15.2016.68
Ricorso contro precetti esecutivi ritenuti manifestamente abusivi
19 settembre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarti n.
15.2016.68
15.2016.69
Lugano
19 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 11 luglio 2016 di
RI 1
RI 2, __________
(patrocinati dall’,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro otto precetti esecutivi notificati alla prima ricorrente e tre
altri al secondo ricorrente, tutti su domanda di
PI 1,
(patrocinato dall’ PA 2,)
ritenuto
in
fatto: A. Su domanda di PI 1,
tra il 2014 e il 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha emesso nei
confronti della RI 1 otto precetti esecutivi, il cui
contenuto viene riassunto per comodità nella seguente tabella:
N. esecuzione
Data
emissione
Importo in fr.
Causa/titolo del credito
__________34
10.04.2014
1) 698'864.92
2) 6'000.–
3) 150'000.–
4) 1'148.75
più accessori
1) Riconoscimento debito datato 09.01.2013
concernente i Fr. 557'152.98/fatture dei vari finanziamenti apportati
dal creditore e ammontanti a Fr. 141'711.94, contratto parasociale e
sindacale per il 6% di interesse delle quote
2) Interessi al 6% delle quote della Società
di fr. 100'000.–
3) Utile vendita terreno a B__________
4) Fattura del 04.02.2011
__________10
02.01.2015
120'000.–
più accessori
Progettazione e direzione lavori presso stabile in N__________
Mapp. __________, importo dei lavori pari al 30% più spese legali e perizie,
rif. ditta R__________
__________68
10.02.2015
171'395.80
più accessori
Contratto di mandato di progettazione e direzione
lavori presso lo stabile di N__________, danni per cattiva esecuzione del
mandato e crollo di un muro.
__________70
22.04.2015
45'000.–
più accessori
Rivalsa sul progettista e direzione lavori presso
fondo mapp. __________ N__________, per i danni subiti, comprensivi di spese
legali ecc.
__________32
31.05.2016
1) 557'152.98
2) 150'000.–
3) 25'000.–
4) 35'000.–
5) 51'000.–
più accessori
1) Credito e finanziamenti vari alla società
RI 1
2) Vendita terreno B__________
3) Interessi su capitale azionario dal
01.01.2010 al 31.12.2015
4) Spese inerenti alla gestione società
5) Differenza tra disciplinare d’incarico,
per finanz.Società aggiunto del 5%
__________38
22.06.2016
171'395.80
più accessori
Contratto di mandato di progettazione e direzione
lavori presso lo stabile di N__________, danni per cattiva esecuzione del
mandato e crollo di un muro di confine.
__________40
22.06.2016
125'000.–
più accessori
Contratto di mandato di progettazione e direzione
lavori presso lo stabile di N__________, danni per cattiva esecuzione del
mandato e fabbricato fuori asse, storto
__________41
22.06.2016
33'000.–
più accessori
Contratto di mandato di progettazione e direzione
lavori presso lo stabile di N__________, danni per cattiva esecuzione del
mandato e infiltrazione d’acqua
B. Sempre
su richiesta di PI 1, nel 2014 l’UE ha pure spiccato nei confronti di RI 2,
azionista della RI 1, i seguenti precetti esecutivi:
N. esecuzione
Data emissione
Importo in fr.
Causa/titolo del credito
__________65
07.11.2014
81'500.–
più accessori
Progettazione e direzione lavori presso stabile N__________,
importo dei lavori pari al 30% Ditta G__________
__________12
12.11.2014
43'000.–
più accessori
Progettazione e direzione lavori presso stabile in N__________
Mapp. __________, importo dei lavori pari al 30% più spese legali, rif. ditta
V__________
__________13
12.11.2014
120'000.–
più accessori
Progettazione e direzione lavori presso stabile in N__________
Mapp. __________, importo dei lavori pari al 30% più spese legali e perizie,
rif. ditta R__________
C. Contro
Fatti
i rispettivi precetti esecutivi sia la RI 1 sia C__________ hanno interposto
opposizione.
D. Con
ricorso dell’11 luglio 2016 la RI 1 chiede che i sette precetti esecutivi che
le sono stati notificati sino a quel momento siano dichiarati nulli, così come
qualunque altro precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti dall’UE su
domanda di PI 1. Postula inoltre che sia ordinato all’organo esecutivo di
provvedere alla cancellazione dei precetti dal registro delle esecuzioni.
Mediante lo stesso atto di ricorso C__________ formula le medesime domande per
quanto attiene ai tre precetti diretti contro di lui.
E. A
complemento del ricorso, il 22 luglio 2016 la RI 1 chiede che anche il precetto
esecutivo n. __________32, notificatole
dall’UE il 21 luglio 2016, dopo la presentazione dell’impugnativa, sia dichiarato
nullo e cancellato dal registro delle esecuzioni.
F. Con
osservazioni del 3 agosto 2016 PI 1 postula che il ricorso venga integralmente
respinto, come pure l’UE nelle sue del 5 agosto 2016.
Considerato
in diritto: 1. I ricorsi della RI 1 e di RI 2, presentati con un unico allegato, riguardano
atti esecutivi analoghi, tutti promossi dalla stessa persona, e pongono la
medesima questione giuridica. Le due procedure possono così essere
congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
2. Malgrado
si rivelino manifestamente intempestivi per quanto concerne la maggior parte
dei provvedimenti impugnati, i ricorsi al vaglio devono nondimeno essere
esaminati d’ufficio sotto il profilo della nullità (art. 22 cpv. 1 LEF),
ritenuto che i ricorrenti sostengono che i precetti esecutivi in questione
siano manifestamente abusivi e dunque nulli (v. sotto consid. 4).
3. Gli
insorgenti premettono anzitutto che PI 1, fondatore della RI 1 insieme a C__________,
ha iniziato a fare pressioni su quest’ultimo qualche mese prima di lasciare la
società, circostanza avvenuta il 9 gennaio 2013, per obbligarlo ad attivare l’assicurazione
di responsabilità civile della società nell’ambito di un problema che aveva
avuto nella costruzione della sua abitazione a __________. Non avendo ottenuto
quanto aveva chiesto, PI 1 ha, secondo i ricorrenti, abusivamente avviato numerose
procedure esecutive nei confronti sia della società sia di C__________ per presunti
crediti riconducibili direttamente o indirettamente alle medesime cause, senza
però aver mai tentato di far valere in giudizio le proprie pretese, tranne
chiedere il rigetto definitivo delle opposizioni ai precetti esecutivi n. __________10 e __________70 così come
il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai precetti n. __________34 e __________68, con istanze
che però il giudice del rigetto ha respinto.
I
ricorrenti sono quindi del parere che le esecuzioni promosse da PI 1, nonostante
sapesse di non disporre di un titolo di rigetto, siano tutte costitutive di
abuso di diritto, siccome la procedura esecutiva è stata palesemente utilizzata
in modo contrario allo scopo per il quale è stata istituita. A sostegno della propria tesi, essi fanno
altresì notare che la domanda d’esecuzione sfociata nel precetto esecutivo n.
__________68 è identica a quella che ha condotto all’emissione
del precetto n. __________40, entrambe indicando lo stesso importo e la
medesima causa del credito posto in esecuzione. A loro detta, tale circostanza
avrebbe dovuto far sorgere dei dubbi all’UE, il quale avrebbe quindi potuto e
dovuto costatare che i numerosi precetti esecutivi – relativi a importanti
somme di denaro – spiccati nei confronti della RI 1 e di C__________ erano
fondati sostanzialmente sui medesimi presunti titoli di credito e che pertanto
tale modo di agire non poteva che essere costitutivo di un manifesto abuso di
diritto contrario all’art. 2 cpv. 2 CC.
4. La
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di
una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza
della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro
chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza
5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III
149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di
vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF
140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente
abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto
dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o
per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a
LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice,
potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare
sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e
3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio
patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285
segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014,
consid. 3.2.2).
Per il
fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta
in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i
propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza
di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto
manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III
5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso
di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla
stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione
né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla
reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure
riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta
procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale
5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio
di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva
legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente
(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La
censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso
stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa
litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4;
sentenza della CEF 15.2015.60 del 12 ottobre 2015, consid.
2.1).
5. Nella
fattispecie e per quanto attiene al ricorso della RI 1, va rilevato anzitutto
che le esecuzioni promosse da PI 1 contro la società fanno riferimento a
importi e titoli o cause di credito diversi tra loro (sopra consid. A), salvo
in due casi in cui il procedente ha avviato nell’intervallo di poco più di un
anno una seconda esecuzione per lo stesso importo e fondata sulla medesima causale
della prima (trattasi, da una
parte, delle esecuzioni n. __________34 e __________32 [limitatamente alla pretesa di fr. 150'000.–
per la vendita di un fondo a B__________] e, dall’altra, delle esecuzioni n. __________68 e __________38).
5.1 Tale
circostanza non è tuttavia sufficiente per ritenere che l’escutente persegua
in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito. Va
invero ricordato che secondo la giurisprudenza una doppia esecuzione per lo
stesso credito non basta in sé a prospettare un atto illecito (DTF 115 III 23
consid. 3/d; 26 I 516), specie se ha quale scopo l’interruzione della
prescrizione (cfr. DTF 141 III 79 consid. 2.7), così come accenna il resistente
nel caso specifico (osservazioni al ricorso, pag. 1). Nulla può dunque
essere rimproverato a tal riguardo all’Ufficio. Inoltre, come
ammesso dalla ricorrente stessa, proprio nei predetti casi PI 1 ha avviato una
procedura di rigetto definitivo (per l’esecuzione n. __________34)
e una procedura di rigetto provvisorio (per l’esecuzione n. __________68), ciò che
manifesta la sua reale intenzione d’incassare le pretese poste in esecuzione, a
prescindere da possibili errate valutazioni sulle proprie probabilità di successo.
È vero che il giudice del rigetto ha respinto entrambe le istanze, come pure
quelle che il procedente aveva introdotto nelle esecuzioni n. __________10 e __________70, ma ciò ancora non significa che
le esecuzioni in questione abbiano carattere manifestamente abusivo, l’escutente
potendo tuttora far valere le proprie pretese mediante l’introduzione di una
procedura civile (art. 79 LEF), quel che sembra del resto intenzionato a fare
(v. osservazioni al ricorso, pag. 1).
5.2 Pure
il numero non indifferente di esecuzioni promosse da PI 1 contro la società non
rende in sé palese l’abuso di diritto dalla stessa invocato, l’escussa medesima
ammettendo che l’escutente ha fatto valere diverse cause (rimborso di finanziamenti
apportati alla società e di spese inerenti alla sua gestione, pretesa per l’utile
di vendita di un fondo, responsabilità per danni nel quadro dell’esecuzione di
un mandato di progettazione e direzione lavori) che s’inseriscono – a torto o a
ragione, non spetta a questa Camera dirlo – in una relazione giuridica complessa
tra le parti.
5.3 Alla
luce delle considerazioni che precedono, nel caso presente non appaiono
realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono
perché sia dato un chiaro abuso di diritto. Il ricorso della RI 1 si rivela
pertanto infondato.
6. Per quanto attiene poi al ricorso di RI 2, egli invoca le medesime
argomentazioni avanzate dall’altra ricorrente, che riguardano unicamente i
precetti esecutivi notificati alla società. La ricevibilità del suo gravame appare
quindi dubbia.
6.1 Sia
come sia, dagli atti non emergono elementi concreti per ritenere che le
esecuzioni promosse da PI 1 contro RI 1 siano manifestamente abusive. Basti
osservare al riguardo che fanno tutte riferimento a importi e titoli o cause di
credito diversi tra loro (sopra consid. B) e che i motivi addotti a fondamento
delle pretese poste in esecuzione non appaiono di per sé estranei all’istituto
dell’esecuzione forzata. Un manifesto abuso di diritto nemmeno può desumersi
dal fatto che in una sola occasione l’escutente abbia promosso anche nei
confronti della RI 1 un’esecuzione per una pretesa già fatta valere contro RI 2
per lo stesso importo e fondata sulla medesima causale (ovvero le esecuzioni n. [600]848813 e [600]852810). Non si
può invero escludere a priori che due persone possano rispondere solidalmente o
congiuntamente dello stesso debito, circostanza che in ogni caso non spetta né
all’UE né a questa Camera di stabilire, bensì al giudice del merito (consid. 4).
Infine, nemmeno giova all’insorgente che PI 1 non abbia finora fatto valere
giudizialmente le proprie pretese contro di lui. In mancanza di qualsivoglia
indizio concreto ch’egli persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso
di un credito, non è invero possibile dedurre soltanto da tale circostanza che PI
1 abbia agito in modo manifestamente abusivo o contraddittorio.
6.2 Alla
luce delle considerazioni che precedono, anche per quanto attiene alle
esecuzioni dirette contro RI 2 non appaiono realizzati i requisiti
eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro
abuso di diritto. Il ricorso si rivela pertanto infondato.
7. Ciò
posto, è doveroso precisare che se PI 1 non dovesse dare seguito alle
intenzioni manifestate in questa sede di far valere giudizialmente le sue
pretese nel merito, ma scegliere invece di promuovere senza imperioso motivo
altre esecuzioni nei confronti dei ricorrenti menzionando causali analoghe a
quelle già indicate nelle precedenti undici domande di esecuzione, il giudizio
della Camera sul loro carattere manifestamente abusivo potrebbe mutare.
8. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso della RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Il
ricorso di RI 2 è respinto.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.