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Decisione

15.2016.75

Pignoramento di salario. Calcolo del minimo esistenziale. Revisione. Ricorso contro il calcolo anteriore alla revisione. Quantificazione delle domande ricorsuali

7 febbraio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

decisione del 22 agosto 2016 l’UE ha proceduto a una revisione di quel

pignoramento di salario, allineandolo a quanto stabilito dalla Camera in una

sentenza del 15 giugno 2016 (inc. 15.2016.19)

relativa al calcolo del minimo vitale dello stesso debitore, eseguito il 28 gennaio 2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno in sostituzione di

un precedente pignoramento effettuato quando egli era ancora domiciliato a __________.

Il nuovo minimo d’esistenza ammonta a fr. 4'541.–

(anziché fr. 5'846.90), l’UE avendo stralciato le poste riferite al

mantenimento della suocera, alle spese della moglie per la ricerca di un nuovo

impiego e al conguaglio per le spese accessorie, ridotto le spese di trasferta

da fr. 151.– a fr. 145.– e aumentato i premi della cassa malattia a fr. 635.–

complessivi (in luogo di fr. 614.90).

C. Con ricorso del 24 agosto 2016, il

creditore procedente RI 1 ha contestato il primo verbale di pignoramento,

allegando che la pigione di fr. 1'700.– per un

appartamento a __________ per due persone appare sproporzionata, che il premio

di assicurazione malattia probabilmente non viene pagato, che gli importi

esposti per pasti consumati fuori domicilio e trasferte sono esagerati, che il

contributo per il mantenimento della suocera all’estero non può essere riconosciuto,

che le spese dentistiche possono essere accettate solo se documentate ed

effettivamente pagate e che i costi della moglie per la ricerca di un nuovo

impiego non sono previste dalla tabella per il calcolo del minimo esistenziale.

Il ricorrente ha anche chiesto di appurare se la moglie percepisce indennità di

disoccupazione o altri sussidi o aiuti sociali e di controllare che il datore

di lavoro dell’escusso sia stato diffidato a versare la quota pignorata e che l’intera

tredicesima mensilità sia stata pignorata.

D. Il

20 settembre 2016, l’UE ha comunicato a PI 1 che la somma di fr. 1'700.–

riconosciutagli per il canone di locazione sarebbe stata considerata nel

calcolo del suo minimo esistenziale solo fino alla scadenza contrattuale del 15

ottobre 2017, mentre a partire del novembre del 2017 non sarebbe potuto essere

ammessa una pigione superiore a fr. 1'400.– mensili, spese accessorie

comprese.

E. Con

osservazioni del 19 novembre 2016 l’UE ha rilevato come il ricorso sia diretto

contro un verbale di pignoramento che già era stato sostituito con uno nuovo,

che il ricorrente non ha impugnato, per cui l’organo esecutivo ritiene che sia

stato accettato. Nella misura in cui il ricorso sia da considerare ricevibile,

l’UE ha concluso per la sua reiezione.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF), non essendo possibile stabilire quando l’atto impugnato, spedito con

invio semplice il 10 agosto 2016, è pervenuto al ricorrente.

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio

dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e

della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di

esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo

dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione

del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del

debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per

il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3. Nella fattispecie, come visto, con la nuova decisione

del 22 agosto 2016 l’UE ha modificato il verbale impugnato

ancora prima dell.noltro, il 24 agosto, del ricorso. La sostituzione è tuttavia

avvenuta solo per le poste del calcolo del minimo esistenziale effettivamente

modificate. Con riferimento al caso analogo della riconsiderazione giusta l’art.

17 cpv. 4 LEF, l’autorità di vigilanza può ritenere

il ricorso privo di oggetto solo per le posizioni modificate dall’ufficio d’esecuzione

nel senso di quanto richiesto dal ricorrente, mentre deve pronunciarsi sulle

altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato il nuovo

provvedimento (cfr. DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.77

del 22 gennaio 2015 consid. 3.1). Nel caso in rassegna questa Camera deve

quindi ancora pronunciarsi su tutte le censure presentate da RI 1 tranne quelle

attinenti al contributo per il mantenimento della suocera all’estero

e i costi della moglie per la ricerca di un nuovo impiego, che l’UE ha

depennato nella nuova decisione.

4. Giusta

l’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) l’at­to di ricorso deve indicare le

domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova.

4.1 Se

possono essere espresse in una somma di denaro le conclusioni devono essere

quantificate. Il ricorrente non può limitarsi a domandare all’autorità di

vigilanza di fissare l’importo richiesto (per analogia: DTF 121 III 392 consid.

1 e 134 III 236 consid. 2). Conclusioni non cifrate sono tuttavia ricevibili

nella misura in cui la motivazione del ricorso o del provvedimento impugnato consentono

di determinare l’importo richiesto o contestato (cfr. DTF 125 III 414

consid. 1/b). L’esigenza di quantificazione delle conclusioni, formulata dal

Tribunale federale per la propria procedura, in particolare per quanto riguarda

la contestazione del calcolo del minimo esistenziale (già citata DTF 121 III

390 segg.), ha senso anche nella procedura di ricorso all’autorità di vigilanza

cantonale, poiché è retta dalla massima dispositiva (art. 20a cpv. 2 n.

3 LEF), sicché i limiti del suo giudizio devono essere chiaramente fissati dal

ricorrente (in tal senso: Isaak Meier,

Das Ver­waltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehör­den,

2002, pag. 116 ad 2.2/b).

4.2 Nel

caso concreto risultano così inammissibili, per difetto di quantificazione e di

motivazione, le domande riferite alla

pigione – in merito alla quale l’UE ha comunque impartito all’escusso,

conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 129 III

526 segg.), un termine per ridurre

le proprie spese abitative entro fine novembre 2017 (sopra ad D) –, ai pasti consumati fuori domicilio (il cui costo è ad ogni modo

conforme alla cifra II/4 della Tabella) e alle trasferte, il cui importo è del

resto già stato confermato dalla Camera al considerando 5 della sentenza 15

giugno 2016 (sopra ad A) con

riferimento alla Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla

determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del

calcolo del minimo esistenziale (v. www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/cir­co­lari/).

5. Già

dalla decisione impugnata si evince inoltre che i premi di assicurazione

malattia e le spese dentistiche sono pagati (v. la colonna “Pagato”), ciò che l’UE

conferma nelle sue osservazioni al ricorso e risulta anche dagli atti (conferme

di ordini permanenti). La seconda questione era del resto già stata esaminata e

l’inclu­sione della spesa nel minimo esistenziale confermata dalla Camera nella

sua precedente decisione (consid. 6.2).

6. Che,

infine, l’UE abbia appurato che la moglie non percepisce indennità di

disoccupazione o altri sussidi o aiuti sociali risulta già dal verbale di

pignoramento impugnato, come si evince anche dagli atti che il 24 giugno 2016 l’UE

ha notificato il pignoramento al datore di lavoro dell’escusso con effetto dal

1° novembre 2016 ad estinzione del pignoramento eseguito dall’UE di Locarno,

specificando che tutto quanto eccede il minimo d’esisten­­za, quindi anche un’eventuale

tredicesima, dev’essere versato all’ufficio. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

7. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci

giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.

c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante

le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.