15.2016.70
Ricorso contro il precetto esecutivo. Specie di esecuzione. Esecuzione per prestazione di garanzie. Restituzione del termine di ricorso. Nullità
6 settembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.70
Lugano
6 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 10 agosto 2016 di
RI 1
(patrocinato dall'avv. dott. Andrea
Valsangiacomo, Savosa)
contro
l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il precetto esecutivo e l'esecuzione n. __________ promossa il
27 gennaio 2016 nei confronti del ricorrente dalle società
PI 1, __________
PI 2, __________
PI 3, __________
PI 4, __________
PI 5, __________
PI 6, __________
PI 7, __________
PI 8, __________
(tutte patrocinate dall'avv. PA
2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2016 dall'Ufficio
esecuzione (UE) di Lugano a convalida del sequestro n. __________, le (otto) società PI 1, PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8 hanno escusso RI 1 per l'incasso di fr. 127'155'000.–
oltre agli interessi dell'8.15% dal 20 febbraio 2015.
Quali titoli di credito le istanti hanno indicato l'ordinanza del Tribunale
ordinario di Milano del 20 febbraio 2015 e la decisione di exequatur
della Pretura di Lugano, sezione 5, del 22 maggio 2015.
Fatti
B. Non
avendo l'escusso interposto opposizione, le società escutenti hanno chiesto la
prosecuzione dell'esecuzione, sicché il 3 marzo 2016 l'UE di Lugano ha emesso l'avviso
di pignoramento per il 5 aprile 2016.
C. Un
primo ricorso interposto il 14 marzo 2016 da RI 1 contro l'avviso di
pignoramento è stato respinto da questa Camera con sentenza del 15 giugno 2016
(inc. 15.2016.18).
D. Allegando
di essere venuto a conoscenza nella procedura di accertamento dell'inesistenza
del credito posto in esecuzione (art. 85a LEF) da lui promossa alla
Pretura di Lugano, sezione 2 (inc. CA.2016.255), che le procedenti avevano in
realtà chiesto all'UE di emettere un precetto esecutivo per prestazione di
garanzia e non a scopo d'incasso, RI 1 chiede con il ricorso in esame, previo
conferimento dell'effetto sospensivo, la restituzione del termine di ricorso
contro il precetto esecutivo e l'annullamento dell'esecuzione.
E. Stante
l'esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alle
controparti per osservazioni (art. 9 cpv. 2 della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
[LPR, RL 3.5.1.2]).
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso in esame, correttamente interposto all'autorità di vigilanza
cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR) – è
ovviamente tardivo, giacché è stato inoltrato ben oltre il termine di ricorso
di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero più di sei mesi dopo la notifica del
precetto esecutivo impugnato, avvenuta al ricorrente già il 1° febbraio 2016
(doc. B accluso al ricorso). RI 1 chiede però la restituzione di quel termine
sulla scorta dell'art. 33 cpv. 4 LEF, facendo valere di essere venuto a
conoscenza del motivo d'impugnazione – ossia il tipo erroneo dell'esecuzione diretta
nei suoi confronti – solo leggendo le osservazioni inoltrate il 28 luglio 2016
dalle procedenti nella causa di accertamento dell'inesistenza del credito posto
in esecuzione (art. 85a LEF), da lui ricevute il 4 agosto 2016 (doc. C e
D).
1.1 Secondo
l'art. 33 cpv. 4 LEF, la restituzione di un termine della LEF è subordinata
alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire entro il termine
stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa. L'istanza dev'essere
scritta e motivata e deve essere inoltrata entro il medesimo termine dalla
cessazione dell'impedimento presso l'autorità competente compiendo l'atto
omesso (art. 33 cpv. 4, 2° periodo LEF; Nordmann
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 25 ad art. 33 LEF). Per dottrina e costante
giurisprudenza l'istanza di restituzione del termine può essere accolta se l'omissione
dell'atto è dovuta a impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a
impossibilità personale non causata da colpa dell'escusso o a un motivo di
ritardo scusabile (Nordmann, op.
cit., n. 10 segg. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
In linea di massima la scoperta di un motivo di ricorso dopo la
scadenza del termine di ricorso non è considerata un motivo di restituzione del
termine ove la decisione impugnata sia chiara e completa,
poiché spetta al destinatario esaminare l'incarto durante il termine di ricorso
per verificarne la correttezza (DTF 73 III 117 seg.; sentenze
della CEF 15.2012.52 del 7 maggio 2012 e 15.2015.82/84 del 25 marzo 2016
consid. 2.3 con rinvio a Nordmann,
op. cit., n. 11 ad art. 33, ed Erard,
op. cit., n. 22-24 ad art. 33; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,
Considerandi
2000, n. 256 ad art. 17 LEF).
1.2
Nel
caso concreto, RI 1 non risulta essere stato impedito a ricorrere entro dieci
giorni contro il precetto esecutivo da un ostacolo non imputabile a sua colpa.
Non contesta, infatti, di avere ricevuto tale atto e gli sarebbe bastato di
rivolgersi all'UE per ottenere la domanda d'esecuzione e verificare, come poteva
intuire dalla causa del credito indicata sul precetto (ordinanza
di sequestro conservativo emessa il 20 febbraio 2015 dal Tribunale di Milano),
che le escutenti avevano richiesto in realtà un'esecuzione per prestazione di
garanzia. Del resto anche nel caso, non realizzato in concreto, di fatti nuovi
verificatisi dopo la decisione dell'ufficio (veri nova) che ne rimettono in
discussione la validità, la LEF non prevede alcuna possibilità di revisione, ma
la parte lesa deve far capo ai rimedi giuridici specifici previsti dalla legge
per correggere gli effetti della decisione in questione (pignoramento complementare, annullamento o sospensione dell'esecuzione
in virtù degli art. 85 e 85a LEF, e così via). La richiesta di restituzione
del termine d'impugnazione del precetto esecutivo va pertanto respinta.
2.
L'autorità
di vigilanza accerta d'ufficio la nullità dei provvedimenti portati a sua
conoscenza anche senza richiesta delle parti (art. 22 cpv. 1 LEF).
2.1
Ancorché
il ricorrente non invochi la nullità del precetto esecutivo, giova dunque
esaminare d'ufficio se la scelta di un tipo d'esecuzione che non è quello
richiesto dal procedente ne determina la nullità, come avviene quando l'ufficio
d'esecuzione prosegue l'esecuzione in via di pignoramento mentre l'escusso è
soggetto alla via del fallimento o viceversa (tra tanti: Acocella in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 46 e 51 ad art. 38 LEF con
rinvii). La scelta tra esecuzione ordinaria ed esecuzione
in realizzazione di pegno non è invece di competenza dell'ufficio (nel senso
dell'art. 38 cpv. 3 LEF), ma è lasciata alla libera scelta dell'escutente, fermo
restando che una mutazione della specie d'esecuzione è poi esclusa (Acocella, op. cit., n. 47-48 ad art. 38).
Neppure la scelta tra esecuzione volta al pagamento e quella per prestazione di
garanzie risulta disciplinata dall'art. 38 cpv. 3 LEF, da una parte perché l'esecuzione
per prestazione di garanzie non è una specie particolare di esecuzione bensì un'esecuzione
ordinaria con uno scopo speciale, appunto la prestazione di garanzie (DTF 129
III 194 consid. 2.1), e dall'altra poiché incombe al creditore che intende
procedere per ottenere una
garanzia di specificarlo esplicitamente nella domanda d'esecuzione (Acocella, op. cit., n. 15 ad art. 38). La scelta tra pagamento e prestazione di garanzie non potrebbe del
resto essere demandata all'ufficio d'esecuzione, poiché dipende dalla legge o
dagli accordi tra le parti, ovvero dal diritto materiale, il cui esame esula
dalla competenza delle autorità esecutive.
2.1
Secondo
una sentenza datata del Tribunale federale (DTF 62 III 119 segg), tuttavia, l'esecuzione
ordinaria volta al pagamento non può essere proseguita quale esecuzione per
prestazione di garanzie pena la nullità degli atti successivi alla domanda di
proseguimento. Rispetto al pagamento, infatti, la prestazione di garanzie non è
un minus bensì un aliud, sicché all'escusso dev'essere garantita
la possibilità, già al momento della notifica del precetto esecutivo, di
decidere se opporsi o no al modo di esecuzione scelto dal procedente.
2.2
La
fattispecie in esame si distingue su più punti da quella su cui il Tribunale
federale era chiamato a pronunciarsi. Anzitutto, l'esecuzione in questione, il
cui scopo non è stato contestato tempestivamente né dalle escutenti né dall'escusso,
è stata proseguita in via di pagamento con l'emissione di un avviso di pignoramento
ordinario senz'alcuna indicazione che il pignoramento sarebbe stato eseguito a
scopo di garanzia. D'altronde, il ricorrente non ha interposto opposizione al
precetto esecutivo, dunque non si è opposto al pagamento del credito posto in
esecuzione, sicché ora può difficilmente sostenere che avrebbe invece formulato
opposizione ove avesse saputo che l'esecuzione tendeva (solo) alla prestazione
di garanzie. Infine, non è dato di capire quale regola imperativa o emanata
nell'interesse pubblico o di persone che non sono parte nel procedimento
sarebbe stata violata nel caso concreto. Né il precetto esecutivo né la prosecuzione
dell'esecuzione potendo così considerarsi nulli, il ricorso risulta
irricevibile siccome tardivo.
3.
Stante
l'esito del giudizio odierno, la domanda volta alla concessione dell'effetto
sospensivo diventa senza oggetto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine di ricorso contro il precetto
esecutivo è respinta.
2. Il
ricorso è irricevibile siccome tardivo.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all'Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.