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Decisione

15.2016.72

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Contestazione della stima. Impignorabilità degli strumenti necessari alla professione

21 settembre 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.72

Lugano

21 settembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 10 agosto 2016 di

RE 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 29 dicembre 2015 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa il 21 dicembre

2015 dalla CO 1 nei confronti di RE 1 per l’incas­so di un attestato di carenza

di beni di fr. 2'096.75 rilasciato il 3 settembre 2015, il 29 dicembre

2015 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha fatto pignorare presso la

bancarella del Mercatino di Natale di __________ “una partita di assi d’ulivo ca. 50/60 pezzi”, attribuendole

un valore di stima di fr. 2'000.–;

che

il 7 gennaio 2016 l’escusso ha dichiarato che la partita di “assi d’ulivo”

(meglio detti taglieri) pignorati è proprietà della moglie, M__________ __________,

e ne ha contestato il valore di sti­ma, facendo valere che i prezzi da anni

esposti sulla bancarella, che variano da fr. 40.– a fr. 150.– tenuto

conto che i taglieri sono creati artigianalmente da lui e dalla moglie,

superano ampiamente il valore medio di fr. 30.– a 40.– preso in

considerazione dal­l’Ufficio;

che

avendo la PI 1 contestato la rivendicazione della moglie dell’escusso, entro il

termine impartito dall’UE il 29 gennaio 2016 M__________ __________ ha

inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio una richiesta (recte:

petizione) di accertamento della sua proprietà sui taglieri pignorati;

che

adita dalla moglie contro la decisione 4 maggio 2016 con cui il Giudice di pace

del circolo del Ceresio aveva (implicitamente) rigettato la petizione, la

Considerandi

Camera ha respinto il reclamo con sentenza del 5 luglio 2016 (inc. 14.2016.121),

ora passata in giudicato;

che

il 9 agosto 2016 RE 1 ha trasmesso alla Camera il suo scritto del 7 gennaio

2016.

all’UE, chiedendo di considerarlo come un “reclamo”

secondo l’art. 17 LEF contro il pignoramento di merce necessaria al

sostentamento suo e della moglie, stimato oltretutto in modo errato alla

stregua di legna da ardere;

che

per quanto attiene alla questione della stima, va ricordato che il valore di

stima determinante nel senso dell’art. 97 cpv. 1 LEF è quello riferito al

prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all’asta eseguita nei

termini di legge, ossia a breve termine (sentenze della CEF 15.2012.17/40 del

30.

maggio 2012 consid. 3 e 15.2005.47 del 2 giugno 2005 consid. 3; Foëx in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 97 LEF con

rinvii) e non il prezzo che l’escusso vorrebbe ottenerne o cerca di ottenere da

anni;

che

la censura è pertanto infondata;

che

l’allegazione secondo cui i taglieri pignorati sarebbero necessari al

sostentamento del ricorrente e della moglie non figura nello scritto del 7

gennaio 2016 ed è pertanto ampiamente tardiva, siccome il termine di ricorso è

di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF);

che

ad ogni modo la Camera, nella sentenza del 5 luglio 2016 (consid. 7), ha già

avuto modo di rammentare al ricorrente che la merce destinata alla vendita o

alla locazione non è uno strumento impignorabile siccome necessario alla

professione nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF (DTF 113 III 77, Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 97 ad art. 92 LEF) né (ancora) un reddito giusta l’art. 93

LEF;

che

per legge non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.