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Decisione

15.2016.81

Minimo di esistenza. Spese di locazione

11 gennaio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 23 giugno 2016 l’UE ha

determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente

computo:

Redditi (del debitore)

AVS

fr.

2'340.00

Basilese Vita

Cassa Pens. La Basilese

fr.

fr.

1'597.00

1'203.00

Totale

fr.

5'140.00

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

1'400.00

Assicurazione malattia

fr.

745.00

Spese moglie

fr.

150.00

Trasferte (med.)

fr.

180.00

Spese mediche

fr.

381.00

Totale

fr.

4'556.00

C. Con

ricorso del 22 agosto 2016, RI 1 chiede gli vengano riconosciute nella determinazione

del minimo vitale spese di locazione per fr. 1'880.– mensili, comprensivo

di spese accessorie.

D. Con

osservazioni 14 settembre 2016 l’UE si è opposto al ricorso, mentre la Confederazione

Svizzera ha rinunciato a esprimersi e gli altri creditori sono rimasti silenti.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 10 agosto 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3. Il

ricorrente si duole che nella determinazione del minimo vitale, a

fronte di un canone di locazione effettivo di fr. 1'880.– mensili,

comprensivi di fr. 180.– per le spese accessorie, l’UE ha riconosciuto

solo fr. 1'400.–, spese accessorie comprese, con la precisazione che di

tale importo sarebbe stato tenuto conto dopo il termine di disdetta del contratto

di locazione in essere. L’Ufficio – si lamenta il ricorrente – non ha però

motivato tale riduzione e non ha indicato quali sono i canoni di locazione

usuali applicati nella zona in cui egli è domiciliato. A suo parere già solo

Considerandi

per questo motivo il verbale di pignoramento andrebbe annullato.

3.1

Nelle

sue osservazioni l’Ufficio evidenzia di aver già valutato la problematica nell’ambito

di un precedente pignoramento e in quel contesto di aver comunicato al

ricorrente, mediante invio raccomandato dell’8 maggio 2015, che avrebbe riconosciuto

un canone di locazione di fr. 1'400.– mensili, più consono alle sue reali

possibilità economiche, trascorso il primo termine utile di disdetta, ossia il

30.

novembre 2015. Esso ritiene quindi di aver agito correttamente, avendo

motivato la decisione di riduzione delle spese abitative riconosciute nel

minimo esistenziale già un anno prima del pignoramento in esame.

3.2

Nel determinare

il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per

un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle

circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le

spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II

527.

consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF

15.2013.58

del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo del canone va messo in

relazione con il reddito dell’e­­scusso (DTF

104.

III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Il debitore

non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio

corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto

a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua

eccessiva comodità (DTF 114 III 12

consid. 2 e 4; sentenza della CEF

15.2014.25

del 22 giugno 2014 consid. 4.1). La

decurtazione del quantum, però, può di regola essere operante solo nel

rispetto dei termini contrattuali (DTF

128.

III 337 consid. 3/b; 119 III 73 consid. 3/c; punto II/1.1 della Tabella), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 528 consid. 3) o che

l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di

reddito era in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.; sentenza della CEF

15.2014.72

del 16 settembre 2014 consid. 5).

3.3

Nel

caso di specie, nell’ambito di un precedente pignoramento a quello in esame l’UE

aveva ricordato all’escusso con provvedimento 8 maggio 2015 l’imperativo

categorico per lui di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata

alle sue necessità e possibilità e gli aveva accordato fino alla scadenza del

termine di disdetta contrattuale, il 30 novembre 2015, per la ricerca di un

nuovo appartamento più consono alle sue reali possibilità economiche,

avvertendolo che fino a tale data sarebbe stato considerato nel suo minimo

esistenziale l’effettivo canone di locazione di fr. 1'700.– più le spese

di riscaldamento di fr. 180.– mensili, mentre successivamente, in

particolare in caso di futuri pignoramenti, gli sarebbe stato riconosciuto un

importo complessivo di fr. 1'400.– al massimo.

a) Il

ricorrente non pretende di avere impugnato tale decisione. Emessa in un’altra

procedura a un momento in cui il pignoramento in esame non era ancora stato

eseguito, essa tuttavia non può considerarsi definitiva ai fini della determinazione

dell’im­­porto delle spese abitative computabili nel minimo esistenziale del ricorrente

ai fini del nuovo pignoramento. È però pacifico che RI 1 sapesse già dal maggio

del 2015 che l’UE riteneva il suo canone di locazione inadeguato alle sue

necessità e possibilità e da ridurre al massimo a fr. 1'400.– mensili.

Anche se la motivazione indicata nel provvedimento impugnato è imprecisa, dal

momento che non si riferisce alla decisione dell’8 maggio 2015, egli non può in

buona fede pretendere di non capire il motivo della riduzione.

b) Non

gli giova neppure invocare la carente indicazione dell’impor­­to dei canoni di

locazione usuali applicati nella zona in cui egli è domiciliato. A parte il

fatto che già nel 2015 egli era stato reso attento al suo obbligo, secondo la

giurisprudenza, di ridurre al minimo le sue spese abitative, l’importo

massimo ritenuto dall’UE come adeguato alle sue necessità e

possibilità è stato chiaramente fissato in complessivi fr. 1'400.–

mensili. Che tale importo non rientri tra i canoni locativi conformi all’uso locale per un alloggio di fascia bassa per una

coppia, di cui l’escusso e la moglie devono accomodarsi vista la loro

situazione economica, spettava a lui dimostrare, documentando le ricerche fatte

e le risposte ottenute nel lasso di tempo di oltre un anno lasciatogli dall’UE

a tale scopo. Al riguardo egli neppure allega di avere cercato un altro

appartamento. Una semplice ricerca su internet permette del resto di constatare

l’esistenza di oggetti offerti in locazione nella regione compresa tra __________

e __________, anche di tre locali, per pigioni che non eccedono fr. 1'400.–

mensili. La decisione dell’UE non presta pertanto il fianco alla critica.

4.

Ricordato

che l’ente locato è situato a __________ e consta di 4½ locali per complessivi

93.

mq e di due posteggi, a mente del ricorrente appare evidente che un canone

di locazione di fr. 1'700.– mensili oltre a fr. 180.– di spese

accessorie non siano per nulla esagerati per la coppia ch’egli forma con la

moglie, considerato anche ch’egli soffre di disturbi nella zona lombo vertebrale

e necessita così di disporre di un ascensore per accedere agli spazi abitativi

e di un locale dove “effettuare

giornalmente della fisioterapia che si aggiunge a quella effettuata negli studi

fisioterapici”.

Sennonché

a sostegno delle sue affermazioni il ricorrente si accontenta di produrre un “Rapporto Fisioterapica” del 9 gennaio 2012, in cui il fisioterapista __________ comunica al

medico fiduciario dell’assicurazione Ökk che secondo lui RI 1 necessita di

almeno due sedute di fisioterapia a settimana. Il rapporto non accenna invece

alla necessità, tanto meno attuale, per l’escusso di disporre di un ascensore o

di una camera supplementare. E sia come sia, ancora una volta il ricorrente non

dimostra di avere cercato invano un appartamento di tre locali con ascensore

per meno di fr. 1'880.– mensili. Infondato, anche nelle sue domanda

subordinate, il ricorso va respinto.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e di conseguenza la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano spese né si assegnano

indennità.

3. Notificazione a:

–;

– Ufficio esazione e condoni,

Palazzo amministrativo 1,

Viale S. Franscini 6, Bellinzona;

– Direzione del Circondario

Lugano, Sezione antifrode doganale, Lugano;

–__________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.