15.2016.80
Ricorso contro il conteggio delle spese relative all’aggiudicazione di un immobile nell’ambito di un fallimento, emesso da un ufficio dei fallimenti incaricato in via rogatoria di procedere alla vendi
25 ottobre 2016Italiano7 min
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Incarto n.
15.2016.80
Lugano
25 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 27 maggio 2016 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
o meglio contro lo scritto del 19 maggio 2016 con cui quest’ultimo ha posto a
carico della ricorrente le spese riferite all’aggiudicazione del fondo
realizzato nell’ambito della liquidazione in via di fallimento della
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nella
liquidazione in via di fallimento dell’PI 1, con rogatoria del 23 dicembre 2015
il Konkursamt di Zugo ha incaricato l’Ufficio dei fallimenti (UF) di
Lugano di realizzare ai pubblici incanti la particella n. __________ RFD di __________.
Per quanto attiene in particolare alle spese di amministrazione e
realizzazione, il Konkursamt di Zugo ha chiesto all’UF, nell’ipotesi di
un eventuale pagamento del prezzo d’aggiudicazione mediante assunzione di
debito o compensazione, di esigere il versamento a contanti di un importo
sufficiente a coprire le spese di amministrazione e di realizzazione di entrambi
gli uffici, precisando di pretendere per sé fr. 15'000.– a tale titolo,
segnatamente per i diritti di pegno legali (“Bei allfälliger Bezahlung des Steigerungspreises durch Schuldübernahme
oder Verrechnung ist ein genügend grosser Betrag in bar einzufordern, damit die
Verwaltungs- und Verwertungskosten beider Ämter gedeckt werden können. Das Konkursamt Zug beansprucht einen Betrag
von CHF 15'000.00 (Verwaltungs- und Verwertungskosten, gesetzliches Pfandrecht
etc.)”).
Fatti
B. Dando seguito alla rogatoria, il 26 aprile
2016 l’UF ha aggiudicato il fondo per fr. 76'000.– alla RI 1, la quale ha
pagato il prezzo d’aggiudicazione mediante compensazione del suo credito di
fr. 158'877.77 garantito da una cartella ipotecaria gravante l’immobile
per fr. 160'000.–. Come previsto dalle condizioni d’incanto, seduta stante
l’aggiudicataria ha consegnato all’organo dei fallimenti due assegni
rispettivamente di fr. 18'000.– in acconto e garanzia del prezzo di
aggiudicazione e fr. 2'000.– in acconto e garanzia delle spese di trapasso
della proprietà.
C. Con
scritto del 19 maggio 2016 l’Ufficio ha invitato la RI 1 a versare
fr. 6'457.55 a saldo del prezzo di aggiudicazione e delle relative spese,
dopo deduzione degli acconti. In sintesi, l’organo dei fallimenti ha
determinato il saldo sulla base del seguente computo:
Spese di trapasso fr. 1'109.30
Imposta immobiliare comunale 2015 fr. 61.70
TUI
(importo provvisorio) fr. 3'000.00
Spese Konkursamt di Zugo fr. 15'000.00
Spese UF Lugano fr. 5'142.70
Credito
del Comune di __________ garantito da ipoteca legale fr. 2'143.25
Totale fr. 26'457.55
Acconti - fr. 20'000.00
Saldo
a favore dell’UF fr. 6'457.55
D. Mediante
ricorso del 27 maggio 2016 la RI 1 si aggrava contro il predetto conteggio,
chiedendo che sia stralciata la posta di fr. 15'000.– relativa alle spese
del Konkursamt di Zugo e che venga di conseguenza allestito un nuovo
calcolo, dal quale risulti un importo a favore della banca di
fr. 8'542.45. Con osservazioni del 9 settembre 2016 l’Ufficio si rimette invece
al giudizio della Camera, sostenendo comunque che il gravame si avvera essere
di dubbia ricevibilità.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 20 maggio 2016, sotto questo profilo il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente contesta la somma di fr. 15'000.– menzionata nel conteggio impugnato,
sostenendo che in base all’art. 262 cpv. 2 LEF, alle condizioni d’asta e
all’elenco oneri sono prelevabili unicamente le spese d’inventario, di
amministrazione e di realizzazione del pegno, che – a sua detta – nel caso di
specie ammontano a fr. 6'252.–. Osserva altresì che il Konkursamt di
Zugo non ha apportato alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie
pretese. Da parte sua, l’UF si limita a indicare di non opporsi di principio al
riconoscimento delle spese dell’ufficio rogante.
2.1 Giusta l’art. 262 cpv. 2 LEF, sulla somma ricavata dagli oggetti
costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d’inventario, di
Considerandi
amministrazione e di realizzazione del pegno. In caso di vendita all’asta di
fondi costituiti in pegno, è quindi necessario che nelle condizioni d’incanto
sia richiesto il pagamento a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione
delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo
reddito, e delle spese di realizzazione (cfr. art. 46 cpv. 1 del Regolamento
del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS
281.
]).
2.2
Nel
caso in rassegna, le condizioni d’incanto menzionano effettivamente l’obbligo
per l’aggiudicatario di pagare a contanti, mediante computazione sul prezzo
d’aggiudicazione, le spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte
dal suo reddito, e le spese di realizzazione (v. punto 7b delle condizioni
d’incanto). Ora, si evince dalla lettera d’incarico in via rogatoria del Konkursamt
di Zugo che l’importo di fr. 15'000.– contestato dalla ricorrente fa
proprio riferimento alle spese di amministrazione e di realizzazione vantate da
tale ufficio (sopra ad A). Sulla base di tali indicazioni, l’UF ha dunque agito
correttamente laddove nel conteggio impugnato ha incluso anche l’importo preteso
dal Konkursamt di Zugo. Ciò posto, la somma in questione dev’essere
prelevata sul ricavo della vendita del bene costituito in pegno (art. 262 cpv.
2.
LEF), a prescindere dal fatto che l’aggiudicataria sia al tempo stesso
creditrice pignoratizia. Quest’ultima va invero trattata alla stessa stregua
di qualsiasi altro deliberatario estraneo alla procedura, che avrebbe dovuto
pagare a contanti il prezzo d’aggiudicazione. In entrambi i casi, le spese di
amministrazione e di realizzazione sono a ben vedere prelevate dal ricavo
dell’incanto e non addossate all’aggiudicatario in quanto tale (sentenza del Tribunale
federale 7B.73/2005 del 12 agosto 2005, consid. 3). Da questo punto di vista,
l’operato dell’Ufficio non presta il fianco a critiche e il ricorso risulta
quindi infondato.
2.3
Per quanto attiene invece alle
contestazioni inerenti alla giustificazione e/o all’entità delle spese di
fr. 15'000.– del Konkursamt di Zugo, il ricorso si rivela
irricevibile, siccome diretto contro una decisione di un ufficio che non
sottostà alla giurisdizione di questa Camera. L’UF si è invero limitato a dar
seguito, conformemente alla legge, alle istruzioni dell’ufficio rogante. Ad
ogni modo, quale creditrice, la ricorrente avrà l’opportunità di contestare la
spesa in questione presso la competente autorità di vigilanza del Canton Zugo, mediante impugnazione dello
stato di riparto (o meglio del conto finale, art. 261 e 262 cpv. 2 LEF), atto
che naturalmente non spetta all’UF di emettere, ma al Konkursamt di
Zugo.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.