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Decisione

15.2016.76

Sequestro di reddito. Minimo di esistenza. Riduzione dell’importo di base per frontalieri. Determinazione del reddito. Canone di locazione e spese accessorie. Accertamenti insufficienti dell’UE

7 febbraio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i minimi legali previsti dal Contratto normale di lavoro per gli impiegati di

commercio nelle fiduciarie dell’11 novembre 2014.

5.1 Nel

caso di specie l’UE ha determinato il reddito di PI 1 fondandosi sul suo

conteggio di stipendio di giugno 2016, dal quale si evince un salario netto di fr. 2'823.35.

Al riguardo, il ricorrente si limita a sostenere genericamente che siffatto

importo non basta a coprire il fabbisogno indispensabile della debitrice

sequestrata e ne deduce che in realtà quest’ultima consegue un reddito

maggiore. Tale tesi non è tuttavia confortata da alcun indizio concreto e

rimane dunque una semplice asserzione del ricorrente. Ora, nell’allestire

il verbale di pignoramento l’ufficio d’esecuzione può di regola attenersi alle

indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche

sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,

n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Ad ogni modo, basti rilevare che, in

base al nuovo calcolo effettuato dall’Ufficio nelle osservazioni al ricorso, il

reddito della debitrice sequestrata è sufficiente a sostenere le sue spese

assolutamente necessarie accertate (sopra ad F). Non occorre quindi

chinarsi oltre su tale censura.

5.2 Per

quanto attiene al rimprovero riguardante il mancato accertamento della 13a

mensilità, la questione non è più d’attualità stante il nuovo calcolo

effettuato dall’UE, siccome, indipendentemente dall’esatto

importo percepito da PI 1, il sequestro verte su tutto l’ammontare che eccede

il suo minimo d’esistenza, comprese dunque un’eventuale 13a mensilità

o altre gratifiche.

5.3 Riguardo

infine alla contestazione secondo cui l’importo percepito dalla

debitrice sequestrata non rispetta i minimi legali previsti dal Contratto

normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie dell’11 novembre

2014, basti osservare che è materialmente impossibile sequestrare attivi

meramente ipotetici, quali redditi mai percepiti (sentenza della CEF

15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, consid. 5 e riferimenti citati). In altri

termini, quand’anche il ricorrente avesse ragione, l’Ufficio non può sequestrare

più di quanto la debitrice sequestrata ottiene realmente dalla sua attività

lavorativa. Anche sotto tale profilo, il gravame non trova dunque sorte migliore.

6. Il

ricorrente si duole pure della posta “affitto”, rilevando che la quota relativa

alle spese condominiali di € 117.51 è giustificata unicamente da generiche

tabelle prodotte dalla debitrice sequestrata, che oltre a riportare errori di

battitura, non sono state sottoscritte dall’amministrazione condominiale, né vi

figura il nome di quest’ultima. Fa notare inoltre che la tabella del consuntivo

per il periodo indicato come “1,07,2016

– 36,6,2017” menziona, accanto al nome di PI 1, il

nome “PI 2”, sicché – a sua detta – sorge il lecito dubbio che la debitrice

sequestrata conviva, (almeno) a partire dal 1° luglio 2016, con un’altra persona

e pertanto occorra tenerne conto nel calcolo del mimino d’esistenza, in

particolare per quanto riguarda il canone di locazione, le spese accessorie e

le spese di riscaldamento.

L’insorgente

contesta altresì che nella voce di spesa “affitto” l’Uf­­ficio abbia inserito

anche le spese per l’utilizzo del gas e della luce, sostenendo che tali oneri

sono già compresi nelle spese condominiali. È dunque del parere che la quota di

€ 81.33 riconosciuta a tale titolo non può ch’essere riconducibile da un lato

al gas fornito per l’uso della cucina e dall’altro al consumo di elettricità,

importi che, secondo il ricorrente, sono però già compresi nel minimo di base

di fr. 1'080.–. L’insorgente rileva pure che le fatture per il gas e la

luce presenti agli atti fanno riferimento al periodo di attivazione dell’utenza,

per il quale vengono fatturati contributi di subentro e contributi di

attivazione, ovvero costi che vengono fatturati una tantum.

6.1 Secondo

consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in

considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121

III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid. 4). A

tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle

dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei

giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenza CEF 15.2014.64 del 28 agosto

2014, consid. 3.1 e riferimenti citati). Ciò vale anche per il

canone di locazione (cfr. punto II/1 della Tabella).

6.2 Nella

fattispecie, emerge dagli atti che l’UE ha stabilito i costi abitativi della

debitrice sequestrata basandosi sulle fatture del canone di locazione dei mesi

da aprile a luglio 2016, ove è indicato un importo di € 600.– mensili, sulle

tabelle inerenti alla ripartizione del preventivo relativo alle spese condominiali

del periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, che menzionano a carico di PI

1 un importo complessivo di € 1'410.02, ovvero € 117.50 al mese, e sulle

fatture concernenti la fornitura di energia elettrica e gas per il periodo da gennaio

ad aprile 2016, che sommate danno un ammontare di € 325.29, vale a dire € 81.32

al mese. Ora, come sostiene a ragione il ricorrente, le tabelle riguardanti le

spese condominiali non riportano l’intesta­­zione né la firma dell’amministrazione

del condominio, sicché potrebbero effettivamente sorgere legittimi dubbi sull’attendibilità

di tali documenti. Inoltre, nella tabella denominata “Riporto consuntivo condominio __________”, a pagina 7, accanto al nome della debitrice sequestrata, appare pure

quello di “PI 2”. L’Ufficio non ha svolto alcun accertamento su tale

circostanza, motivo per cui non si comprende se “PI 2” possa riferirsi al proprietario

dell’appartamento o a un eventuale coinquilino.

Ulteriori

dubbi sorgono poi sulle fatture relative alla fornitura di energia elettrica e

gas, ritenuto ad esempio che quella relativa al periodo dal gennaio al febbraio

2016 indica un indirizzo diverso (__________) rispetto a quello menzionato nelle

fatture di marzo e aprile 2016 (__________, ovvero l’indirizzo di residenza

della debitrice sequestrata), a prescindere inoltre dal fatto che le spese di

elettricità e/o gas per la luce e la cucina sono già comprese nell’importo base

mensile previsto al punto I della Tabella e non vanno dunque computate due

volte. Ad ogni modo, occorre pure osservare che la debitrice sequestrata

neppure ha comprovato l’effettivo pagamento delle spese di locazione (canone e

spese accessorie).

6.3 Alla

luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso

si giustifica di rinviare l’incarto all’UE affinché proceda a ulteriori

accertamenti sul canone di locazione e sulle spese accessorie effettivamente

pagati da PI 1. A tal uopo, l’Ufficio inviterà la debitrice sequestrata a produrre

il contratto di locazione e i giustificativi di pagamento del relativo canone e

di eventuali spese accessorie, fermo restando che le spese di elettricità e/o

gas per la luce e la cucina sono già comprese nell’importo di base, stabilito

nel caso specifico in fr. 1'080.–. In mancanza di giustificativi,

le spese in questione non potranno essere riconosciute. L’organo

esecutivo verificherà inoltre, ponendo specifiche domande all’interessata e trascrivendo,

almeno in sunto, le risposte nel verbale interno delle operazioni di sequestro,

se quest’ultima convive con altre persone che contribuiscono al pagamento dei

costi di locazione. In caso affermativo, ne terrà debitamente conto nel calcolo

del minimo d’e­sistenza.

7. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è

parzialmente accolto. Di conseguenza, l’incarto è rinviato all’Uffi­­cio di

esecuzione di Lugano, affinché proceda a ulteriori accertamenti e si determini

nuovamente sulle spese di locazione di PI 1 nel senso del considerando 6.3.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.