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Decisione

15.2016.7

Minimo di esistenza. Canone di locazione con alcuni dati mascherati. Pasti fuori domicilio quando il datore di lavoro mette a disposizione una mensa. Trasferte con l’auto del padre. Prestazioni in nat

3 maggio 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo aver interrogato l’escussa, il 20 gennaio

2016 l’UE ha allestito un nuovo calcolo del suo minimo di esistenza in

sostituzione del precedente del 4 dicembre 2015, determinando la quota pignorabile

del reddito dell’escussa sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore/rice

fr.

4'109.00

Totale

fr.

4'109.00

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'300.00

Trasferte

fr.

20.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Quota sindacale

fr.

24.00

Totale

fr.

2'755.00

Eccedenza pignorabile fr. 1'354.00

C. Con

ricorso del 1° febbraio 2016 RI 1 chiede l’annul­­lamento del calcolo allestito

il 20 gennaio 2016 e l’allestimento a cura della Camera di un nuovo calcolo che

tenga conto in modo motivato delle considerazioni di lui, la verifica della

validità dello stralcio dai ruoli di questa Camera di un suo ricorso del 7 dicembre

2015 (inc. 15.2015.97), la valutazione dell’agire dell’UE e in particolare del

suo capo, l’appuramento del motivo per cui l’UE ha segnalato il suo

interessamento per l’alloggio occupato dall’e­­scussa, l’intimazione all’UE

dell’ordine di rispettare la facoltà di visionare i giustificativi necessari al

calcolo del minimo esistenziale e l’allestimento di un resoconto sugli importi

non pignorati a causa del riconoscimento di supplementi ingiustificati per

spese di riscaldamento, di prodotti farmaceutici, di trasferta e di pasti fuori

domicilio dall’ottobre del 2013.

D. Con

osservazioni 16 febbraio 2016 l’UE si è opposto al ricorso, mentre PI 1 non si

è espressa.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 20 gennaio 2016 dall’UE di Bellinzona, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3. Il

ricorrente critica il calcolo del minimo esistenziale dell’escussa chiedendo di

detrarne le prestazioni in natura da lei percepite dal datore di lavoro,

contesta la spesa di fr. 1'300.– computata per l’alloggio, postulando la

produzione del contratto di locazione completo e dei giustificativi di

versamento della pigione da ottobre 2015 ad oggi, propone la cancellazione del

supplemento per pasti fuori domicilio, l’escussa potendo pranzare e cenare

presso la mensa dell’ente ospedaliero cantonale a prezzi estremamente bassi, e

domanda di sostituire il supplemento di fr. 20.– mensili per

le trasferte da casa al luogo di lavoro in automobile con il prezzo dell’abbonamento

Arcobaleno.

4. Per

quanto riguarda anzitutto la richiesta formulata da RI 1 intesa a verificare la

validità della decisione 12 gennaio 2016 (inc. 15.2015.97) con cui questa

Camera ha stralciato dai ruoli il suo ricorso del 7 dicembre 2015, gli si

ricorda ch’egli, come espressamente indicato in quella decisione, poteva

presentare contro la stessa ricorso in materia civile al Tribunale federale

entro dieci giorni dalla notificazione. Non avendolo fatto, detta decisione è

passata in giudicato e non può ora essere rimessa in discussione, per di più

presso la medesima autorità giudiziaria che l’ha prolata. Ad ogni modo, avendo egli

chiesto nel ricorso (a pag. 5) il rinvio della causa all’UE perché procedesse a

“riadegurare” il pignoramento, la decisione dell’organo esecutivo di annullare

il provvedimento per riesaminare il caso di fatto accoglieva la richiesta di

lui, come scritto dalla Camera nella decisione del 12 gennaio 2016, per tacere

del fatto che, sia come sia, rendeva senza oggetto il ricorso.

5. Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso

locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41

consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo

del canone va messo in relazione con il reddito dell’e­­scusso (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III

207; sentenza della CEF 15.2013.30

del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Il debitore non può essere costretto dalle

autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi

finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto a una misura normale se l’escusso

utilizza un’ abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 consid. 2 e 4; sentenza

della CEF 15.2014.25 del 22 giugno

2014 consid. 4.1). La decurtazione del quantum,

però, può di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali

(DTF 128 III 337 consid. 3b; 119

III 73 consid. 3c; punto II/1.1 della Tabella), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 528 consid. 3) o che l’escusso si sia

procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in

corso o imminente (cfr. DTF 109 III 52 seg.; sentenza della CEF 15.2014.72

del 16 settembre 2014 consid. 5).

5.1 Nella

fattispecie il ricorrente espone di aver chiesto all’UE il 9 dicembre 2015 il

giustificativo riguardante la spesa di fr. 1'300.– computata per l’affitto

e di aver ricevuto un documento presumibilmente mascherato dall’ufficio, “incompleto, discordante e curiosamente stilato dalla

debitrice”, oltre a un ordine permanente, che a suo dire non attesta

che la conduttrice provvede al versamento della pigione, bensì dimostra

unicamente un ordine impartito alla banca. RI 1 chiede “che si produca il nuovo contratto di affitto

completo, così da poter determinare la proporzione del canone locativo alla

situazione finanziaria della debitrice, appurando anche un’eventuale e

possibile comunione domestica, nonché, valutare la distanza dal posto di lavoro

ed il primo termine utile di disdetta”. Egli postula inoltre che si

forniscano i giustificativi dell’effettivo versamento della pigione da ottobre

2015 a oggi, così da poter verificare la periodicità della spesa.

5.2 Orbene, l’escussa ha in realtà già prodotto all’UE

il nuovo contratto di locazione completo, relativo al monolocale di mq 40 ch’essa

occupa da sola ad __________, sulla base del quale è stato inserito nel suo

minimo esistenziale il canone locativo di fr. 1'300.– mensili comprensivo

delle spese accessorie (v. punto 24 del contratto). Si potrebbe discutere se il

mascheramento dei dati relativi al locatore, al numero di locali, alla

superficie e all’ubicazione del­l’appartamento sull’esemplare del contratto di

locazione consegnato al ricorrente (v. scambio di posta elettronica 9-11 dicembre

2015 accluso al ricorso) era giustificato. Non è però necessario chiarire la

questione in questa sede, poiché nella fattispecie l’e­­semplare ricevuto era ad

ogni modo sufficiente per valutare se la spesa è indispensabile nel senso dell’art.

93 LEF: menziona infatti l’importo del canone, la destinazione dell’ente locato

ad abitazione familiare per una sola persona e le condizioni della locazione,

in particolare l’inclusione delle spese accessorie nel canone. Che l’escussa ci

viva da sola risulta d’altronde anche dal suo interrogatorio, che non menziona

alcun coniuge o partner (verbale interno di pignoramento).

Quanto

alla discrepanza tra i termini di disdetta indicati ai punti 3 (3 mesi) e 24 (4

Considerandi

mesi), a parte il fatto ch’essi non sono necessariamente contraddittori (il

secondo è infatti esplicitamente riferito al solo locatore, sicché il primo

potrebbe essere stato pattuito unicamente a favore dell’inquilina), la

questione non è di rilievo in questa sede

poiché il ricorrente non ha postulato né quantificato, nelle sue “richieste”,

la riduzione dell’importo delle spese d’al­­loggio da prendere in

considerazione nel minimo esistenziale. Non incombe all’autorità di vigilanza

di verificare d’ufficio il calcolo dell’ufficio su punti che non sono

chiaramente censurati (v. art. 7 cpv. 3 lett. a Legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]), tranne se la decisione è nulla (art. 22 cpv. 1

LEF), ciò che però si può verificare praticamente solo a favore dell’escusso in

caso di manifesta violazione crassa del suo minimo esistenziale sul piano

materiale o temporale (v. Vonder Mühll

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 65-66 ad art. 93 LEF

e i rinvii).

5.3

Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo esistenziale

entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF

121.

III 22 consid. 3/a; 120 III 17 consid. 2/c; 112 III 23 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle

dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei

giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenze della CEF 15.2014.43

del 9 ottobre 2014 consid. 3.2 e 15.2014.5 del 25 febbraio 2014

consid. 2, con i rinvii). Ciò vale anche per le spese di locazione

(v. punto II/1 della Tabella).

Nel

caso specifico PI 1

ha versato agli atti la ricevuta

26.

settembre 2015 con la quale i locatori attestano la ricezione di fr. 1'300.–

quale pagamento anticipato del canone dell’ottobre del 2016, ossia per il primo

mese di locazione, l’ordine permanente datato 1° ottobre 2015 dato alla propria

banca di bonificare fr. 1'300.– mensili al locatore, l’avviso di addebito di

fr. 1'300.50 del 2 dicembre 2015 sul conto di lei sempre a favore del

locatore nonché la ricevuta per il versamento di fr. 1'300.– il 4 gennaio 2016

a saldo dell’affitto dello stesso mese, documenti

dai quali emerge con sufficiente certezza che l’escussa faccia regolarmente

fronte a suoi oneri locativi.

5.4

In

definitiva, il ricorso si rivela pertanto infondato sulla questione del

supplemento per spese di locazione.

6.

In base al punto II/4/b della Tabella, sono pure

riconosciute nel minimo vitale le spese per pasti fuori casa (da fr. 9.– a

fr. 11.– per ogni pasto principale) per chi dimostra oneri accresciuti connessi

all’esercizio di una professione o di un mestiere, purché non siano già a

carico del datore di lavoro.

6.1

Nella

fattispecie l’UE ha ammesso un supplemento di fr. 211.– mensili per pasti

fuori casa, vale a dire il massimo consentito dalla Tabella (fr. 11.– per

pasto principale). Il ricorrente ne chiede

invece lo stralcio dal minimo di esistenza dell’escussa, ricordando che l’onere

accresciuto per pasti fuori casa è la differenza tra il costo del pranzo a

domicilio e il costo del pranzo fuori domicilio. Orbene, a suo parere, PI 1 può

consumare i pasti alla mensa del datore di lavoro (l’Ente ospedaliero cantonale)

a un prezzo non superiore a quanto già contemplato nel minimo di esistenza di

base per le spese di alimentazione.

6.2

A

sostegno delle proprie affermazioni RI 1 ha prodotto il listino prezzi dei

ristoranti presso l’EOC, dal quale emerge effettivamente che l’escussa può

consumare i pasti sul luogo di lavoro a un prezzo estremamente conveniente, di

circa fr. 7.– per volta, equivalente ai costi della preparazione di un

pasto al domicilio, ricordato che nel minimo vitale di base le spese di alimentazione

sono prese in considerazione a concorrenza del 42% dell’importo totale

(sentenza della CEF 15.2007.69 del 19 settembre 2007 consid. 3.2/b, riassunta

in RtiD 2008 I 1084 n. 64c). Per questo motivo non si giustificava di

riconoscere alla debitrice spese supplementari per pasti fuori casa. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso

si rivela fondato sotto questo profilo.

6.3

RI

1.

chiede inoltre che venga allestito un resoconto in merito al mancato

pignoramento dall’ottobre del 2013 della parte del reddito dell’escussa corrispondente

alle spese per pasti fuori domicilio riconosciutele (a torto) dall’UE. Ora, il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di

vigilanza cantonale deve servire al conseguimento di un fine pratico di

procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice

constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata

in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17, con rif.). Nel caso concreto, nella

misura in cui tende all’ottenimento d’informazioni

(un “resoconto”) su quote di salario già versate all’escussa e che con ogni verosimiglianza sono

state nel frattempo spese, il ricorso non può conseguire alcun fine esecutivo

pratico, concreto e attuale nell’ambito dell’ese­cuzione forzata in corso ed è

pertanto a tal riguardo irricevibile.

7.

È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli è necessario per conseguire il

suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22

consid. 2), vuoi perché egli è invalido e non può, senza pericolo per la sua

salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più

economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico

indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno e altre

persone (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004,

consid. 5; sentenza della CEF 15.2014.97 del 9 dicembre 2014).

7.1

Nel caso specifico, dal calcolo del minimo

d’esistenza del 20 gennaio 2016 trasmesso al ricorrente lo

stesso giorno (scambio di posta elettronica dal 18 al 25 gennaio 2016 annesso

al ricorso) emerge che l’Ufficio ha computato nel minimo d’esistenza un supplemento

di fr. 20.– mensili per spese di “trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato”, calcolato nel seguente modo: “__________-__________ km 8 al giorno (secondo tabella distanze

chilometriche del TCS) x media mensile giorni lavorativi 21.7 x consumo medio veicolo

8% x costo benzina fr. 1.33 = fr. 18.50 arrotondato a Fr. 20.00

per usura veicolo”. Siccome l’automobile non figura

nel verbale come impignorabile e necessario alla debitrice per l’esercizio

della sua professione, il ricorrente sostiene che l’UE avrebbe dovuto computare

le spese effettive dimostrabili di utilizzo dei mezzi pubblici, ch’egli quantifica in fr. 269.10

annui, pari al costo dell’abbona­­mento Arcobaleno annuo per la zona percorsa

dalla debitrice con l’agevolazione aziendale concessa dall’EOC (sconto del

35%).

7.2

Sta

di fatto, in realtà, che l’autoveicolo cui fa capo PI 1 per recarsi al lavoro risulta

prestatole dal padre (fax 3 dicembre 2015 dell’escussa all’UE), motivo per cui

non figura nel verbale di pignoramento. Quanto all’importo di fr. 269.10

annui che il ricorrente chiede di sostituire a quello inserito nella decisione

contestata, corrisponde a fr. 22.41 mensili ed è quindi superiore a quanto

riconosciuto dall’ufficio (fr. 20.–). Il ricorso si rivela pertanto senza

oggetto su questo punto.

8.

Il

ricorrente chiede pure che le prestazioni in natura fornite dal datore di

lavoro alla debitrice (contributo per vitto fuori casa e abiti da lavoro) siano

dedotte dal minimo esistenziale di base conformemente al punto V/1 della Tabella. A torto. Innanzitutto, sebbene l’escussa abbia la possibilità

di consumare i pasti presso il proprio datore di lavoro a un prezzo di favore, comunque

li deve pagare in una misura che può essere reputata corrispondente a quello

che sarebbe il suo onere se essa mangiasse al domicilio (v. sopra consid. 6.2).

D’altronde, come risulta dal verbale interno per le operazioni di pignoramento

del 25 marzo 2010, l’escussa è attiva presso l’EOC in qualità di segretaria, motivo

per il quale essa non dispone di una divisa di servizio che renda completamente

superfluo l’acquisto di abiti privati, il cui costo è computato nel minimo di

base. In altre parole i contributi del datore di lavoro non consentono all’escussa

di realizzare alcun risparmio sui costi di vitto e di abbigliamento computati

nel minimo di base. La censura non merita quindi accoglimento.

9.

RI

1.

chiede ancora di valutare l’agire dell’UE, segnatamente del suo capo, e la

serietà e correttezza del suo operato, di appurare su quale base il proprio

interessamento per i giustificativi delle spese dell’escussa è stato segnalato

alla polizia, di analizzare tutti gli allegati prodotti, d’intimare all’UE di

autorizzarlo a visionare i giustificativi necessari a verificare il calcolo del

minimo d’esistenza e di

obbligarlo ad allestire un resoconto

in merito al mancato pignoramento della parte del reddito dell’escussa

corrispondente ai supplementi per spese di riscaldamento, di

prodotti farmaceutici, di trasferta e di pasti fuori domicilio riconosciuti dall’UE, a suo parere a torto, dall’ottobre del 2013. Sono tutte

richieste irricevibili.

9.1

Già

si è detto, in effetti, che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale deve

servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non

ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale

errato comportamento dell’or­­gano di esecuzione forzata (sopra consid. 6.3).

Sono ricevibili soltanto domande di ricorso motivate, presentate tempestivamente

contro provvedimenti chiaramente identificati (v. art. 7 cpv. 3 lett. a-b, cpv.

4.

lett. a e art. 8 cpv. 1 LPR). Non è il caso delle richieste, generiche e

indeterminate, rivolte all’operato del capo dell’UE o all’analisi degli “allegati prodotti”. Quanto al postulato

resoconto si riferisce ad atti irreversibili (sopra consid. 6.3).

9.2

È

d’altronde indeterminata la richiesta di visione degli atti, che comunque non

risulta essergli stata preclusa, ed è comunque priva d’interesse concreto per

quanto attiene al contratto di locazione (v. sopra consid. 5.2). Infine, il

ricorrente non adduce elementi da cui si possa dedurre che l’UE abbia segnalato

il suo comportamento alla polizia.

10.

Sulla

base delle considerazioni espresse in precedenza il minimo di esistenza di PI 1

si calcola come segue:

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'300.00

Trasferte

fr.

20.00

Quota sindacale

fr.

24.00

Totale

fr.

2'544.00

Il

ricorso va di conseguenza parzialmente accolto nel senso che il pignoramento del

reddito mensile di PI 1 dovrà essere esteso alla quota che eccede il suo minimo

di esistenza, determinato in fr. 2'544.– (anziché fr. 2'755.–), oltre

alla tredicesima mensilità.

11.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona di

pignorare la quota del reddito mensile di PI 1 che eccede il suo minimo di

esistenza, determinato in fr. 2'544.–, oltre alla tredicesima mensilità.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.