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Decisione

15.2016.71

Pignoramento infruttuoso. Debitore indipendente che è anche amministratore unico di una società. Accertamenti insufficienti dell’Ufficio di esecuzione. Rinvio dell’incarto per ulteriori verifiche

9 dicembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti fiscali non siano più determinanti ai fini del calcolo del suo

minimo d’esistenza. L’organo esecutivo rileva altresì che la moglie dell’escusso

non è più titolare della ditta individuale D__________, il cui fallimento è stato

sospeso per mancanza d’attivo il 19 novembre 2015, e che la socia e gerente

della T__________ Sagl non è la moglie del­l’escusso bensì tale __________.

2.2 Preso

atto degli approfondimenti dell’Ufficio, nella replica la ricorrente ribadisce

sostanzialmente le proprie argomentazioni, limitando tuttavia le proprie

richieste di accertamento alla verifica degli incarti personali dell’escusso e

di sua moglie presso la Cassa cantonale di compensazione, della contabilità

della ditta individuale del debitore e dell’elenco dei titolari di azioni al

portatore della D__________ SA.

3. Nell’ambito

del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la

sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a

coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91

cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.;

Lebrecht, in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a

verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere. Nell’al­­lestire

il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle

indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche

sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche

l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza

del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non

può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve

attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e

verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente

o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o

completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2015.27 del

10 agosto 2015, consid. 2.1).

In

particolare, se il debitore esercita un’attività lucrativa indipendente,

l’ufficio d’esecuzione lo interroga sul genere di attività che svolge, così

come sulla natura e il volume dei suoi affari; stima il reddito, ordinando d’ufficio

le indagini necessarie e assumendo le informazioni che ritiene utili; può

inoltre farsi consegnare i libri contabili e i documenti concernenti l’azienda

del debitore, il quale è tenuto a fornire le indicazioni richieste (art. 91

cpv. 1 n. 2 LEF). In assenza di elementi sicuri, risultanti in particolare da

una contabilità tenuta regolarmente, la determinazione del reddito è effettuata

sulla base degli indizi a disposizione per raffronto tra attività similari e,

se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; DTF

126 III 91 consid. 3/a; sentenza della CEF 15.2014.85 del 5 novembre 2014, consid.

3.1).

3.1 Nel caso in rassegna, in seguito al

ricorso l’Ufficio si è limitato a esaminare l’incarto fiscale dell’escusso e a

effettuare ricerche sulla socia e gerente della T__________ Sagl. Pur sapendo

che PI 1 è organo della D__________ SA, la cui ragione sociale è simile a

Considerandi

quella della ditta individuale della moglie, la D__________, nel frattempo

fallita, e ne condivide il recapito, l’UE non ha invece proceduto ad alcun accertamento

sugli eventuali redditi ch’egli percepisce dalla stessa, né sulle eventuali

azioni in suo possesso. E di fronte a evidenti dubbi sull’attendibilità e

la completezza delle dichiarazioni del­l’escusso sui propri redditi, a suo dire limitati a “entrate

mensili irregolari […] inferiori al minimo d’esistenza”, sull’entità delle quali però egli non ha fornito alcuna informazione

né giustificativi, come del resto sui suoi beni – sintomatico al riguardo il

colpevole ritardo con cui ha giustificato la vendita del suo motoveicolo (v. osservazioni

dell’UE, ad 1) –, non emerge dagli atti che l’organo esecutivo abbia

attivamente indagato, secondo i principi previsti dalla giurisprudenza (consid.

2.

), sul reddito da attività lucrativa indipendente che effettivamente

consegue il debitore. L’UE non ha neppure spiegato perché ha rinunciato a

eseguire gli altri accertamenti richiesti dalla ricorrente in punto alle

verifiche presso la Cassa cantonale di compensazione, all’esame della

contabilità della ditta individuale del debitore e dell’elenco dei titolari di

azioni al portatore della D__________ SA.

3.2

Alla

luce di quanto precede, il ricorso risulta fondato, ciò che giustifica l’annullamento

degli attestati di carenza di beni e il rinvio dell’incarto all’Ufficio

affinché proceda a un nuovo interrogatorio dell’escusso, ingiungendogli di

portare i libri contabili e i documenti concernenti la sua azienda (fatture,

contratti, ricevute, ecc.), nonché gli estratti dei conti bancari e/o postali

suoi e della ditta __________ dall’inizio della sua attività indipendente sino

al momento del nuovo interrogatorio, specie quelli utilizzati per pagare le

pigioni degli appartamenti di __________ e di __________ (doc. D e D1).

L’Ufficio confronterà inoltre i dati così accertati con quelli della Cassa

cantonale di compensazione relativi ai contributi versati dall’escusso e della

moglie dal 2015 in poi. L’organo esecutivo inviterà altresì PI 1,

nella sua qualità di amministratore unico della D__________ SA, a

fornire informazioni sugli eventuali redditi percepiti dalla

società e sulle eventuali azioni da lui detenute, facendosi

consegnare il registro degli azionisti. Provvederà infine a sentire l’escusso

sui dati raccolti e ad allestire su tale base un nuovo verbale di pignoramento.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’incarto è rinviato

all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, affinché proceda a ulteriori accertamenti

e si determini nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso del

considerando 3.2.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.