15.2016.69
Ricorso contro precetti esecutivi ritenuti manifestamente abusivi
19 settembre 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.69
Lugano
19 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 11 luglio 2016 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro i precetti esecutivi n. __________65, __________12 e __________13
emessi nei confronti del ricorrente su domanda di
PI 1,
(patrocinato dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Su
domanda di PI 1, nel 2014 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha emesso
nei confronti di RI 1 tre precetti esecutivi, il cui contenuto viene riassunto
per comodità nella seguente tabella:
N. esecuzione
Data emissione
Importo in fr.
Causa/titolo del credito
__________65
07.11.2014
81'500.–
più accessori
Progettazione e direzione lavori presso
stabile N__________, importo dei lavori pari al 30% Ditta G__________
__________12
12.11.2014
43'000.–
più accessori
Progettazione e direzione lavori presso
stabile in N__________ Mapp. __________, importo dei lavori pari al 30% più
spese legali, rif. ditta V__________
__________13
12.11.2014
120'000.–
più accessori
Progettazione e direzione lavori presso
stabile in N__________ Mapp. __________, importo dei lavori pari al 30% più
spese legali e perizie, rif. ditta R__________
B. Sempre
su richiesta di PI 1, tra il 2014 e il 2016 l’UE ha pure spiccato nei confronti
della M__________, di cui RI 1 è azionista, i seguenti precetti esecutivi:
N. esecuzione
Data emissione
Importo in fr.
Causa/titolo del
credito
__________34
10.04.2014
1) 698'864.92
2) 6'000.–
3) 150'000.–
4) 1'148.75
più accessori
1) Riconoscimento
debito datato 09.01.2013 concernente i Fr. 557'152.98/fatture dei vari finanziamenti
apportati dal creditore e ammontanti a Fr. 141'711.94, contratto
parasociale e sindacale per il 6% di interesse delle quote
2) Interessi al
6% delle quote della Società di fr. 100'000.–
3) Utile
vendita terreno a B__________
4) Fattura del
04.02.2011
__________10
02.01.2015
120'000.–
più accessori
Progettazione e
direzione lavori presso stabile in N__________ Mapp. __________, importo dei
lavori pari al 30% più spese legali e perizie, rif. ditta R__________
__________68
10.02.2015
171'395.80
più accessori
Contratto di
mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________,
danni per cattiva esecuzione del mandato e crollo di un muro.
__________70
22.04.2015
45'000.–
più accessori
Rivalsa sul
progettista e direzione lavori presso fondo mapp. __________ N__________, per
Fatti
i danni subiti, comprensivi di spese legali ecc.
__________32
31.05.2016
1) 557'152.98
2) 150'000.–
3) 25'000.–
4) 35'000.–
5) 51'000.–
più accessori
1) Credito e
finanziamenti vari alla società M__________
2) Vendita
terreno B__________
3) Interessi su
capitale azionario dal 01.01.2010 al 31.12.2015
4) Spese
inerenti alla gestione società
5) Differenza
tra disciplinare d’incarico, per finanz.Società aggiunto del 5%
__________38
22.06.2016
171'395.80
più accessori
Contratto di
mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________,
danni per cattiva esecuzione del mandato e crollo di un muro di confine.
__________40
22.06.2016
125'000.–
più accessori
Contratto di
mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________,
danni per cattiva esecuzione del mandato e fabbricato fuori asse, storto
__________41
22.06.2016
33'000.–
più accessori
Contratto di
mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________,
danni per cattiva esecuzione del mandato e infiltrazione d’acqua
C. Contro
i rispettivi precetti esecutivi sia RI 1 sia la M__________ hanno interposto opposizione.
D. Con
ricorso dell’11 luglio 2016 RI 1 chiede che i precetti esecutivi n. __________65, __________12 e __________13 siano dichiarati
nulli, così come qualunque altro precetto spiccato nei suoi confronti dall’UE
su domanda di PI 1. Postula inoltre che sia ordinato all’organo esecutivo di
provvedere alla cancellazione dei precetti dal registro delle esecuzioni.
Mediante lo stesso atto di ricorso la M__________ formula le medesime domande
per quanto attiene ai precetti n. __________34, (__________10, __________68, __________70, __________38, __________40 e __________41.
E. A
complemento del ricorso, il 22 luglio 2016 la M__________ chiede che anche il
precetto esecutivo n. __________32, notificatole dall’UE il 21 luglio 2016, sia dichiarato nullo e
cancellato dal registro delle esecuzioni.
F. Con
osservazioni del 3 agosto 2016 PI 1 postula che il ricorso venga integralmente
respinto, come pure l’UE nelle sue del 5 agosto 2016.
Considerato
in diritto: 1. Preliminarmente occorre rilevare che, nonostante RI 1 e la M__________
abbiano presentato un solo atto di ricorso, ciascuno di essi si aggrava in
realtà contro i precetti esecutivi che lo riguardano personalmente, chiedendone
l’annullamento e la cancellazione dal registro delle esecuzioni. Per tale
ragione i rispettivi gravami vanno decisi separatamente in due distinti
giudizi. In questa sede verrà esaminato il ricorso di RI 1.
2. Malgrado
si riveli manifestamente intempestivo, il ricorso al vaglio può nondimeno
essere esaminato sotto il profilo della nullità (art. 22 cpv. 1 LEF), ritenuto
che il ricorrente sostiene che i precetti esecutivi in questione siano
manifestamente abusivi (consid. 3).
3. L’insorgente
premette anzitutto che PI 1, fondatore insieme a lui della M__________, ha
iniziato a fargli pressioni qualche mese prima di lasciare la società,
circostanza avvenuta il 9 gennaio 2013, per obbligarlo ad attivare l’assicurazione
di responsabilità civile della società nell’ambito di un problema che aveva
avuto nella costruzione della sua abitazione a __________. Alla luce di ciò, il
ricorrente ritiene che, non ottenendo quanto aveva chiesto, PI 1 abbia in
seguito avviato numerose procedure esecutive nei suoi confronti, come pure
contro la società, per presunti crediti riconducibili direttamente o
indirettamente alle medesime cause, senza però aver mai tentato di far valere
in giudizio le proprie pretese. Al riguardo, rileva che l’escutente si è
limitato a chiedere il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai
precetti esecutivi n. __________10 e __________70 e il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai precetti n. __________34 e __________68, istanze che però il
giudice del rigetto ha respinto.
Per
le ragioni che precedono, il ricorrente è del parere che le esecuzioni promosse
da PI 1 siano tutte costitutive di abuso di diritto, ovvero che la procedura
esecutiva sia stata palesemente utilizzata in modo contrario allo scopo per il
quale è stata istituita. A sostegno della propria tesi, fa altresì notare che
Considerandi
la domanda di esecuzione sfociata nel precetto n. __________68 è identica a
quella che ha condotto all’emissione del precetto n. __________40, entrambe
indicando lo stesso importo e la medesima causa del credito posto in
esecuzione. A sua detta, tale circostanza avrebbe dovuto far sorgere dei dubbi
all’UE, il quale avrebbe quindi potuto e dovuto costatare che i numerosi precetti
esecutivi – relativi a importanti somme di denaro – spiccati nei suoi confronti
e contro la M__________ erano fondati sostanzialmente sui medesimi presunti
titoli di credito e che pertanto tale modo di agire non poteva che essere
costitutivo di un manifesto abuso di diritto contrario all’art. 2 cpv. 2 CC.
3.1
La
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di
una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza
della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro
chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza
5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III
149.
consid. 2a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di
vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF
140.
III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente
abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto
dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o
per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a
LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice,
potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare
sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., consid. 3b e
3c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio
al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF
(sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).
Per
il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa
dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere
i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza
di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto
manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III
5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso
di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla
stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione
né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla
reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure
riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta
procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale
5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio
di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva
legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente
(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La
censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso
stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa
litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4;
sentenza della CEF 15.2015.60 del 12 ottobre 2015, consid.
2.
).
3.2
Nella
fattispecie va anzitutto rilevato che il ricorrente si limita ad asserire
genericamente che PI 1 ha avviato nei suoi confronti numerose procedure
esecutive, senza aver mai tentato di far valere in giudizio le proprie pretese,
sicché – a suo parere – le stesse sono da ritenere manifestamente abusive. A
sostegno di tale tesi, invoca tuttavia le medesime argomentazioni avanzate
dalla M__________ a fondamento del proprio ricorso (inc. 15.2016.68), malgrado queste
ultime siano dirette contro altri precetti esecutivi. Già per tale ragione, il
gravame di RI 1 sarebbe da considerare irricevibile.
Sia
come sia, dagli atti non emergono elementi concreti per ritenere che le
esecuzioni promosse da PI 1 contro RI 1 siano manifestamente abusive. Basti
osservare al riguardo che fanno tutte riferimento a importi e titoli o cause di
credito diversi tra loro (consid. B) e che i motivi addotti a fondamento delle
pretese poste in esecuzione non appaiono di per sé estranei all’istituto dell’esecuzione
forzata. Un manifesto abuso di diritto nemmeno può desumersi dal fatto che in
una sola occasione l’escutente abbia promosso anche nei confronti di un terzo, ossia
della società M__________, una precedente esecuzione avviata contro il ricorrente
per lo stesso importo e fondata sulla medesima causale (cfr. esecuzioni n.
__________13
e __________10). Non si può invero escludere a priori che i crediti posti in
esecuzioni siano eventualmente giustificati sia verso l’insorgente sia verso il
terzo, circostanza che in ogni caso non spetta né all’UE né a questa Camera di
stabilire, bensì al giudice del merito (consid. 3.1). Infine, nemmeno giova all’insorgente
che PI 1 non abbia finora fatto valere giudizialmente le proprie pretese contro
di lui. In mancanza di qualsivoglia indizio concreto ch’egli persegua in
modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, non è invero
possibile dedurre soltanto da tale circostanza che PI 1 abbia agito in modo manifestamente
abusivo o contraddittorio.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, nel caso presente non appaiono
realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono
perché sia dato un chiaro abuso di diritto. Il ricorso si rivela pertanto
infondato.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.