese quelle relative a un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione

(consid. 3.3). A tal uopo, per quanto attiene al sequestro contro RI 1 l’Ufficio

dovrà tener conto anche dell’esito del sequestro della relazione bancaria

presso la __________ J__________, eseguito dal competente ufficio

incaricato di procedervi nel Canton Zurigo, onde limitare il sequestro nel complesso

a quanto basti per soddisfare il creditore, in capitale, interessi e spese. Infondati e prematuri, i ricorsi vanno respinti.

4. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.

2. Il

ricorso di RI 2 è respinto.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

–,;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.