15.2016.75
Pignoramento di salario. Calcolo del minimo esistenziale. Revisione. Ricorso contro il calcolo anteriore alla revisione. Quantificazione delle domande ricorsuali
7 febbraio 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto
n.
15.2016.75
Lugano
7
febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
Statuendo sul ricorso 25 agosto 2016 di
RI 1
(titolare della ditta __________, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 9 agosto 2016 a favore di
un gruppo composto di undici esecuzioni, tra cui la n. __________ promossa dal
ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in
fatto: A. Nell’ambito di un gruppo formato da undici esecuzioni promosse contro
PI 1, il 24 giugno
2016 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il calcolo del suo
minimo di esistenza, determinando la quota pignorabile del reddito dell’escusso
sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore/rice
fr.
7'750.00
100%
Coniuge
fr.
0.00
0%
Totale
fr.
7'750.00
100%
Minimo d’esistenza
Base mensile
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'700.00
Conguaglio spese appartamento
fr.
20.00
Premi assicurazione malattia
fr.
614.90
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferte
fr.
151.00
280 km/mese a 0.54 fr./km
Contributi di assistenza
fr.
1'200.00
mantenimento suocera all’estero
Spese dentistiche
fr.
150.00
Ricerca d’impiego
fr.
100.00
Totale
fr.
5'846.90
100%
“Arrotondamento”
fr.
0.45
Salario mensile pignorabile
fr
1'903.55
Fatti
B. Con
decisione del 22 agosto 2016 l’UE ha proceduto a una revisione di quel
pignoramento di salario, allineandolo a quanto stabilito dalla Camera in una
sentenza del 15 giugno 2016 (inc. 15.2016.19)
relativa al calcolo del minimo vitale dello stesso debitore, eseguito il 28 gennaio 2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno in sostituzione di
un precedente pignoramento effettuato quando egli era ancora domiciliato a __________.
Il nuovo minimo d’esistenza ammonta a fr. 4'541.–
(anziché fr. 5'846.90), l’UE avendo stralciato le poste riferite al
mantenimento della suocera, alle spese della moglie per la ricerca di un nuovo
impiego e al conguaglio per le spese accessorie, ridotto le spese di trasferta
da fr. 151.– a fr. 145.– e aumentato i premi della cassa malattia a fr. 635.–
complessivi (in luogo di fr. 614.90).
C. Con ricorso del 24 agosto 2016, il
creditore procedente RI 1 ha contestato il primo verbale di pignoramento,
allegando che la pigione di fr. 1'700.– per un
appartamento a __________ per due persone appare sproporzionata, che il premio
di assicurazione malattia probabilmente non viene pagato, che gli importi
esposti per pasti consumati fuori domicilio e trasferte sono esagerati, che il
contributo per il mantenimento della suocera all’estero non può essere riconosciuto,
che le spese dentistiche possono essere accettate solo se documentate ed
effettivamente pagate e che i costi della moglie per la ricerca di un nuovo
impiego non sono previste dalla tabella per il calcolo del minimo esistenziale.
Il ricorrente ha anche chiesto di appurare se la moglie percepisce indennità di
disoccupazione o altri sussidi o aiuti sociali e di controllare che il datore
di lavoro dell’escusso sia stato diffidato a versare la quota pignorata e che l’intera
tredicesima mensilità sia stata pignorata.
D. Il
20 settembre 2016, l’UE ha comunicato a PI 1 che la somma di fr. 1'700.–
riconosciutagli per il canone di locazione sarebbe stata considerata nel
calcolo del suo minimo esistenziale solo fino alla scadenza contrattuale del 15
ottobre 2017, mentre a partire del novembre del 2017 non sarebbe potuto essere
ammessa una pigione superiore a fr. 1'400.– mensili, spese accessorie
comprese.
E. Con
osservazioni del 19 novembre 2016 l’UE ha rilevato come il ricorso sia diretto
contro un verbale di pignoramento che già era stato sostituito con uno nuovo,
che il ricorrente non ha impugnato, per cui l’organo esecutivo ritiene che sia
stato accettato. Nella misura in cui il ricorso sia da considerare ricevibile,
l’UE ha concluso per la sua reiezione.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF), non essendo possibile stabilire quando l’atto impugnato, spedito con
invio semplice il 10 agosto 2016, è pervenuto al ricorrente.
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio
dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e
della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di
esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo
dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione
del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del
debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per
il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3. Nella fattispecie, come visto, con la nuova decisione
del 22 agosto 2016 l’UE ha modificato il verbale impugnato
ancora prima dell.noltro, il 24 agosto, del ricorso. La sostituzione è tuttavia
avvenuta solo per le poste del calcolo del minimo esistenziale effettivamente
modificate. Con riferimento al caso analogo della riconsiderazione giusta l’art.
17 cpv. 4 LEF, l’autorità di vigilanza può ritenere
il ricorso privo di oggetto solo per le posizioni modificate dall’ufficio d’esecuzione
nel senso di quanto richiesto dal ricorrente, mentre deve pronunciarsi sulle
altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato il nuovo
provvedimento (cfr. DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.77
del 22 gennaio 2015 consid. 3.1). Nel caso in rassegna questa Camera deve
quindi ancora pronunciarsi su tutte le censure presentate da RI 1 tranne quelle
attinenti al contributo per il mantenimento della suocera all’estero
e i costi della moglie per la ricerca di un nuovo impiego, che l’UE ha
depennato nella nuova decisione.
4. Giusta
l’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) l’atto di ricorso deve indicare le
domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova.
4.1 Se
possono essere espresse in una somma di denaro le conclusioni devono essere
quantificate. Il ricorrente non può limitarsi a domandare all’autorità di
vigilanza di fissare l’importo richiesto (per analogia: DTF 121 III 392 consid.
1 e 134 III 236 consid. 2). Conclusioni non cifrate sono tuttavia ricevibili
nella misura in cui la motivazione del ricorso o del provvedimento impugnato consentono
di determinare l’importo richiesto o contestato (cfr. DTF 125 III 414
consid. 1/b). L’esigenza di quantificazione delle conclusioni, formulata dal
Tribunale federale per la propria procedura, in particolare per quanto riguarda
la contestazione del calcolo del minimo esistenziale (già citata DTF 121 III
390 segg.), ha senso anche nella procedura di ricorso all’autorità di vigilanza
cantonale, poiché è retta dalla massima dispositiva (art. 20a cpv. 2 n.
3 LEF), sicché i limiti del suo giudizio devono essere chiaramente fissati dal
ricorrente (in tal senso: Isaak Meier,
Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden,
2002, pag. 116 ad 2.2/b).
4.2 Nel
caso concreto risultano così inammissibili, per difetto di quantificazione e di
motivazione, le domande riferite alla
pigione – in merito alla quale l’UE ha comunque impartito all’escusso,
conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 129 III
526 segg.), un termine per ridurre
le proprie spese abitative entro fine novembre 2017 (sopra ad D) –, ai pasti consumati fuori domicilio (il cui costo è ad ogni modo
conforme alla cifra II/4 della Tabella) e alle trasferte, il cui importo è del
resto già stato confermato dalla Camera al considerando 5 della sentenza 15
giugno 2016 (sopra ad A) con
riferimento alla Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla
determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del
calcolo del minimo esistenziale (v. www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari/).
5. Già
dalla decisione impugnata si evince inoltre che i premi di assicurazione
malattia e le spese dentistiche sono pagati (v. la colonna “Pagato”), ciò che l’UE
conferma nelle sue osservazioni al ricorso e risulta anche dagli atti (conferme
di ordini permanenti). La seconda questione era del resto già stata esaminata e
l’inclusione della spesa nel minimo esistenziale confermata dalla Camera nella
sua precedente decisione (consid. 6.2).
6. Che,
infine, l’UE abbia appurato che la moglie non percepisce indennità di
disoccupazione o altri sussidi o aiuti sociali risulta già dal verbale di
pignoramento impugnato, come si evince anche dagli atti che il 24 giugno 2016 l’UE
ha notificato il pignoramento al datore di lavoro dell’escusso con effetto dal
1° novembre 2016 ad estinzione del pignoramento eseguito dall’UE di Locarno,
specificando che tutto quanto eccede il minimo d’esistenza, quindi anche un’eventuale
tredicesima, dev’essere versato all’ufficio. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
7. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci
giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.
c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante
le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.