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Decisione

15.2016.77

Istanza di riconsiderazione di una decisione dell’autorità di vigilanza. Contestazione di fatti accertati nella decisione. Assenza di motivo di revisione

14 settembre 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

26 LPR;

che

in particolare l’allegazione secondo la quale l’intero importo di fr. 60'495.05

stralciato dalla Camera dallo stato di riparto sarebbe invece da dedurre dall’eccedenza

versata a favore della massa, oltre che tuttora non provata, non è stata

ignorata dalla Camera per inavvertenza, ma, come già ricordato nello scritto

del 25 luglio, è stata trattata e risolta nel considerando 5.2/c della

nota sentenza;

che

se non ne condividevano la motivazione gli istanti avrebbero dovuto impugnarla

entro il termine di legge e non possono ora rimediare alla propria inazione

postulandone la revisione;

che

gli istanti rimangono quindi tenuti a dare seguito al dispositivo n. 1.3

della sentenza del 18 gennaio entro il 15 settembre 2016;

Considerandi

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’“istanza di riconsiderazione” è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.