15.2016.8
Ricorso contro un’asta pubblica. Tardività delle censure (come la contestazione del valore di stima del fondo aggiudicato) rivolte contro le condizioni d’asta debitamente comunicate prima dell’asta
26 febbraio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.8
Lugano
26 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 1° febbraio 2016 da
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’asta pubblica delle particelle n. __________ e __________ RFD
di __________ di spettanza del ricorrente eseguita il 20 gennaio 2016 nell’esecuzione
n. __________ in realizzazione di pegno immobiliare promossa nei suoi confronti
da
PI 1,
(c/o RA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 luglio 2013 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano in realizzazione del pegno gravante le particelle n__________ e __________ RFD di __________, la banca PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'506'656.85
oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2013, dedotto un acconto di fr. 4'026.05
del 4 giugno 2013.
Fatti
B. In
adempimento della domanda di realizzazione presentata dall’escutente il 13
gennaio 2015, l’UE ha pubblicato l’avviso d’incanto delle particelle in
questione il 2 ottobre 2015, che menziona un valore di stima ufficiale
complessivo di fr. 990'397.– per la particella n. __________ e di fr. 187'334.–
per la particella n. __________, e un valore di stima peritale stabilito in
rispettivamente fr. 3'891'000.– e fr. 566'000.–. RI 1 non ha ritirato
la raccomandata contenente la comunicazione dell’asta, motivo per cui l’UE
gliel’ha rimandata con invio semplice (posta A). Il 26 ottobre 2015 l’UE ha
trasmesso all’escusso una copia dell’elenco oneri, che riporta gli stessi
valori di stima già indicati nell’avviso d’incanto. All’asta pubblica del 20
gennaio 2016 l’UE ha aggiudicato entrambi i fondi alla stessa procedente per fr. 2'833'000.–.
C. Con ricorso del 1° febbraio 2016, RI 1
chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
dell’asta del 20 gennaio 2016 e una sua nuova fissazione solo dopo l’esperimento
di un’altra stima peritale dei fondi. Il 3 febbraio 2016 l’UE ha comunicato di
non opporsi alla concessione dell’effetto sospensivo. Stante l’esito del
giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato alla controparte e all’UE
per osservazioni (v. art. 9 cpv. 2 LPR).
Considerato
in diritto: 1. Secondo l’art. 17 cpv. 2 LEF i ricorsi contro l’operato degli organi
di esecuzione forzata devono essere interposti all’autorità di vigilanza
cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci
giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia dell’atto impugnato. Dandosi
il caso di un’aggiudicazione, il termine di ricorso decorre dal momento in cui
il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i
motivi d’impugnazione (art. 132a cpv. 2 LEF, applicabile alla
realizzazione di fondi per il rinvio dell’art. 142a LEF). Pertanto, per
tutti gli interessati cui l’asta è stata comunicata nel senso dell’art. 156
cpv. 1 LEF, il termine di ricorso inizia a decorrere, in linea di massima, dal
giorno successivo all’incanto, a meno che l’irregolarità si sia verificata
ulteriormente (DTF 70 III 11-12; 71 III 115; sentenza della CEF 15.2010.94/101
del 24 settembre 2010 consid. 4 con rinvii). Interposto l’ultimo giorno utile,
Considerandi
il 1° febbraio 2016, contro l’asta tenutasi il 20 gennaio, in concreto
il ricorso sarebbe dunque ricevibile se vertesse specificatamente sulle
operazioni d’asta.
2.
Sennonché
RI 1 contesta in realtà non l’asta in sé bensì le condizioni d’asta, e più
precisamente il valore di stima dei fondi aggiudicati. Orbene, sono da
considerare tardive le censure presentate dopo l’asta qualora siano dirette non
contro l’aggiudicazione in sé o contro atti preparatori della stessa che non
erano stati comunicati prima dell’asta, bensì contro atti esecutivi di cui il
ricorrente aveva avuto conoscenza in precedenza (sentenza della CEF 15.2010.94/101
già citata, consid. 4, con un rinvio alla sentenza 15.2003.192 dell’8 gennaio
2004). Che i valori di stima in questione fossero noti al ricorrente prima dell’asta
è indubbio, avendo egli ritirato già il 17
novembre 2015 la copia dell’elenco oneri (estratto track
& trace n. __________). Il ricorso,
in definitiva, si rivela così tardivo e quindi irricevibile, mentre la domanda
di effetto sospensivo diventa senza oggetto.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv.
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.