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Decisione

15.2016.74

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Importo per cui viene proseguita l’esecuzione. Irricevibilità delle censure di merito

23 agosto 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.74

Lugano

23 agosto 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 9 agosto 2016 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 2 agosto 2016 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

(rappr. dal RA 1,)

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9

aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton PI 1

(PI 1) procede contro RI 1 per l’incasso di spese penali per fr. 2'459.20;

che

in base alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione presentata dall’escutente

il 13 aprile 2016, il 2 agosto 2016 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per

il 12 settembre 2016;

che

mediante ricorso del 9 agosto 2016, RI 1 postula, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, la revoca dell’avviso di pignoramento, tacciando come “incomprensibile e arbitraria” la cifra di fr. 2'891.90 menzionata sull’atto, dal momento che l’istan­za

di rigetto dell’opposizione sarebbe stata inoltrata per due crediti di fr. 866.40

e fr. 53.30;

che

a sostegno della sua affermazione, tuttavia, il ricorrente produce la domanda

di rigetto dell’opposizione presentata il 24 giugno 2016 dall’PI 1 nell’esecuzione

n. __________ e non in quella – n. __________ – in cui è stato emesso l’avviso

di pignoramento impugnato;

che l’ammontare di fr. 2'891.90

indicato su tale avviso corrisponde alla somma dell’importo posto in esecuzione

(fr. 2'459.20), delle spese di esecuzione (fr. 132.70)

Considerandi

– compresa la tassa d’incasso – e della tassa di giustizia e dell’indennità

stabilite dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella sentenza 11 marzo 2016

di rigetto dell’opposizione (fr. 300.–);

che

la prima censura del ricorrente è infondata e va pertanto respinta;

che

RI 1 fa inoltre valere di non essere in grado di pagare le spese poste in

esecuzione, il cui rimborso, secondo la decisione del Tribunal d’Arrondissement

de Lausanne del 10 gennaio 2013, può essere richiesto ai beneficiari dell’assistenza

giudiziaria solo nel caso in cui la loro situazione economica lo permetta,

poiché egli è al momento disoccupato e percepisce un’indennità di

circa fr. 3'000.– mensili, dalla quale dev’essere dedotto il contributo di

mantenimento di fr. 700.– dovuto all’ex moglie;

che

tale doglianza riguarda l’esigibilità del credito posto in esecuzione e non l’operato

dell’UE, ed è quindi irricevibile in questa sede (v. art. 17 cpv. 1 LEF);

ch’essa

è del resto già stata respinta dal giudice del rigetto dell’opposizione – che

ha giustamente rilevato come la decisione citata riguardi le spese di divorzio

e non quelle penali poste in esecuzioni – e il ricorrente non afferma (e ancora

meno dimostra) di avere impugnato la sentenza di rigetto;

che

l’eventuale impignorabilità del reddito del ricorrente nel senso dell’art. 93

LEF verrà stabilita in sede di pignoramento;

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è manifestamente infondato, ciò

che rende superfluo la sua notifica alla controparte per la formulazione di

eventuali osservazioni (art. 9 cpv. 2 della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,

RL 3.5.1.2]);

che

pure la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.