15.2016.81
Minimo di esistenza. Spese di locazione
11 gennaio 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.81
Lugano
11 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 22 agosto 2016 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento eseguito il 23
giugno 2016 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ promosse nei confronti
del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dalla Direzione del Circondario Lugano, Sezione antifrode
doganale, Lugano, e dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(entrambi rappr. dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 3, __________
(rappr. da __________, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi appena citati emessi dall’CO 1, la Confederazione
Svizzera, lo Stato del Canton Ticino e il Comune di PI 3 procedono contro RI 1
per l’incasso dei propri crediti.
Fatti
B. Il 23 giugno 2016 l’UE ha
determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente
computo:
Redditi (del debitore)
AVS
fr.
2'340.00
Basilese Vita
Cassa Pens. La Basilese
fr.
fr.
1'597.00
1'203.00
Totale
fr.
5'140.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'400.00
Assicurazione malattia
fr.
745.00
Spese moglie
fr.
150.00
Trasferte (med.)
fr.
180.00
Spese mediche
fr.
381.00
Totale
fr.
4'556.00
C. Con
ricorso del 22 agosto 2016, RI 1 chiede gli vengano riconosciute nella determinazione
del minimo vitale spese di locazione per fr. 1'880.– mensili, comprensivo
di spese accessorie.
D. Con
osservazioni 14 settembre 2016 l’UE si è opposto al ricorso, mentre la Confederazione
Svizzera ha rinunciato a esprimersi e gli altri creditori sono rimasti silenti.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 10 agosto 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. Il
ricorrente si duole che nella determinazione del minimo vitale, a
fronte di un canone di locazione effettivo di fr. 1'880.– mensili,
comprensivi di fr. 180.– per le spese accessorie, l’UE ha riconosciuto
solo fr. 1'400.–, spese accessorie comprese, con la precisazione che di
tale importo sarebbe stato tenuto conto dopo il termine di disdetta del contratto
di locazione in essere. L’Ufficio – si lamenta il ricorrente – non ha però
motivato tale riduzione e non ha indicato quali sono i canoni di locazione
usuali applicati nella zona in cui egli è domiciliato. A suo parere già solo
Considerandi
per questo motivo il verbale di pignoramento andrebbe annullato.
3.1
Nelle
sue osservazioni l’Ufficio evidenzia di aver già valutato la problematica nell’ambito
di un precedente pignoramento e in quel contesto di aver comunicato al
ricorrente, mediante invio raccomandato dell’8 maggio 2015, che avrebbe riconosciuto
un canone di locazione di fr. 1'400.– mensili, più consono alle sue reali
possibilità economiche, trascorso il primo termine utile di disdetta, ossia il
30.
novembre 2015. Esso ritiene quindi di aver agito correttamente, avendo
motivato la decisione di riduzione delle spese abitative riconosciute nel
minimo esistenziale già un anno prima del pignoramento in esame.
3.2
Nel determinare
il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per
un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle
circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le
spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II
527.
consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF
15.2013.58
del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo del canone va messo in
relazione con il reddito dell’escusso (DTF
104.
III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Il debitore
non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto
a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III 12
consid. 2 e 4; sentenza della CEF
15.2014.25
del 22 giugno 2014 consid. 4.1). La
decurtazione del quantum, però, può di regola essere operante solo nel
rispetto dei termini contrattuali (DTF
128.
III 337 consid. 3/b; 119 III 73 consid. 3/c; punto II/1.1 della Tabella), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 528 consid. 3) o che
l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di
reddito era in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.; sentenza della CEF
15.2014.72
del 16 settembre 2014 consid. 5).
3.3
Nel
caso di specie, nell’ambito di un precedente pignoramento a quello in esame l’UE
aveva ricordato all’escusso con provvedimento 8 maggio 2015 l’imperativo
categorico per lui di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata
alle sue necessità e possibilità e gli aveva accordato fino alla scadenza del
termine di disdetta contrattuale, il 30 novembre 2015, per la ricerca di un
nuovo appartamento più consono alle sue reali possibilità economiche,
avvertendolo che fino a tale data sarebbe stato considerato nel suo minimo
esistenziale l’effettivo canone di locazione di fr. 1'700.– più le spese
di riscaldamento di fr. 180.– mensili, mentre successivamente, in
particolare in caso di futuri pignoramenti, gli sarebbe stato riconosciuto un
importo complessivo di fr. 1'400.– al massimo.
a) Il
ricorrente non pretende di avere impugnato tale decisione. Emessa in un’altra
procedura a un momento in cui il pignoramento in esame non era ancora stato
eseguito, essa tuttavia non può considerarsi definitiva ai fini della determinazione
dell’importo delle spese abitative computabili nel minimo esistenziale del ricorrente
ai fini del nuovo pignoramento. È però pacifico che RI 1 sapesse già dal maggio
del 2015 che l’UE riteneva il suo canone di locazione inadeguato alle sue
necessità e possibilità e da ridurre al massimo a fr. 1'400.– mensili.
Anche se la motivazione indicata nel provvedimento impugnato è imprecisa, dal
momento che non si riferisce alla decisione dell’8 maggio 2015, egli non può in
buona fede pretendere di non capire il motivo della riduzione.
b) Non
gli giova neppure invocare la carente indicazione dell’importo dei canoni di
locazione usuali applicati nella zona in cui egli è domiciliato. A parte il
fatto che già nel 2015 egli era stato reso attento al suo obbligo, secondo la
giurisprudenza, di ridurre al minimo le sue spese abitative, l’importo
massimo ritenuto dall’UE come adeguato alle sue necessità e
possibilità è stato chiaramente fissato in complessivi fr. 1'400.–
mensili. Che tale importo non rientri tra i canoni locativi conformi all’uso locale per un alloggio di fascia bassa per una
coppia, di cui l’escusso e la moglie devono accomodarsi vista la loro
situazione economica, spettava a lui dimostrare, documentando le ricerche fatte
e le risposte ottenute nel lasso di tempo di oltre un anno lasciatogli dall’UE
a tale scopo. Al riguardo egli neppure allega di avere cercato un altro
appartamento. Una semplice ricerca su internet permette del resto di constatare
l’esistenza di oggetti offerti in locazione nella regione compresa tra __________
e __________, anche di tre locali, per pigioni che non eccedono fr. 1'400.–
mensili. La decisione dell’UE non presta pertanto il fianco alla critica.
4.
Ricordato
che l’ente locato è situato a __________ e consta di 4½ locali per complessivi
93.
mq e di due posteggi, a mente del ricorrente appare evidente che un canone
di locazione di fr. 1'700.– mensili oltre a fr. 180.– di spese
accessorie non siano per nulla esagerati per la coppia ch’egli forma con la
moglie, considerato anche ch’egli soffre di disturbi nella zona lombo vertebrale
e necessita così di disporre di un ascensore per accedere agli spazi abitativi
e di un locale dove “effettuare
giornalmente della fisioterapia che si aggiunge a quella effettuata negli studi
fisioterapici”.
Sennonché
a sostegno delle sue affermazioni il ricorrente si accontenta di produrre un “Rapporto Fisioterapica” del 9 gennaio 2012, in cui il fisioterapista __________ comunica al
medico fiduciario dell’assicurazione Ökk che secondo lui RI 1 necessita di
almeno due sedute di fisioterapia a settimana. Il rapporto non accenna invece
alla necessità, tanto meno attuale, per l’escusso di disporre di un ascensore o
di una camera supplementare. E sia come sia, ancora una volta il ricorrente non
dimostra di avere cercato invano un appartamento di tre locali con ascensore
per meno di fr. 1'880.– mensili. Infondato, anche nelle sue domanda
subordinate, il ricorso va respinto.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e di conseguenza la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano spese né si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
–;
– Ufficio esazione e condoni,
Palazzo amministrativo 1,
Viale S. Franscini 6, Bellinzona;
– Direzione del Circondario
Lugano, Sezione antifrode doganale, Lugano;
–__________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.