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Decisione

15.2016.8

Ricorso contro un’asta pubblica. Tardività delle censure (come la contestazione del valore di stima del fondo aggiudicato) rivolte contro le condizioni d’asta debitamente comunicate prima dell’asta

26 febbraio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. In

adempimento della domanda di realizzazione presentata dal­l’escutente il 13

gennaio 2015, l’UE ha pubblicato l’avviso d’in­­canto delle particelle in

questione il 2 ottobre 2015, che menziona un valore di stima ufficiale

complessivo di fr. 990'397.– per la particella n. __________ e di fr. 187'334.–

per la particella n. __________, e un valore di stima peritale stabilito in

rispettivamente fr. 3'891'000.– e fr. 566'000.–. RI 1 non ha ritirato

la raccomandata contenente la comunicazione dell’asta, motivo per cui l’UE

gliel’ha rimandata con invio semplice (posta A). Il 26 ottobre 2015 l’UE ha

trasmesso all’escusso una copia dell’elenco oneri, che riporta gli stessi

valori di stima già indicati nell’avviso d’incanto. All’asta pubblica del 20

gennaio 2016 l’UE ha aggiudicato entrambi i fondi alla stessa procedente per fr. 2'833'000.–.

C. Con ricorso del 1° febbraio 2016, RI 1

chiede, previo con­ferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

dell’asta del 20 gennaio 2016 e una sua nuova fissazione solo dopo l’esperi­­mento

di un’altra stima peritale dei fondi. Il 3 febbraio 2016 l’UE ha comunicato di

non opporsi alla concessione dell’effetto sospensivo. Stante l’esito del

giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alla controparte e all’UE

per osservazioni (v. art. 9 cpv. 2 LPR).

Considerato

in diritto: 1. Secondo l’art. 17 cpv. 2 LEF i ricorsi contro l’operato degli organi

di esecuzione forzata devono essere interposti all’autorità di vigilanza

cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci

giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia dell’atto impugnato. Dandosi

il caso di un’aggiudicazione, il termine di ricorso decorre dal momento in cui

il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i

motivi d’impugnazione (art. 132a cpv. 2 LEF, applicabile alla

realizzazione di fondi per il rinvio dell’art. 142a LEF). Pertanto, per

tutti gli interessati cui l’a­­sta è stata comunicata nel senso dell’art. 156

cpv. 1 LEF, il termine di ricorso inizia a decorrere, in linea di massima, dal

giorno successivo all’incanto, a meno che l’irregolarità si sia verificata

ulteriormente (DTF 70 III 11-12; 71 III 115; sentenza della CEF 15.2010.94/101

del 24 settembre 2010 consid. 4 con rinvii). Interposto l’ultimo giorno utile,

Considerandi

il 1° febbraio 2016, contro l’asta tenutasi il 20 gennaio, in concreto

il ricorso sarebbe dunque ricevibile se vertesse specificatamente sulle

operazioni d’asta.

2.

Sennonché

RI 1 contesta in realtà non l’asta in sé bensì le condizioni d’asta, e più

precisamente il valore di stima dei fondi aggiudicati. Orbene, sono da

considerare tardive le censure presentate dopo l’asta qualora siano dirette non

contro l’aggiudi­­cazione in sé o contro atti preparatori della stessa che non

erano stati comunicati prima dell’asta, bensì contro atti esecutivi di cui il

ricorrente aveva avuto conoscenza in precedenza (sentenza della CEF 15.2010.94/101

già citata, consid. 4, con un rinvio alla sentenza 15.2003.192 dell’8 gennaio

2004). Che i valori di stima in questione fossero noti al ricorrente prima dell’asta

è indubbio, avendo egli ritirato già il 17

novembre 2015 la copia dell’elenco oneri (estratto track

& trace n. __________). Il ricorso,

in definitiva, si rivela così tardivo e quindi irricevibile, mentre la domanda

di effetto sospensivo diventa senza oggetto.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– avv.

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.