15.2016.76
Sequestro di reddito. Minimo di esistenza. Riduzione dell’importo di base per frontalieri. Determinazione del reddito. Canone di locazione e spese accessorie. Accertamenti insufficienti dell’UE
7 febbraio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.76
Lugano
7 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 agosto 2016 presentato da
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano relativo all’esecuzione del sequestro n. __________
decretato il 22 luglio 2016 dalla Giudicatura di pace di Lugano Ovest, su
istanza del ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza di RI 1, con decreto del 22 luglio 2016 il Giudice di pace del Circolo
di Lugano Ovest ha ordinato il sequestro del salario, della 13a
mensilità e di eventuali gratifiche percepiti da PI 1 presso la __________, in __________,
sino a concorrenza di fr. 3'106.90 oltre ad accessori.
B. In
fase di esecuzione del sequestro, il 25 luglio 2017 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI 1:
Redditi
Debitrice
fr.
2'823.35
Totale
fr.
2'823.35
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'080.00
Affitto
fr.
870.75
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Costi di trasferta
fr.
396.00
Corso “SIC”
fr.
760.00
Posteggio
fr.
400.00
Leasing auto
fr.
414.20
Totale
fr.
4'131.95
C. Accertata
l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, l’8
agosto 2016 l’UE ha emesso il relativo verbale, dichiarando il sequestro
infruttuoso.
D. Con
ricorso del 25 agosto 2016 RI 1 si aggrava contro il calcolo del minimo d’esistenza,
chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che l’incarto sia
rinviato all’UE affinché provveda a una nuova decisione sulla base dei considerandi
di questa Camera. Egli contesta in sintesi le voci di spesa “minimo base”,
“affitto”, “corso SIC”, “posteggio” e “leasing auto”, nonché la determinazione
del reddito della debitrice sequestrata.
E. Il
6 settembre 2016 il presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la
domanda di concessione dell’effetto sospensivo.
F. Con
osservazioni del 30 dicembre 2016, aderendo parzialmente al ricorso, l’Ufficio
ha modificato il calcolo nel seguente modo:
Redditi
Debitrice
fr.
2'823.35
Totale
fr.
2'823.35
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'080.00
Affitto
fr.
870.75
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Costi di trasferta
fr.
396.00
Corso “SIC”
fr.
0.00
Posteggio
fr.
0.00
Leasing auto
fr.
0.00
Totale
fr.
2'557.75
Visto
l’esito del nuovo computo, l’UE ha ritenuto il sequestro fruttuoso e ha dunque
chiesto a questa Camera di respingere il ricorso limitatamente alle censure cui
non ha aderito. Dal canto suo, PI 1 è rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
avvenuta il 16 agosto 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.
17 LEF).
2. In
caso di riconsiderazione parziale, come nella fattispecie, l’autorità di
vigilanza può ritenere il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte
dall’ufficio d’esecuzione nell’ambito della riconsiderazione (la quale, in
siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata), mentre deve pronunciarsi
sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di
riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3; sentenza della CEF 15.2015.26 del 1°
giugno 2015). Nel caso in rassegna, l’UE ha accolto le censure inerenti
alle voci di spesa “corso SIC”, “posteggio” e “leasing auto”, sicché non è più
necessario chinarsi sulle stesse. Questa Camera deve però pronunciarsi sulle altre
contestazioni sollevate dal ricorrente (consid. 4).
3. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
4. Il
ricorrente sostiene anzitutto che l’importo di base di fr. 1'080.– è eccessivo,
poiché in Italia, se esistesse questo parametro, gran parte della popolazione
starebbe ben al di sotto “della
possibilità di vita”. Chiede quindi di diminuire il minimo
di base secondo il libero apprezzamento di questa Camera.
4.1 Giusta
l’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) l’atto di ricorso deve indicare le
domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova. Se possono essere
espresse in una somma di denaro le conclusioni devono essere quantificate. Il
ricorrente non può limitarsi a domandare all’autorità di vigilanza di fissare l’importo
richiesto (per analogia: DTF 121 III 392 consid. 1 e 134 III 236 consid. 2).
Conclusioni non cifrate sono tuttavia ricevibili nella misura in cui la
motivazione del ricorso o del provvedimento impugnato consentono di determinare
l’importo richiesto o contestato (cfr. DTF 125 III 414 consid. 1/b). L’esigenza
di quantificazione delle conclusioni, formulata dal Tribunale federale per la
propria procedura, in particolare per quanto riguarda la contestazione del
calcolo del minimo esistenziale (già citata DTF 121 III 390 segg.), ha senso
anche nella procedura di ricorso all’autorità di vigilanza cantonale, poiché è
retta dalla massima dispositiva (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF), sicché i limiti
del suo giudizio devono essere chiaramente fissati dal ricorrente (in tal senso: Isaak Meier, Das Verwaltungsverfahren
vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden, 2002, pag. 116 ad 2.2/b).
4.2 Nel
caso concreto la censura riferita al minimo di base è pertanto irricevibile.
Può così essere lasciata aperta la questione di sapere se la riduzione del 10%
dell’importo base mensile preconizzata dalla giurisprudenza della Camera dal
2000 (v. sentenza della CEF 15.2000.147 del 15 novembre
2000, consid. 4 e in ultimo luogo 15.2014.43 del 9 ottobre 2014,
consid. 4.3/a) debba essere adattata alle mutate circostanze, tenendo conto di
riferimenti discordanti più recenti (v. sentenze del Tribunale amministrativo
federale C-4775/2013 del 7 aprile 2016, consid. 21.2.2 e della prima Camera
civile del Tribunale d’appello 11.2011.128 del 16 aprile 2014 consid. 7/h;
Michel Ochsner, La poursuite
contre le débiteur à l’étranger in: Aspetti patrimoniali e di esecuzione forzata
nei rapporti transfrontalieri, 2015, pag. 79).
5. L’insorgente
avanza inoltre seri dubbi sull’entità degli introiti della debitrice
sequestrata. Egli osserva al riguardo che un reddito di fr. 2'823.35 non è
sicuramente sufficiente per coprire il minimo di esistenza della debitrice
sequestrata, ragione per cui chiede a questa Camera di ordinare all’UE di
procedere a ricerche più approfondite. Ritiene altresì che l’Ufficio non abbia
accertato se PI 1 percepisce anche una 13a mensilità. Il ricorrente
rileva infine che il reddito conseguito dalla debitrice sequestrata neppure rispetta
Fatti
i minimi legali previsti dal Contratto normale di lavoro per gli impiegati di
commercio nelle fiduciarie dell’11 novembre 2014.
5.1 Nel
caso di specie l’UE ha determinato il reddito di PI 1 fondandosi sul suo
conteggio di stipendio di giugno 2016, dal quale si evince un salario netto di fr. 2'823.35.
Al riguardo, il ricorrente si limita a sostenere genericamente che siffatto
importo non basta a coprire il fabbisogno indispensabile della debitrice
sequestrata e ne deduce che in realtà quest’ultima consegue un reddito
maggiore. Tale tesi non è tuttavia confortata da alcun indizio concreto e
rimane dunque una semplice asserzione del ricorrente. Ora, nell’allestire
il verbale di pignoramento l’ufficio d’esecuzione può di regola attenersi alle
indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche
sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,
n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Ad ogni modo, basti rilevare che, in
base al nuovo calcolo effettuato dall’Ufficio nelle osservazioni al ricorso, il
reddito della debitrice sequestrata è sufficiente a sostenere le sue spese
assolutamente necessarie accertate (sopra ad F). Non occorre quindi
chinarsi oltre su tale censura.
5.2 Per
quanto attiene al rimprovero riguardante il mancato accertamento della 13a
mensilità, la questione non è più d’attualità stante il nuovo calcolo
effettuato dall’UE, siccome, indipendentemente dall’esatto
importo percepito da PI 1, il sequestro verte su tutto l’ammontare che eccede
il suo minimo d’esistenza, comprese dunque un’eventuale 13a mensilità
o altre gratifiche.
5.3 Riguardo
infine alla contestazione secondo cui l’importo percepito dalla
debitrice sequestrata non rispetta i minimi legali previsti dal Contratto
normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie dell’11 novembre
2014, basti osservare che è materialmente impossibile sequestrare attivi
meramente ipotetici, quali redditi mai percepiti (sentenza della CEF
15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, consid. 5 e riferimenti citati). In altri
termini, quand’anche il ricorrente avesse ragione, l’Ufficio non può sequestrare
più di quanto la debitrice sequestrata ottiene realmente dalla sua attività
lavorativa. Anche sotto tale profilo, il gravame non trova dunque sorte migliore.
6. Il
ricorrente si duole pure della posta “affitto”, rilevando che la quota relativa
alle spese condominiali di € 117.51 è giustificata unicamente da generiche
tabelle prodotte dalla debitrice sequestrata, che oltre a riportare errori di
battitura, non sono state sottoscritte dall’amministrazione condominiale, né vi
figura il nome di quest’ultima. Fa notare inoltre che la tabella del consuntivo
per il periodo indicato come “1,07,2016
– 36,6,2017” menziona, accanto al nome di PI 1, il
nome “PI 2”, sicché – a sua detta – sorge il lecito dubbio che la debitrice
sequestrata conviva, (almeno) a partire dal 1° luglio 2016, con un’altra persona
e pertanto occorra tenerne conto nel calcolo del mimino d’esistenza, in
particolare per quanto riguarda il canone di locazione, le spese accessorie e
le spese di riscaldamento.
L’insorgente
contesta altresì che nella voce di spesa “affitto” l’Ufficio abbia inserito
anche le spese per l’utilizzo del gas e della luce, sostenendo che tali oneri
sono già compresi nelle spese condominiali. È dunque del parere che la quota di
€ 81.33 riconosciuta a tale titolo non può ch’essere riconducibile da un lato
al gas fornito per l’uso della cucina e dall’altro al consumo di elettricità,
importi che, secondo il ricorrente, sono però già compresi nel minimo di base
di fr. 1'080.–. L’insorgente rileva pure che le fatture per il gas e la
luce presenti agli atti fanno riferimento al periodo di attivazione dell’utenza,
per il quale vengono fatturati contributi di subentro e contributi di
attivazione, ovvero costi che vengono fatturati una tantum.
6.1 Secondo
consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in
considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121
III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid. 4). A
tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle
dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei
giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenza CEF 15.2014.64 del 28 agosto
2014, consid. 3.1 e riferimenti citati). Ciò vale anche per il
canone di locazione (cfr. punto II/1 della Tabella).
6.2 Nella
fattispecie, emerge dagli atti che l’UE ha stabilito i costi abitativi della
debitrice sequestrata basandosi sulle fatture del canone di locazione dei mesi
da aprile a luglio 2016, ove è indicato un importo di € 600.– mensili, sulle
tabelle inerenti alla ripartizione del preventivo relativo alle spese condominiali
del periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, che menzionano a carico di PI
1 un importo complessivo di € 1'410.02, ovvero € 117.50 al mese, e sulle
fatture concernenti la fornitura di energia elettrica e gas per il periodo da gennaio
ad aprile 2016, che sommate danno un ammontare di € 325.29, vale a dire € 81.32
al mese. Ora, come sostiene a ragione il ricorrente, le tabelle riguardanti le
spese condominiali non riportano l’intestazione né la firma dell’amministrazione
del condominio, sicché potrebbero effettivamente sorgere legittimi dubbi sull’attendibilità
di tali documenti. Inoltre, nella tabella denominata “Riporto consuntivo condominio __________”, a pagina 7, accanto al nome della debitrice sequestrata, appare pure
quello di “PI 2”. L’Ufficio non ha svolto alcun accertamento su tale
circostanza, motivo per cui non si comprende se “PI 2” possa riferirsi al proprietario
dell’appartamento o a un eventuale coinquilino.
Ulteriori
dubbi sorgono poi sulle fatture relative alla fornitura di energia elettrica e
gas, ritenuto ad esempio che quella relativa al periodo dal gennaio al febbraio
2016 indica un indirizzo diverso (__________) rispetto a quello menzionato nelle
fatture di marzo e aprile 2016 (__________, ovvero l’indirizzo di residenza
della debitrice sequestrata), a prescindere inoltre dal fatto che le spese di
elettricità e/o gas per la luce e la cucina sono già comprese nell’importo base
mensile previsto al punto I della Tabella e non vanno dunque computate due
volte. Ad ogni modo, occorre pure osservare che la debitrice sequestrata
neppure ha comprovato l’effettivo pagamento delle spese di locazione (canone e
spese accessorie).
6.3 Alla
luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso
si giustifica di rinviare l’incarto all’UE affinché proceda a ulteriori
accertamenti sul canone di locazione e sulle spese accessorie effettivamente
pagati da PI 1. A tal uopo, l’Ufficio inviterà la debitrice sequestrata a produrre
il contratto di locazione e i giustificativi di pagamento del relativo canone e
di eventuali spese accessorie, fermo restando che le spese di elettricità e/o
gas per la luce e la cucina sono già comprese nell’importo di base, stabilito
nel caso specifico in fr. 1'080.–. In mancanza di giustificativi,
le spese in questione non potranno essere riconosciute. L’organo
esecutivo verificherà inoltre, ponendo specifiche domande all’interessata e trascrivendo,
almeno in sunto, le risposte nel verbale interno delle operazioni di sequestro,
se quest’ultima convive con altre persone che contribuiscono al pagamento dei
costi di locazione. In caso affermativo, ne terrà debitamente conto nel calcolo
del minimo d’esistenza.
7. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è
parzialmente accolto. Di conseguenza, l’incarto è rinviato all’Ufficio di
esecuzione di Lugano, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini
nuovamente sulle spese di locazione di PI 1 nel senso del considerando 6.3.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.