15.2016.77
Istanza di riconsiderazione di una decisione dell’autorità di vigilanza. Contestazione di fatti accertati nella decisione. Assenza di motivo di revisione
14 settembre 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.77
Lugano
14 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sull’“istanza di riconsiderazione”
presentata il 26 agosto 2016 dall’
CO
1 attualmente composta di:
–RA
1
–RA
2
in merito alla decisione emanata il 18 gennaio 2016
dalla Camera (inc. 15.2014.8/9/10) su tre ricorsi contro lo stato di ripartizione definitivo e il conteggio
finale;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che in accoglimento dei ricorsi interposti da tre creditori contro lo
stato di ripartizione definitivo e il conteggio finale depositato dall’amministrazione
speciale dell’eredità giacente fu IS 1 dal 3 al 13 gennaio 2014, con sentenza
del 18 gennaio 2016 la Camera ha in particolare ridotto la posta “Assicurazioni
diverse”, registrata per fr. 67'869.–, a fr. 7'373.95 (dispositivo n.
1.1) e ordinato all’amministrazione speciale di adattare lo stato di
ripartizione definitivo e di allestire la lista dei singoli riparti a favore
dei crediti chirografari con l’indicazione per ognuno di essi dell’importo
ammesso in graduatoria, del dividendo risultante dallo stato di riparto
modificato e della differenza tra il dividendo nuovo e quello stabilito in base
allo stato di riparto impugnato, trasmettendone una copia alla Camera (inc.
15.2014.8/9/10, dispositivo n. 1.3);
che
il 27 giugno 2016 l’amministrazione speciale ha chiesto alla Camera di
modificare la sentenza del 18 gennaio nel senso di annullare il dividendo
previsto per la terza classe;
ch’essa
ha fatto valere che le banche creditrici ipotecarie avevano rifiutato di
rimborsare i premi di assicurazione non conteggiati negli stati di riparto del
provento della realizzazione degli immobili della massa, ritenendo che
dovessero essere pagati con l’eccedenza complessiva versata a favore della
massa;
che
con scritto del 25 luglio 2016, il presidente della Camera ha informato l’amministrazione
speciale che non era nel suo potere né in quello della Camera di modificare la
sentenza del 18 gennaio siccome era passata in giudicato, ricordandole che il
motivo invocato in favore di una sua modifica era già stato trattato e risolto
nel considerando 5.2/c della sentenza;
che
con lo stesso scritto è stato d’altronde impartito all’amministrazione
speciale un termine con scadenza al 15 settembre 2016 per dare seguito al
dispositivo n. 1.3 della sentenza del 18 gennaio;
che
con l’“istanza di riconsiderazione” in esame l’amministrazione
speciale chiede alla Camera di riconsiderare la “decisione” del 25 luglio 2016
e di modificare la sentenza del 18 gennaio nel senso, implicito, dell’annullamento
dei dispositivi n. 1.1 e 1.3;
che,
tuttavia, lo scritto del 25 luglio 2016 non è una decisione, bensì una semplice
informazione, non suscettibile di essere annullata o riconsiderata;
che
d’altronde la decisione del 18 gennaio 2016, come già comunicato agli istanti
con lo scritto del 25 luglio, è passata in giudicato da tempo, ricordato che il
termine d’impugnazione delle decisioni dell’autorità di vigilanza è di dieci
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF),
come figura in calce alla stessa decisione;
che
la facoltà di riconsiderazione secondo l’art. 17 LEF (cpv. 4) cui accennano gli
istanti è prevista solo a favore degli uffici di esecuzione e fallimenti fino
all’invio della loro risposta ai ricorsi interposti contro loro provvedimenti;
che
nessuna facoltà corrispondente è riconosciuta alle autorità di vigilanza
cantonali;
che
l’“istanza di riconsiderazione” è dunque irricevibile;
che
sarebbe tutt’al più ipotizzabile un’istanza di revisione della sentenza del 18
gennaio nel senso degli art. 26 segg. della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
(LPR, RL 3.5.1.2), ma nel caso concreto l’amministrazione
speciale non fa valere alcuno dei motivi esaustivamente elencati dall’art.
Fatti
26 LPR;
che
in particolare l’allegazione secondo la quale l’intero importo di fr. 60'495.05
stralciato dalla Camera dallo stato di riparto sarebbe invece da dedurre dall’eccedenza
versata a favore della massa, oltre che tuttora non provata, non è stata
ignorata dalla Camera per inavvertenza, ma, come già ricordato nello scritto
del 25 luglio, è stata trattata e risolta nel considerando 5.2/c della
nota sentenza;
che
se non ne condividevano la motivazione gli istanti avrebbero dovuto impugnarla
entro il termine di legge e non possono ora rimediare alla propria inazione
postulandone la revisione;
che
gli istanti rimangono quindi tenuti a dare seguito al dispositivo n. 1.3
della sentenza del 18 gennaio entro il 15 settembre 2016;
Considerandi
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’“istanza di riconsiderazione” è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.