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Decisione

15.2016.79

Esecuzione sequestro. Pretesa nullità dei decreti e dei provvedimenti d’esecuzione. Irricevibilità delle censure già sollevate in un precedente ricorso. Ritardo a dissequestrare quanto eccede il credi

6 febbraio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza sempre del 21 dicembre 2011, la

Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura di Lugano di decretare nei confronti

di RI 1, a concorrenza di fr. 25'902.40, il sequestro dei crediti e delle

pretese vantati dal convenuto nei confronti della P__________, del C__________

e della B__________. Quale causa dei crediti e del sequestro l’istante ha indicato

le decisioni di tassazione dell’imposta federale diretta emesse nei confronti

del convenuto per gli anni dal 1995 al 2010 (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Con decreto del giorno successivo, il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto integralmente l’istanza e

ordinato il sequestro secondo le modalità richieste. L’indomani, l’Ufficio

esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto alla sua esecuzione (sub n. ____________________). Statuendo con decisione del 20

agosto 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione, confermando il

sequestro limitatamente a fr. 15'804.70 più interessi del 3.5% dal 21

ottobre 2011 su fr. 5'633.45, del 3.5% dal 2 dicembre 2011 su fr. 1'433.05 e del 4% dal 21 ottobre 2011 su fr. 4'200.40. Il

reclamo interposto da RI 1 contro questa

decisione è stato respinto dalla Camera con

sentenza del 26 agosto 2014 (inc. 14.2013.150). Il 9 ottobre 2014, il Tribunale

federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal debitore contro

la decisione cantonale (inc.5D_159/2014).

C. Preso

atto delle due sentenze della Camera appena citate, RI 1 il 15 settembre 2014 ha

proposto ricorso a questa Camera (inc.

n. 15.2014.93), chiedendo, in via principale, di decretare la nullità

dell’esecuzione di ambedue i sequestri e l’an­­nullamento dei decreti di

sequestro e di tutti gli atti successivi, così come il dissequestro di tutti

gli averi colpiti da sequestro. In via subordinata, egli ha postulato che l’UE fosse

obbligato a limitare i sequestri in applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, a dis­sequestrare

tutte le somme entrate sui conti sequestrati dopo l’esecuzione dei sequestri e

ad annullare il precetto esecutivo n. ____________________, il sequestro n. ____________________

e il relativo decreto di sequestro.

D. Con

decisione del 22 giugno 2015 (inc. n. 15.2014.93) questa Camera ha respinto il

ricorso in quanto ammissibile.

E. Con

scritto ricevuto dall’UE il 22 giugno 2016 RI 1 ha chiesto il dissequestro dei

suoi conti al più presto possibile facendo valere che una volta passata in

giudicato la sentenza del 22 giugno 2015 gli enti sequestranti non avrebbero

chiesto la prosecuzione delle esecuzioni di convalida, sicché i sequestri

sarebbero da considerare revocati in virtù dell’art. 280 LEF.

F. Preso

atto del predetto pronunciato di questa Camera del 22 giugno 2015, con

provvedimento del 6 luglio 2016 l’UE ha deciso di mantenere i sequestri del

conto corrente __________ n. __________ limitatamente a fr. 96'000.–, liberando

dagli stessi gli altri conti bancari e postali. L’UE ha precisato che già il 23

maggio 2012 i creditori avevano chiesto il proseguimento delle esecuzioni di

convalida.

G. Con

ricorso del 27 agosto 2016, RI 1 chiede di decretare la nullità dell’esecuzione

di ambedue i sequestri, di annullare i decreti di sequestro e tutti gli atti

successivi e di dissequestrare immediatamente tutti i suoi conti ancora sotto

sequestro. Statuendo con decreto del 6 settembre 2016, il presidente della

Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto

sospensivo al ricorso.

H. Con

osservazioni 26 settembre 2016 l’UE si è opposto al ricorso mentre lo Stato del

Canton Ticino e la Confederazione Svizzera non hanno presentato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorrente chiede innanzitutto che questa Camera constati d’uf­­ficio

la possibile nullità di decisioni prese dall’UE, anche se non impugnate, alla

luce dell’avvicendamento nell’ufficiale di esecuzione e del fatto che anche il

funzionario che si occupava dei suoi incarti sarebbe stato cambiato. Non si

vede però, né il ricorrente spiega, quale rilevanza potrebbero avere tali

circostanze, ove fossero accertate. È infatti di tutta evidenza che gli atti compiuti

e i provvedimenti presi da un determinato funzionario mantengono la loro piena

valenza anche se poi l’incarto viene affidato a un altro funzionario.

2. RI 1 chiede anche di accertare la nullità dell’esecu­­zione dei decreti

di sequestro, di annullare gli stessi e conseguentemente di dissequestrare

tutti i suoi conti. L’escusso argomenta che con la decisione del 6 luglio 2016

l’UE ha confermato di avere in precedenza eseguito sequestri spropositati in

violazione degli art. 97 cpv. 2 e 275 LEF. Per il ricorrente l’UE ha ignorato

Considerandi

che il sequestro di depositi o conti colpisce solo i rendimenti e gli interessi

maturati su di essi al momento del sequestro, ma non le entrate avvenute dopo

la sua esecuzione. Eseguendo il sequestro su tutti i suoi averi, l’UE avrebbe

disposto un atto nullo, in special modo per quanto riguarda le sue rendite per

menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica, che sono assolutamente

impignorabili. Sennonché tutti questi argomenti sono già stati sollevati

da RI 1 nel ricorso presentato a questa Camera il 15 settembre 2014 e sono

stati, insieme ad altri, trattati in dettaglio e respinti nella sentenza del 22

giugno 2015 (doc. 6, consid. 5 e 7). Vertendo su questioni già passate in

giudicato, essi non sono più proponibili in questa sede.

3.

L’unica questione ancora d’attualità – per cui cioè RI 1 ha ancora un

interesse concreto, attuale e personale a ricorrere – è quella di sapere se sia

valida la decisione 6 luglio 2016 con cui l’UE ha deciso di mantenere i

sequestri del conto corrente postale n. __________ limitatamente a fr. 96'000.–,

liberando dagli stessi gli altri conti bancari e postali. Orbene, il ricorrente

non allega che questo provvedimento violi l’art. 97 cpv. 2 LEF. E visto che un’eventuale

lesione di questa norma non è un caso di nullità (sentenze della CEF 15.2014.93

del 22 giugno 2015, consid. 6, 15.2005.47/57 del 2 giugno 2005, consid. 4),

poiché non lede interessi pubblici o di persone che non sono parti alla

procedura (cfr. DTF 129 III 595 ss. a contrario), non

è necessario esaminare d’ufficio tale questione. Che poi tutto o parte della

somma rimasta sequestrata sia costituita da rendite assolutamente impignorabili

è una censura inammissibile poiché è già stata respinta dalla Camera nella sua

precedente decisione (doc. 6 consid. 5 e sopra consid. 2).

4.

Vero

è che il dissequestro deciso il 6 luglio 2016 avrebbe verosi­milmente potuto

essere attuato già prima, ovvero dopo il passaggio in giudicato, nell’ottobre

del 2014, delle decisioni con cui questa Camera ha limitato il sequestro

a favore dello PI 1 a fr. 61'770.70 oltre agli accessori e quello a favore

della PI 2 a fr. 15'804.70 oltre agli

accessori (sopra ad A e B), rispettivamente prima della concessione dell’effetto

sospensivo parziale, il 25 settembre 2014 (doc. 4), al suo ricorso 15 settembre

2014.

per quanto riguarda le entrate sui conti successive al sequestro. Fatto

sta che risulta ora senza interesse un annullamento dei sequestri per la parte

dei fondi già dissequestrati (mentre quanto rimane sequestrato non è oggetto di

contestazione motivata, sopra consid. 3). E, come il ricorrente ben sa (doc. 6

consid. 6 in fine), la questione di un’eventuale responsabilità dello Stato nel

senso dell’art. 5 LEF esula dalla procedura di ricorso giusta l’art. 17 LEF. Ad

ogni modo, fatta eccezione un tentativo indiretto, tramite l’Ufficio esazione e

condoni (doc. 5), il cui esito non è noto, egli non risulta essere intervenuto

presso l’UE prima del 22 giugno 2016, quasi un anno dopo la sentenza 26 giugno

2015.

della Camera (doc. 6), per ottenere il dissequestro, poi tempestivamente

ordinato il 6 luglio. Per tacere della scarsa reperibilità dell’escusso (v. a

mo’ di esempio le difficoltà incontrate dall’UE per notificargli la decisione

del 6 luglio 2016, segnalate nelle osservazioni al ricorso in esame).

Sia

come sia, l’eventuale ritardo dell’UE ad agire non pare avere causato all’escusso

nocumento alcuno. Innanzitutto già dal 25 settembre 2014, grazie alla

concessione dell’effetto sospensivo parziale al suo ricorso 15 settembre 2014

(doc. 4), RI 1 ha potuto di nuovo disporre di tutte le entrate sui suoi conti.

Lo stesso ricorrente ammette poi che malgrado i sequestri egli ha potuto far

fronte alle proprie spese di sostentamento grazie agli aiuti, comunque dallo

stesso non dimostrati, dei famigliari. Anche se ora dovesse rimborsare a questi

ultimi quanto ricevuto, egli si troverebbe finanziariamente nella stessa e

identica situazione in cui sarebbe stato nell’ipotesi le sue relazioni bancarie

non fossero state sequestrate, dovendo restituire le stesse somme che senza il

sequestro egli avrebbe dovuto prelevare dai suoi conti per provvedere al

proprio sostentamento. Nella limitata misura in cui è ammissibile

il ricorso va quindi respinto.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.