15.2016.79
Esecuzione sequestro. Pretesa nullità dei decreti e dei provvedimenti d’esecuzione. Irricevibilità delle censure già sollevate in un precedente ricorso. Ritardo a dissequestrare quanto eccede il credi
6 febbraio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.79
Lugano
6 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 27 agosto 2016 di
RI 1
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro i sequestri n. __________
e n. __________ eseguiti nei confronti del ricorrente a richiesta rispettivamente
di
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 21 dicembre 2011, lo Stato del Canton Ticino ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano di decretare nei confronti di RE 1, a concorrenza di fr. 111'725.–,
il sequestro dei crediti e delle pretese vantati dal convenuto nei confronti
della P__________, del C__________ e della B__________. Quale causa dei crediti
e del sequestro l’istante ha indicato le decisioni di tassazione dell’imposta
cantonale emesse nei confronti del convenuto per gli anni dal 1996 al 2010 e 10
multe disciplinari inflittegli dall’Ufficio circondariale di tassazione di
Lugano-Città (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Con
decreto del giorno successivo, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro secondo le modalità richieste. Lo
stesso giorno, l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto alla sua
esecuzione (sub n. ____________________). Statuendo con decisione del 20
agosto 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione formulata dal
debitore, confermando il sequestro limitatamente a fr. 62'880.70 più
interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 56'902.–. In parziale accoglimento
del reclamo interposto da RI 1, con decisione del 26 agosto 2014 questa Camera
ha confermato il sequestro sino a concorrenza di fr. 61'770.70 oltre agli
interessi del 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 55'792.– (inc. 14.2013.151).
Il 9 ottobre 2014, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso
presentato dal debitore contro la decisione cantonale (inc.5A_769/2014).
Fatti
B. Con istanza sempre del 21 dicembre 2011, la
Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura di Lugano di decretare nei confronti
di RI 1, a concorrenza di fr. 25'902.40, il sequestro dei crediti e delle
pretese vantati dal convenuto nei confronti della P__________, del C__________
e della B__________. Quale causa dei crediti e del sequestro l’istante ha indicato
le decisioni di tassazione dell’imposta federale diretta emesse nei confronti
del convenuto per gli anni dal 1995 al 2010 (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Con decreto del giorno successivo, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto integralmente l’istanza e
ordinato il sequestro secondo le modalità richieste. L’indomani, l’Ufficio
esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto alla sua esecuzione (sub n. ____________________). Statuendo con decisione del 20
agosto 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione, confermando il
sequestro limitatamente a fr. 15'804.70 più interessi del 3.5% dal 21
ottobre 2011 su fr. 5'633.45, del 3.5% dal 2 dicembre 2011 su fr. 1'433.05 e del 4% dal 21 ottobre 2011 su fr. 4'200.40. Il
reclamo interposto da RI 1 contro questa
decisione è stato respinto dalla Camera con
sentenza del 26 agosto 2014 (inc. 14.2013.150). Il 9 ottobre 2014, il Tribunale
federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal debitore contro
la decisione cantonale (inc.5D_159/2014).
C. Preso
atto delle due sentenze della Camera appena citate, RI 1 il 15 settembre 2014 ha
proposto ricorso a questa Camera (inc.
n. 15.2014.93), chiedendo, in via principale, di decretare la nullità
dell’esecuzione di ambedue i sequestri e l’annullamento dei decreti di
sequestro e di tutti gli atti successivi, così come il dissequestro di tutti
gli averi colpiti da sequestro. In via subordinata, egli ha postulato che l’UE fosse
obbligato a limitare i sequestri in applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, a dissequestrare
tutte le somme entrate sui conti sequestrati dopo l’esecuzione dei sequestri e
ad annullare il precetto esecutivo n. ____________________, il sequestro n. ____________________
e il relativo decreto di sequestro.
D. Con
decisione del 22 giugno 2015 (inc. n. 15.2014.93) questa Camera ha respinto il
ricorso in quanto ammissibile.
E. Con
scritto ricevuto dall’UE il 22 giugno 2016 RI 1 ha chiesto il dissequestro dei
suoi conti al più presto possibile facendo valere che una volta passata in
giudicato la sentenza del 22 giugno 2015 gli enti sequestranti non avrebbero
chiesto la prosecuzione delle esecuzioni di convalida, sicché i sequestri
sarebbero da considerare revocati in virtù dell’art. 280 LEF.
F. Preso
atto del predetto pronunciato di questa Camera del 22 giugno 2015, con
provvedimento del 6 luglio 2016 l’UE ha deciso di mantenere i sequestri del
conto corrente __________ n. __________ limitatamente a fr. 96'000.–, liberando
dagli stessi gli altri conti bancari e postali. L’UE ha precisato che già il 23
maggio 2012 i creditori avevano chiesto il proseguimento delle esecuzioni di
convalida.
G. Con
ricorso del 27 agosto 2016, RI 1 chiede di decretare la nullità dell’esecuzione
di ambedue i sequestri, di annullare i decreti di sequestro e tutti gli atti
successivi e di dissequestrare immediatamente tutti i suoi conti ancora sotto
sequestro. Statuendo con decreto del 6 settembre 2016, il presidente della
Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto
sospensivo al ricorso.
H. Con
osservazioni 26 settembre 2016 l’UE si è opposto al ricorso mentre lo Stato del
Canton Ticino e la Confederazione Svizzera non hanno presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorrente chiede innanzitutto che questa Camera constati d’ufficio
la possibile nullità di decisioni prese dall’UE, anche se non impugnate, alla
luce dell’avvicendamento nell’ufficiale di esecuzione e del fatto che anche il
funzionario che si occupava dei suoi incarti sarebbe stato cambiato. Non si
vede però, né il ricorrente spiega, quale rilevanza potrebbero avere tali
circostanze, ove fossero accertate. È infatti di tutta evidenza che gli atti compiuti
e i provvedimenti presi da un determinato funzionario mantengono la loro piena
valenza anche se poi l’incarto viene affidato a un altro funzionario.
2. RI 1 chiede anche di accertare la nullità dell’esecuzione dei decreti
di sequestro, di annullare gli stessi e conseguentemente di dissequestrare
tutti i suoi conti. L’escusso argomenta che con la decisione del 6 luglio 2016
l’UE ha confermato di avere in precedenza eseguito sequestri spropositati in
violazione degli art. 97 cpv. 2 e 275 LEF. Per il ricorrente l’UE ha ignorato
Considerandi
che il sequestro di depositi o conti colpisce solo i rendimenti e gli interessi
maturati su di essi al momento del sequestro, ma non le entrate avvenute dopo
la sua esecuzione. Eseguendo il sequestro su tutti i suoi averi, l’UE avrebbe
disposto un atto nullo, in special modo per quanto riguarda le sue rendite per
menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica, che sono assolutamente
impignorabili. Sennonché tutti questi argomenti sono già stati sollevati
da RI 1 nel ricorso presentato a questa Camera il 15 settembre 2014 e sono
stati, insieme ad altri, trattati in dettaglio e respinti nella sentenza del 22
giugno 2015 (doc. 6, consid. 5 e 7). Vertendo su questioni già passate in
giudicato, essi non sono più proponibili in questa sede.
3.
L’unica questione ancora d’attualità – per cui cioè RI 1 ha ancora un
interesse concreto, attuale e personale a ricorrere – è quella di sapere se sia
valida la decisione 6 luglio 2016 con cui l’UE ha deciso di mantenere i
sequestri del conto corrente postale n. __________ limitatamente a fr. 96'000.–,
liberando dagli stessi gli altri conti bancari e postali. Orbene, il ricorrente
non allega che questo provvedimento violi l’art. 97 cpv. 2 LEF. E visto che un’eventuale
lesione di questa norma non è un caso di nullità (sentenze della CEF 15.2014.93
del 22 giugno 2015, consid. 6, 15.2005.47/57 del 2 giugno 2005, consid. 4),
poiché non lede interessi pubblici o di persone che non sono parti alla
procedura (cfr. DTF 129 III 595 ss. a contrario), non
è necessario esaminare d’ufficio tale questione. Che poi tutto o parte della
somma rimasta sequestrata sia costituita da rendite assolutamente impignorabili
è una censura inammissibile poiché è già stata respinta dalla Camera nella sua
precedente decisione (doc. 6 consid. 5 e sopra consid. 2).
4.
Vero
è che il dissequestro deciso il 6 luglio 2016 avrebbe verosimilmente potuto
essere attuato già prima, ovvero dopo il passaggio in giudicato, nell’ottobre
del 2014, delle decisioni con cui questa Camera ha limitato il sequestro
a favore dello PI 1 a fr. 61'770.70 oltre agli accessori e quello a favore
della PI 2 a fr. 15'804.70 oltre agli
accessori (sopra ad A e B), rispettivamente prima della concessione dell’effetto
sospensivo parziale, il 25 settembre 2014 (doc. 4), al suo ricorso 15 settembre
2014.
per quanto riguarda le entrate sui conti successive al sequestro. Fatto
sta che risulta ora senza interesse un annullamento dei sequestri per la parte
dei fondi già dissequestrati (mentre quanto rimane sequestrato non è oggetto di
contestazione motivata, sopra consid. 3). E, come il ricorrente ben sa (doc. 6
consid. 6 in fine), la questione di un’eventuale responsabilità dello Stato nel
senso dell’art. 5 LEF esula dalla procedura di ricorso giusta l’art. 17 LEF. Ad
ogni modo, fatta eccezione un tentativo indiretto, tramite l’Ufficio esazione e
condoni (doc. 5), il cui esito non è noto, egli non risulta essere intervenuto
presso l’UE prima del 22 giugno 2016, quasi un anno dopo la sentenza 26 giugno
2015.
della Camera (doc. 6), per ottenere il dissequestro, poi tempestivamente
ordinato il 6 luglio. Per tacere della scarsa reperibilità dell’escusso (v. a
mo’ di esempio le difficoltà incontrate dall’UE per notificargli la decisione
del 6 luglio 2016, segnalate nelle osservazioni al ricorso in esame).
Sia
come sia, l’eventuale ritardo dell’UE ad agire non pare avere causato all’escusso
nocumento alcuno. Innanzitutto già dal 25 settembre 2014, grazie alla
concessione dell’effetto sospensivo parziale al suo ricorso 15 settembre 2014
(doc. 4), RI 1 ha potuto di nuovo disporre di tutte le entrate sui suoi conti.
Lo stesso ricorrente ammette poi che malgrado i sequestri egli ha potuto far
fronte alle proprie spese di sostentamento grazie agli aiuti, comunque dallo
stesso non dimostrati, dei famigliari. Anche se ora dovesse rimborsare a questi
ultimi quanto ricevuto, egli si troverebbe finanziariamente nella stessa e
identica situazione in cui sarebbe stato nell’ipotesi le sue relazioni bancarie
non fossero state sequestrate, dovendo restituire le stesse somme che senza il
sequestro egli avrebbe dovuto prelevare dai suoi conti per provvedere al
proprio sostentamento. Nella limitata misura in cui è ammissibile
il ricorso va quindi respinto.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.