15.2016.74
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Importo per cui viene proseguita l’esecuzione. Irricevibilità delle censure di merito
23 agosto 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.74
Lugano
23 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 9 agosto 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 2 agosto 2016 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
(rappr. dal RA 1,)
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9
aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton PI 1
(PI 1) procede contro RI 1 per l’incasso di spese penali per fr. 2'459.20;
che
in base alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione presentata dall’escutente
il 13 aprile 2016, il 2 agosto 2016 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per
il 12 settembre 2016;
che
mediante ricorso del 9 agosto 2016, RI 1 postula, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, la revoca dell’avviso di pignoramento, tacciando come “incomprensibile e arbitraria” la cifra di fr. 2'891.90 menzionata sull’atto, dal momento che l’istanza
di rigetto dell’opposizione sarebbe stata inoltrata per due crediti di fr. 866.40
e fr. 53.30;
che
a sostegno della sua affermazione, tuttavia, il ricorrente produce la domanda
di rigetto dell’opposizione presentata il 24 giugno 2016 dall’PI 1 nell’esecuzione
n. __________ e non in quella – n. __________ – in cui è stato emesso l’avviso
di pignoramento impugnato;
che l’ammontare di fr. 2'891.90
indicato su tale avviso corrisponde alla somma dell’importo posto in esecuzione
(fr. 2'459.20), delle spese di esecuzione (fr. 132.70)
Considerandi
– compresa la tassa d’incasso – e della tassa di giustizia e dell’indennità
stabilite dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella sentenza 11 marzo 2016
di rigetto dell’opposizione (fr. 300.–);
che
la prima censura del ricorrente è infondata e va pertanto respinta;
che
RI 1 fa inoltre valere di non essere in grado di pagare le spese poste in
esecuzione, il cui rimborso, secondo la decisione del Tribunal d’Arrondissement
de Lausanne del 10 gennaio 2013, può essere richiesto ai beneficiari dell’assistenza
giudiziaria solo nel caso in cui la loro situazione economica lo permetta,
poiché egli è al momento disoccupato e percepisce un’indennità di
circa fr. 3'000.– mensili, dalla quale dev’essere dedotto il contributo di
mantenimento di fr. 700.– dovuto all’ex moglie;
che
tale doglianza riguarda l’esigibilità del credito posto in esecuzione e non l’operato
dell’UE, ed è quindi irricevibile in questa sede (v. art. 17 cpv. 1 LEF);
ch’essa
è del resto già stata respinta dal giudice del rigetto dell’opposizione – che
ha giustamente rilevato come la decisione citata riguardi le spese di divorzio
e non quelle penali poste in esecuzioni – e il ricorrente non afferma (e ancora
meno dimostra) di avere impugnato la sentenza di rigetto;
che
l’eventuale impignorabilità del reddito del ricorrente nel senso dell’art. 93
LEF verrà stabilita in sede di pignoramento;
che
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è manifestamente infondato, ciò
che rende superfluo la sua notifica alla controparte per la formulazione di
eventuali osservazioni (art. 9 cpv. 2 della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,
RL 3.5.1.2]);
che
pure la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.