Lexipedia

Decisione

15.2016.69

Ricorso contro precetti esecutivi ritenuti manifestamente abusivi

19 settembre 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i danni subiti, comprensivi di spese legali ecc.

__________32

31.05.2016

1) 557'152.98

2) 150'000.–

3) 25'000.–

4) 35'000.–

5) 51'000.–

più accessori

1) Credito e

finanziamenti vari alla società M__________

2) Vendita

terreno B__________

3) Interessi su

capitale azionario dal 01.01.2010 al 31.12.2015

4) Spese

inerenti alla gestione società

5) Differenza

tra disciplinare d’incari­­co, per finanz.Società aggiunto del 5%

__________38

22.06.2016

171'395.80

più accessori

Contratto di

mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________,

danni per cattiva esecuzione del mandato e crollo di un muro di confine.

__________40

22.06.2016

125'000.–

più accessori

Contratto di

mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________,

danni per cattiva esecuzione del mandato e fabbricato fuori asse, storto

__________41

22.06.2016

33'000.–

più accessori

Contratto di

mandato di progettazione e direzione lavori presso lo stabile di N__________,

danni per cattiva esecuzione del mandato e infiltrazione d’ac­­qua

C. Contro

i rispettivi precetti esecutivi sia RI 1 sia la M__________ hanno interposto opposizione.

D. Con

ricorso dell’11 luglio 2016 RI 1 chiede che i precetti esecutivi n. __________65, __________12 e __________13 siano dichiarati

nulli, così come qualunque altro precetto spiccato nei suoi confronti dall’UE

su domanda di PI 1. Postula inoltre che sia ordinato all’organo esecutivo di

provvedere alla cancellazione dei precetti dal registro delle esecuzioni.

Mediante lo stesso atto di ricorso la M__________ formula le medesime domande

per quanto attiene ai precetti n. __________34, (__________10, __________68, __________70, __________38, __________40 e __________41.

E. A

complemento del ricorso, il 22 luglio 2016 la M__________ chiede che anche il

precetto esecutivo n. __________32, notificatole dall’UE il 21 luglio 2016, sia dichiarato nullo e

cancellato dal registro delle esecuzioni.

F. Con

osservazioni del 3 agosto 2016 PI 1 postula che il ricorso venga integralmente

respinto, come pure l’UE nelle sue del 5 agosto 2016.

Considerato

in diritto: 1. Preliminarmente occorre rilevare che, nonostante RI 1 e la M__________

abbiano presentato un solo atto di ricorso, ciascuno di essi si aggrava in

realtà contro i precetti esecutivi che lo riguardano personalmente, chiedendone

l’annullamento e la cancellazione dal registro delle esecuzioni. Per tale

ragione i rispettivi gravami vanno decisi separatamente in due distinti

giudizi. In questa sede verrà esaminato il ricorso di RI 1.

2. Malgrado

si riveli manifestamente intempestivo, il ricorso al vaglio può nondimeno

essere esaminato sotto il profilo della nullità (art. 22 cpv. 1 LEF), ritenuto

che il ricorrente sostiene che i precetti esecutivi in questione siano

manifestamente abusivi (consid. 3).

3. L’insorgente

premette anzitutto che PI 1, fondatore insieme a lui della M__________, ha

iniziato a fargli pressioni qualche mese prima di lasciare la società,

circostanza avvenuta il 9 gennaio 2013, per obbligarlo ad attivare l’assicura­­zione

di responsabilità civile della società nell’ambito di un problema che aveva

avuto nella costruzione della sua abitazione a __________. Alla luce di ciò, il

ricorrente ritiene che, non ottenendo quanto aveva chiesto, PI 1 abbia in

seguito avviato numerose procedure esecutive nei suoi confronti, come pure

contro la società, per presunti crediti riconducibili direttamente o

indirettamente alle medesime cause, senza però aver mai tentato di far valere

in giudizio le proprie pretese. Al riguardo, rileva che l’escutente si è

limitato a chiedere il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai

precetti esecutivi n. __________10 e __________70 e il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai precetti n. __________34 e __________68, istanze che però il

giudice del rigetto ha respinto.

Per

le ragioni che precedono, il ricorrente è del parere che le esecuzioni promosse

da PI 1 siano tutte costitutive di abuso di diritto, ovvero che la procedura

esecutiva sia stata palesemente utilizzata in modo contrario allo scopo per il

quale è stata istituita. A sostegno della propria tesi, fa altresì notare che

Considerandi

la domanda di esecuzione sfociata nel precetto n. __________68 è identica a

quella che ha condotto all’emissione del precetto n. __________40, entrambe

indicando lo stesso importo e la medesima causa del credito posto in

esecuzione. A sua detta, tale circostanza avrebbe dovuto far sorgere dei dubbi

all’UE, il quale avrebbe quindi potuto e dovuto costatare che i numerosi precetti

esecutivi – relativi a importanti somme di denaro – spiccati nei suoi confronti

e contro la M__________ erano fondati sostanzialmente sui medesimi presunti

titoli di credito e che pertanto tale modo di agire non poteva che essere

costitutivo di un manifesto abuso di diritto contrario all’art. 2 cpv. 2 CC.

3.1

La

legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di

una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza

della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro

chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza

5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III

149.

consid. 2a). Non spetta né all’ufficio d’esecu­­zione né all’autorità di

vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF

140.

III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente

abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto

dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escus­­so o

per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a

LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice,

potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare

sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., consid. 3b e

3c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio

al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF

(sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

Per

il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa

dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere

i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza

di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto

manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III

5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso

di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla

stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione

né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla

reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure

riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta

procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale

5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio

di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva

legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente

(venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La

censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso

stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa

litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4;

sentenza della CEF 15.2015.60 del 12 ottobre 2015, consid.

2.

).

3.2

Nella

fattispecie va anzitutto rilevato che il ricorrente si limita ad asserire

genericamente che PI 1 ha avviato nei suoi confronti numerose procedure

esecutive, senza aver mai tentato di far valere in giudizio le proprie pretese,

sicché – a suo parere – le stesse sono da ritenere manifestamente abusive. A

sostegno di tale tesi, invoca tuttavia le medesime argomentazioni avanzate

dalla M__________ a fondamento del proprio ricorso (inc. 15.2016.68), malgrado queste

ultime siano dirette contro altri precetti esecutivi. Già per tale ragione, il

gravame di RI 1 sarebbe da considerare irricevibile.

Sia

come sia, dagli atti non emergono elementi concreti per ritenere che le

esecuzioni promosse da PI 1 contro RI 1 siano manifestamente abusive. Basti

osservare al riguardo che fanno tutte riferimento a importi e titoli o cause di

credito diversi tra loro (consid. B) e che i motivi addotti a fondamento delle

pretese poste in esecuzione non appaiono di per sé estranei all’istituto dell’esecuzione

forzata. Un manifesto abuso di diritto nemmeno può desumersi dal fatto che in

una sola occasione l’escutente abbia promosso anche nei confronti di un terzo, ossia

della società M__________, una precedente esecuzione avviata contro il ricorrente

per lo stesso importo e fondata sulla medesima causale (cfr. esecuzioni n.

__________13

e __________10). Non si può invero escludere a priori che i crediti posti in

esecuzioni siano eventualmente giustificati sia verso l’insorgente sia verso il

terzo, circostanza che in ogni caso non spetta né all’UE né a questa Camera di

stabilire, bensì al giudice del merito (consid. 3.1). Infine, nemmeno giova all’in­sorgente

che PI 1 non abbia finora fatto valere giudizialmente le proprie pretese contro

di lui. In mancanza di qualsivoglia indizio concreto ch’egli persegua in

modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, non è invero

possibile dedurre soltanto da tale circostanza che PI 1 abbia agito in modo manifestamente

abusivo o contraddittorio.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, nel caso presente non appaiono

realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono

perché sia dato un chiaro abuso di diritto. Il ricorso si rivela pertanto

infondato.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.