15.2016.72
Ricorso contro il verbale di pignoramento. Contestazione della stima. Impignorabilità degli strumenti necessari alla professione
21 settembre 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.72
Lugano
21 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 10 agosto 2016 di
RE 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 29 dicembre 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 21 dicembre
2015 dalla CO 1 nei confronti di RE 1 per l’incasso di un attestato di carenza
di beni di fr. 2'096.75 rilasciato il 3 settembre 2015, il 29 dicembre
2015 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha fatto pignorare presso la
bancarella del Mercatino di Natale di __________ “una partita di assi d’ulivo ca. 50/60 pezzi”, attribuendole
un valore di stima di fr. 2'000.–;
che
il 7 gennaio 2016 l’escusso ha dichiarato che la partita di “assi d’ulivo”
(meglio detti taglieri) pignorati è proprietà della moglie, M__________ __________,
e ne ha contestato il valore di stima, facendo valere che i prezzi da anni
esposti sulla bancarella, che variano da fr. 40.– a fr. 150.– tenuto
conto che i taglieri sono creati artigianalmente da lui e dalla moglie,
superano ampiamente il valore medio di fr. 30.– a 40.– preso in
considerazione dall’Ufficio;
che
avendo la PI 1 contestato la rivendicazione della moglie dell’escusso, entro il
termine impartito dall’UE il 29 gennaio 2016 M__________ __________ ha
inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio una richiesta (recte:
petizione) di accertamento della sua proprietà sui taglieri pignorati;
che
adita dalla moglie contro la decisione 4 maggio 2016 con cui il Giudice di pace
del circolo del Ceresio aveva (implicitamente) rigettato la petizione, la
Considerandi
Camera ha respinto il reclamo con sentenza del 5 luglio 2016 (inc. 14.2016.121),
ora passata in giudicato;
che
il 9 agosto 2016 RE 1 ha trasmesso alla Camera il suo scritto del 7 gennaio
2016.
all’UE, chiedendo di considerarlo come un “reclamo”
secondo l’art. 17 LEF contro il pignoramento di merce necessaria al
sostentamento suo e della moglie, stimato oltretutto in modo errato alla
stregua di legna da ardere;
che
per quanto attiene alla questione della stima, va ricordato che il valore di
stima determinante nel senso dell’art. 97 cpv. 1 LEF è quello riferito al
prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all’asta eseguita nei
termini di legge, ossia a breve termine (sentenze della CEF 15.2012.17/40 del
30.
maggio 2012 consid. 3 e 15.2005.47 del 2 giugno 2005 consid. 3; Foëx in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 97 LEF con
rinvii) e non il prezzo che l’escusso vorrebbe ottenerne o cerca di ottenere da
anni;
che
la censura è pertanto infondata;
che
l’allegazione secondo cui i taglieri pignorati sarebbero necessari al
sostentamento del ricorrente e della moglie non figura nello scritto del 7
gennaio 2016 ed è pertanto ampiamente tardiva, siccome il termine di ricorso è
di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF);
che
ad ogni modo la Camera, nella sentenza del 5 luglio 2016 (consid. 7), ha già
avuto modo di rammentare al ricorrente che la merce destinata alla vendita o
alla locazione non è uno strumento impignorabile siccome necessario alla
professione nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF (DTF 113 III 77, Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 97 ad art. 92 LEF) né (ancora) un reddito giusta l’art. 93
LEF;
che
per legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.