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Decisione

15.2016.80

Ricorso contro il conteggio delle spese relative all’aggiudicazione di un immobile nell’ambito di un fallimento, emesso da un ufficio dei fallimenti incaricato in via rogatoria di procedere alla vendi

25 ottobre 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dando seguito alla rogatoria, il 26 aprile

2016 l’UF ha aggiudicato il fondo per fr. 76'000.– alla RI 1, la quale ha

pagato il prezzo d’aggiudicazione mediante compensazione del suo credito di

fr. 158'877.77 garantito da una cartella ipotecaria gravante l’immobile

per fr. 160'000.–. Come previsto dalle condizioni d’incanto, seduta stante

l’aggiudicataria ha consegnato al­l’organo dei fallimenti due assegni

rispettivamente di fr. 18'000.– in acconto e garanzia del prezzo di

aggiudicazione e fr. 2'000.– in acconto e garanzia delle spese di trapasso

della proprietà.

C. Con

scritto del 19 maggio 2016 l’Ufficio ha invitato la RI 1 a versare

fr. 6'457.55 a saldo del prezzo di aggiudicazione e delle relative spese,

dopo deduzione degli acconti. In sintesi, l’organo dei fallimenti ha

determinato il saldo sulla base del seguente computo:

Spese di trapasso fr. 1'109.30

Imposta immobiliare comunale 2015 fr. 61.70

TUI

(importo provvisorio) fr. 3'000.00

Spese Konkursamt di Zugo fr. 15'000.00

Spese UF Lugano fr. 5'142.70

Credito

del Comune di __________ garantito da ipoteca legale fr. 2'143.25

Totale fr. 26'457.55

Acconti - fr. 20'000.00

Saldo

a favore dell’UF fr. 6'457.55

D. Mediante

ricorso del 27 maggio 2016 la RI 1 si aggrava contro il predetto conteggio,

chiedendo che sia stralciata la posta di fr. 15'000.– relativa alle spese

del Konkursamt di Zugo e che venga di conseguenza allestito un nuovo

calcolo, dal quale risulti un importo a favore della banca di

fr. 8'542.45. Con osservazioni del 9 settembre 2016 l’Ufficio si rimette invece

al giudizio della Camera, sostenendo comunque che il gravame si avvera essere

di dubbia ricevibilità.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 20 maggio 2016, sotto questo profilo il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente contesta la somma di fr. 15'000.– menzionata nel conteggio impugnato,

sostenendo che in base all’art. 262 cpv. 2 LEF, alle condizioni d’asta e

all’elenco oneri sono prelevabili unicamente le spese d’inventario, di

amministrazione e di realizzazione del pegno, che – a sua detta – nel caso di

specie ammontano a fr. 6'252.–. Osserva altresì che il Konkursamt di

Zugo non ha apportato alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie

pretese. Da parte sua, l’UF si limita a indicare di non opporsi di principio al

riconoscimento delle spese dell’ufficio rogante.

2.1 Giusta l’art. 262 cpv. 2 LEF, sulla somma ricavata dagli oggetti

costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d’inventario, di

Considerandi

amministrazione e di realizzazione del pegno. In caso di vendita all’asta di

fondi costituiti in pegno, è quindi necessario che nelle condizioni d’incanto

sia richiesto il pagamento a contanti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione

delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo

reddito, e delle spese di realizzazione (cfr. art. 46 cpv. 1 del Regolamento

del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS

281.

]).

2.2

Nel

caso in rassegna, le condizioni d’incanto menzionano effettivamente l’obbligo

per l’aggiudicatario di pagare a contanti, mediante computazione sul prezzo

d’aggiudicazione, le spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte

dal suo reddito, e le spese di realizzazione (v. punto 7b delle condizioni

d’incanto). Ora, si evince dalla lettera d’incarico in via rogatoria del Konkursamt

di Zugo che l’importo di fr. 15'000.– contestato dalla ricorrente fa

proprio riferimento alle spese di amministrazione e di realizzazione vantate da

tale ufficio (sopra ad A). Sulla base di tali indicazioni, l’UF ha dunque agito

correttamente laddove nel conteggio impugnato ha incluso anche l’importo preteso

dal Konkursamt di Zugo. Ciò posto, la somma in questione de­v’essere

prelevata sul ricavo della vendita del bene costituito in pegno (art. 262 cpv.

2.

LEF), a prescindere dal fatto che l’ag­­giudicataria sia al tempo stesso

creditrice pignoratizia. Quest’ul­­tima va invero trattata alla stessa stregua

di qualsiasi altro deliberatario estraneo alla procedura, che avrebbe dovuto

pagare a contanti il prezzo d’aggiudicazione. In entrambi i casi, le spese di

amministrazione e di realizzazione sono a ben vedere prelevate dal ricavo

dell’incanto e non addossate all’aggiudicatario in quanto tale (sentenza del Tribunale

federale 7B.73/2005 del 12 agosto 2005, consid. 3). Da questo punto di vista,

l’operato del­l’Ufficio non presta il fianco a critiche e il ricorso risulta

quindi infondato.

2.3

Per quanto attiene invece alle

contestazioni inerenti alla giustificazione e/o all’entità delle spese di

fr. 15'000.– del Konkursamt di Zugo, il ricorso si rivela

irricevibile, siccome diretto contro una decisione di un ufficio che non

sottostà alla giurisdizione di questa Camera. L’UF si è invero limitato a dar

seguito, conformemente alla legge, alle istruzioni dell’ufficio rogante. Ad

ogni modo, quale creditrice, la ricorrente avrà l’opportunità di contestare la

spesa in questione presso la competente autorità di vigilanza del Canton Zugo, mediante impugnazione dello

stato di riparto (o meglio del conto finale, art. 261 e 262 cpv. 2 LEF), atto

che naturalmente non spetta all’UF di emettere, ma al Konkursamt di

Zugo.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.