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Decisione

15.2016.70

Ricorso contro il precetto esecutivo. Specie di esecuzione. Esecuzione per prestazione di garanzie. Restituzione del termine di ricorso. Nullità

6 settembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Non

avendo l'escusso interposto opposizione, le società escutenti hanno chiesto la

prosecuzione dell'esecuzione, sicché il 3 marzo 2016 l'UE di Lugano ha emesso l'avviso

di pignoramento per il 5 aprile 2016.

C. Un

primo ricorso interposto il 14 marzo 2016 da RI 1 contro l'avviso di

pignoramento è stato respinto da questa Camera con sentenza del 15 giugno 2016

(inc. 15.2016.18).

D. Allegando

di essere venuto a conoscenza nella procedura di accertamento dell'inesistenza

del credito posto in esecuzione (art. 85a LEF) da lui promossa alla

Pretura di Lugano, sezione 2 (inc. CA.2016.255), che le procedenti avevano in

realtà chiesto all'UE di emettere un precetto esecutivo per prestazione di

garanzia e non a scopo d'incasso, RI 1 chiede con il ricorso in esame, previo

conferimento dell'effetto sospensivo, la restituzione del termine di ricorso

contro il precetto esecutivo e l'annul­lamento dell'esecuzione.

E. Stante

l'esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alle

controparti per osservazioni (art. 9 cpv. 2 della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

[LPR, RL 3.5.1.2]).

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso in esame, correttamente interposto all'autorità di vigilanza

cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR) – è

ovviamente tardivo, giacché è stato inoltrato ben oltre il termine di ricorso

di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero più di sei mesi dopo la notifica del

precetto esecutivo impugnato, avvenuta al ricorrente già il 1° febbraio 2016

(doc. B accluso al ricorso). RI 1 chiede però la restituzione di quel termine

sulla scorta dell'art. 33 cpv. 4 LEF, facendo valere di essere venuto a

conoscenza del motivo d'impugnazione – ossia il tipo erroneo dell'esecuzione diretta

nei suoi confronti – solo leggendo le osservazioni inoltrate il 28 luglio 2016

dalle procedenti nella causa di accertamento dell'inesistenza del credito posto

in esecuzione (art. 85a LEF), da lui ricevute il 4 agosto 2016 (doc. C e

D).

1.1 Secondo

l'art. 33 cpv. 4 LEF, la restituzione di un termine della LEF è subordinata

alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire entro il termine

stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa. L'istanza dev'essere

scritta e motivata e deve essere inoltrata entro il medesimo termine dalla

cessazione del­l'impedimento presso l'autorità competente compiendo l'atto

omesso (art. 33 cpv. 4, 2° periodo LEF; Nordmann

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite

et faillite, 2005, n. 25 ad art. 33 LEF). Per dottrina e costante

giurisprudenza l'istanza di restituzione del termine può essere accolta se l'omissione

dell'atto è dovuta a impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a

impossibilità personale non causata da colpa dell'escusso o a un motivo di

ritardo scusabile (Nordmann, op.

cit., n. 10 segg. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).

In linea di massima la scoperta di un motivo di ricorso dopo la

scadenza del termine di ricorso non è considerata un motivo di restituzione del

termine ove la decisione impugnata sia chiara e completa,

poiché spetta al destinatario esaminare l'incarto durante il termine di ricorso

per verificarne la correttezza (DTF 73 III 117 seg.; sentenze

della CEF 15.2012.52 del 7 maggio 2012 e 15.2015.82/84 del 25 marzo 2016

consid. 2.3 con rinvio a Nordmann,

op. cit., n. 11 ad art. 33, ed Erard,

op. cit., n. 22-24 ad art. 33; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,

Considerandi

2000, n. 256 ad art. 17 LEF).

1.2

Nel

caso concreto, RI 1 non risulta essere stato impedito a ricorrere entro dieci

giorni contro il precetto esecutivo da un ostacolo non imputabile a sua colpa.

Non contesta, infatti, di avere ricevuto tale atto e gli sarebbe bastato di

rivolgersi all'UE per ottenere la domanda d'esecuzione e verificare, come poteva

intuire dalla causa del credito indicata sul precetto (ordinanza

di sequestro conservativo emessa il 20 febbraio 2015 dal Tribunale di Milano),

che le escutenti avevano richiesto in realtà un'esecuzione per prestazione di

garanzia. Del resto anche nel caso, non realizzato in concreto, di fatti nuovi

verificatisi dopo la decisione dell'ufficio (veri nova) che ne rimettono in

discussione la validità, la LEF non prevede alcuna possibilità di revisione, ma

la parte lesa deve far capo ai rimedi giuridici specifici previsti dalla legge

per correggere gli effetti della decisione in questione (pignoramento complementare, annullamento o sospensione del­l'esecuzione

in virtù degli art. 85 e 85a LEF, e così via). La richiesta di restituzione

del termine d'impugnazione del precetto esecutivo va pertanto respinta.

2.

L'autorità

di vigilanza accerta d'ufficio la nullità dei provvedimenti portati a sua

conoscenza anche senza richiesta delle parti (art. 22 cpv. 1 LEF).

2.1

Ancorché

il ricorrente non invochi la nullità del precetto esecutivo, giova dunque

esaminare d'ufficio se la scelta di un tipo d'ese­­cuzione che non è quello

richiesto dal procedente ne determina la nullità, come avviene quando l'ufficio

d'esecuzione prosegue l'esecuzione in via di pignoramento mentre l'escusso è

soggetto alla via del fallimento o viceversa (tra tanti: Acocella in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 46 e 51 ad art. 38 LEF con

rinvii). La scelta tra esecuzione ordinaria ed esecuzione

in realizzazione di pegno non è invece di competenza dell'ufficio (nel senso

dell'art. 38 cpv. 3 LEF), ma è lasciata alla libera scelta del­l'escutente, fermo

restando che una mutazione della specie d'esecuzione è poi esclusa (Acocella, op. cit., n. 47-48 ad art. 38).

Neppure la scelta tra esecuzione volta al pagamento e quella per prestazione di

garanzie risulta disciplinata dall'art. 38 cpv. 3 LEF, da una parte perché l'esecuzione

per prestazione di garanzie non è una specie particolare di esecuzione bensì un'ese­cuzione

ordinaria con uno scopo speciale, appunto la prestazione di garanzie (DTF 129

III 194 consid. 2.1), e dall'altra poiché incombe al creditore che intende

procedere per ottenere una

garanzia di specificarlo esplicitamente nella domanda d'esecuzione (Acocel­la, op. cit., n. 15 ad art. 38). La scelta tra pagamento e prestazione di garanzie non potrebbe del

resto essere demandata al­l'ufficio d'esecuzione, poiché dipende dalla legge o

dagli accordi tra le parti, ovvero dal diritto materiale, il cui esame esula

dalla competenza delle autorità esecutive.

2.1

Secondo

una sentenza datata del Tribunale federale (DTF 62 III 119 segg), tuttavia, l'esecuzione

ordinaria volta al pagamento non può essere proseguita quale esecuzione per

prestazione di garanzie pena la nullità degli atti successivi alla domanda di

proseguimento. Rispetto al pagamento, infatti, la prestazione di garanzie non è

un minus bensì un aliud, sicché all'escusso dev'es­sere garantita

la possibilità, già al momento della notifica del precetto esecutivo, di

decidere se opporsi o no al modo di esecuzione scelto dal procedente.

2.2

La

fattispecie in esame si distingue su più punti da quella su cui il Tribunale

federale era chiamato a pronunciarsi. Anzitutto, l'e­secuzione in questione, il

cui scopo non è stato contestato tempestivamente né dalle escutenti né dall'escusso,

è stata proseguita in via di pagamento con l'emissione di un avviso di pignoramento

ordinario senz'alcuna indicazione che il pignoramento sarebbe stato eseguito a

scopo di garanzia. D'altronde, il ricorrente non ha interposto opposizione al

precetto esecutivo, dunque non si è opposto al pagamento del credito posto in

esecuzione, sicché ora può difficilmente sostenere che avrebbe invece formulato

opposizione ove avesse saputo che l'esecuzione tendeva (solo) alla prestazione

di garanzie. Infine, non è dato di capire quale regola imperativa o emanata

nell'interesse pubblico o di persone che non sono parte nel procedimento

sarebbe stata violata nel caso concreto. Né il precetto esecutivo né la prosecuzione

dell'esecuzione potendo così considerarsi nulli, il ricorso risulta

irricevibile siccome tardivo.

3.

Stante

l'esito del giudizio odierno, la domanda volta alla concessione dell'effetto

sospensivo diventa senza oggetto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine di ricorso contro il precetto

esecutivo è respinta.

2. Il

ricorso è irricevibile siccome tardivo.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all'Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.