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Decisione

15.2016.68

Ricorso contro precetti esecutivi ritenuti manifestamente abusivi

19 settembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i rispettivi precetti esecutivi sia la RI 1 sia C__________ hanno interposto

opposizione.

D. Con

ricorso dell’11 luglio 2016 la RI 1 chiede che i sette precetti esecutivi che

le sono stati notificati sino a quel momento siano dichiarati nulli, così come

qualunque altro precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti dall’UE su

domanda di PI 1. Postula inoltre che sia ordinato all’organo esecutivo di

provvedere alla cancellazione dei precetti dal registro delle esecuzioni.

Mediante lo stesso atto di ricorso C__________ formula le medesime domande per

quanto attiene ai tre precetti diretti contro di lui.

E. A

complemento del ricorso, il 22 luglio 2016 la RI 1 chiede che anche il precetto

esecutivo n. __________32, notificatole

dall’UE il 21 luglio 2016, dopo la presentazione dell’impugnati­­va, sia dichiarato

nullo e cancellato dal registro delle esecuzioni.

F. Con

osservazioni del 3 agosto 2016 PI 1 postula che il ricorso venga integralmente

respinto, come pure l’UE nelle sue del 5 agosto 2016.

Considerato

in diritto: 1. I ricorsi della RI 1 e di RI 2, presentati con un unico allegato, riguardano

atti esecutivi analoghi, tutti promossi dalla stessa persona, e pongono la

medesima questione giuridica. Le due procedure possono così essere

congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

2. Malgrado

si rivelino manifestamente intempestivi per quanto concerne la maggior parte

dei provvedimenti impugnati, i ricorsi al vaglio devono nondimeno essere

esaminati d’ufficio sotto il profilo della nullità (art. 22 cpv. 1 LEF),

ritenuto che i ricorrenti sostengono che i precetti esecutivi in questione

siano manifestamente abusivi e dunque nulli (v. sotto consid. 4).

3. Gli

insorgenti premettono anzitutto che PI 1, fondatore della RI 1 insieme a C__________,

ha iniziato a fare pressioni su quest’ultimo qualche mese prima di lasciare la

società, circostanza avvenuta il 9 gennaio 2013, per obbligarlo ad attivare l’assicurazione

di responsabilità civile della società nell’ambito di un problema che aveva

avuto nella costruzione della sua abitazione a __________. Non avendo ottenuto

quanto aveva chiesto, PI 1 ha, secondo i ricorrenti, abusivamente avviato numerose

procedure esecutive nei confronti sia della società sia di C__________ per presunti

crediti riconducibili direttamente o indirettamente alle medesime cause, senza

però aver mai tentato di far valere in giudizio le proprie pretese, tranne

chiedere il rigetto definitivo delle opposizioni ai precetti esecutivi n. __________10 e __________70 così come

il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai precetti n. __________34 e __________68, con istanze

che però il giudice del rigetto ha respinto.

I

ricorrenti sono quindi del parere che le esecuzioni promosse da PI 1, nonostante

sapesse di non disporre di un titolo di rigetto, siano tutte costitutive di

abuso di diritto, siccome la procedura esecutiva è stata palesemente utilizzata

in modo contrario allo scopo per il quale è stata istituita. A sostegno della propria tesi, essi fanno

altresì notare che la domanda d’esecu­­zione sfociata nel precetto esecutivo n.

__________68 è identica a quella che ha condotto all’emissione

del precetto n. __________40, entrambe indicando lo stesso importo e la

medesima causa del credito posto in esecuzione. A loro detta, tale circostanza

avrebbe dovuto far sorgere dei dubbi all’UE, il quale avrebbe quindi potuto e

dovuto costatare che i numerosi precetti esecutivi – relativi a importanti

somme di denaro – spiccati nei confronti della RI 1 e di C__________ erano

fondati sostanzialmente sui medesimi presunti titoli di credito e che pertanto

tale modo di agire non poteva che essere costitutivo di un manifesto abuso di

diritto contrario all’art. 2 cpv. 2 CC.

4. La

legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di

una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza

della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro

chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza

5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III

149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecu­­zione né all’autorità di

vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF

140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente

abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto

dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escus­­so o

per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a

LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice,

potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare

sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e

3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio

patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285

segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014,

consid. 3.2.2).

Per il

fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta

in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i

propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza

di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto

manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III

5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso

di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla

stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione

né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla

reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure

riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta

procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale

5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio

di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva

legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente

(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La

censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso

stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa

litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4;

sentenza della CEF 15.2015.60 del 12 ottobre 2015, consid.

2.1).

5. Nella

fattispecie e per quanto attiene al ricorso della RI 1, va rilevato anzitutto

che le esecuzioni promosse da PI 1 contro la società fanno riferimento a

importi e titoli o cause di credito diversi tra loro (sopra consid. A), salvo

in due casi in cui il procedente ha avviato nell’intervallo di poco più di un

anno una seconda esecuzione per lo stesso importo e fondata sulla medesima causale

della prima (trattasi, da una

parte, delle esecuzioni n. __________34 e __________32 [limitatamente alla pretesa di fr. 150'000.–

per la vendita di un fondo a B__________] e, dal­l’altra, delle esecuzioni n. __________68 e __________38).

5.1 Tale

circostanza non è tuttavia sufficiente per ritenere che l’escu­­tente persegua

in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito. Va

invero ricordato che secondo la giurisprudenza una doppia esecuzione per lo

stesso credito non basta in sé a prospettare un atto illecito (DTF 115 III 23

consid. 3/d; 26 I 516), specie se ha quale scopo l’interruzione della

prescrizione (cfr. DTF 141 III 79 consid. 2.7), così come accenna il resistente

nel caso specifico (osservazioni al ricorso, pag. 1). Nulla può dunque

essere rimproverato a tal riguardo all’Ufficio. Inoltre, come

ammesso dalla ricorrente stessa, proprio nei predetti casi PI 1 ha avviato una

procedura di rigetto definitivo (per l’esecuzione n. __________34)

e una procedura di rigetto provvisorio (per l’esecuzione n. __________68), ciò che

manifesta la sua reale intenzione d’incassare le pretese poste in esecuzione, a

prescindere da possibili errate valutazioni sulle proprie probabilità di successo.

È vero che il giudice del rigetto ha respinto entrambe le istanze, come pure

quelle che il procedente aveva introdotto nelle esecuzioni n. __________10 e __________70, ma ciò ancora non significa che

le esecuzioni in questione abbiano carattere manifestamente abusivo, l’escutente

potendo tuttora far valere le proprie pretese mediante l’introduzione di una

procedura civile (art. 79 LEF), quel che sembra del resto intenzionato a fare

(v. osservazioni al ricorso, pag. 1).

5.2 Pure

il numero non indifferente di esecuzioni promosse da PI 1 contro la società non

rende in sé palese l’abuso di diritto dalla stessa invocato, l’escussa medesima

ammettendo che l’escutente ha fatto valere diverse cause (rimborso di finanziamenti

apportati alla società e di spese inerenti alla sua gestione, pretesa per l’utile

di vendita di un fondo, responsabilità per danni nel quadro dell’esecuzione di

un mandato di progettazione e direzione lavori) che s’inseriscono – a torto o a

ragione, non spetta a questa Camera dirlo – in una relazione giuridica complessa

tra le parti.

5.3 Alla

luce delle considerazioni che precedono, nel caso presente non appaiono

realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono

perché sia dato un chiaro abuso di diritto. Il ricorso della RI 1 si rivela

pertanto infondato.

6. Per quanto attiene poi al ricorso di RI 2, egli invoca le medesime

argomentazioni avanzate dall’altra ricorrente, che riguardano unicamente i

precetti esecutivi notificati alla società. La ricevibilità del suo gravame appare

quindi dubbia.

6.1 Sia

come sia, dagli atti non emergono elementi concreti per ritenere che le

esecuzioni promosse da PI 1 contro RI 1 siano manifestamente abusive. Basti

osservare al riguardo che fanno tutte riferimento a importi e titoli o cause di

credito diversi tra loro (sopra consid. B) e che i motivi addotti a fondamento

delle pretese poste in esecuzione non appaiono di per sé estranei all’istituto

dell’esecuzione forzata. Un manifesto abuso di diritto nemmeno può desumersi

dal fatto che in una sola occasione l’escutente abbia promosso anche nei

confronti della RI 1 un’esecuzione per una pretesa già fatta valere contro RI 2

per lo stesso importo e fondata sulla medesima causale (ovvero le esecuzioni n. [600]848813 e [600]852810). Non si

può invero escludere a priori che due persone possano rispondere solidalmente o

congiuntamente dello stesso debito, circostanza che in ogni caso non spetta né

all’UE né a questa Camera di stabilire, bensì al giudice del merito (consid. 4).

Infine, nemmeno giova all’insorgente che PI 1 non abbia finora fatto valere

giudizialmente le proprie pretese contro di lui. In mancanza di qualsivoglia

indizio concreto ch’egli persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso

di un credito, non è invero possibile dedurre soltanto da tale circostanza che PI

1 abbia agito in modo manifestamente abusivo o contraddittorio.

6.2 Alla

luce delle considerazioni che precedono, anche per quanto attiene alle

esecuzioni dirette contro RI 2 non appaiono realizzati i requisiti

eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro

abuso di diritto. Il ricorso si rivela pertanto infondato.

7. Ciò

posto, è doveroso precisare che se PI 1 non dovesse dare seguito alle

intenzioni manifestate in questa sede di far valere giudizialmente le sue

pretese nel merito, ma scegliere invece di promuovere senza imperioso motivo

altre esecuzioni nei confronti dei ricorrenti menzionando causali analoghe a

quelle già indicate nelle precedenti undici domande di esecuzione, il giudizio

della Camera sul loro carattere manifestamente abusivo potrebbe mutare.

8. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso della RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Il

ricorso di RI 2 è respinto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.