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Decisione

15.2016.83

Ricorso contro i verbali di sequestro. Carenze formali dell’atto di ricorso

28 settembre 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.83

Lugano

28 settembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 28 giugno 2016 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio di

esecuzione di Mendrisio, o meglio contro i sequestri n. __________ e __________ eseguiti nei confronti del

ricorrente a richiesta rispettivamente di

PI 1, , e

PI 2,

(entrambi rappresentati dall’RA 1, )

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che a domanda dello PI 2, con decreto del 27 maggio 2016 il Pretore

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha ordinato nei confronti di RI 1 il

sequestro del credito vantato da quest’ultimo verso la banca __________ in relazione

agli averi che vi aveva depositato, fino a concorrenza di complessivi fr. 39'150.15

oltre ad accessori;

che

su istanza della PI 1, altrettanto ha fatto il Giudice di pace del circolo di

Balerna il 3 giugno 2016, ordinando il sequestro del medesimo credito sino a

concorrenza di complessivi fr. 2'386.55 oltre ad accessori;

che

il 27 maggio e il 6 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha

proceduto all’esecuzione dei predetti sequestri;

che

venutone a conoscenza, con e-mail del 22 giugno 2016 e poi con scritto del 28

giugno 2016 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di liberare “i modesti averi colpiti da queste misure” e, in caso contrario, di voler considerare la sua lettera come un ricorso

giusta l’art. 17 LEF;

ch’egli

sostiene in sostanza che i sequestri sono nulli, poiché gli averi colpiti non

raggiungono il minimo di sussistenza stabilito in fr. 1'200.– al mese;

che

con scritto del 30 giugno 2016, inviato per e-mail, l’UE ha fissato al debitore

sequestrato un termine di dieci giorni giusta l’art. 7 cpv. 5 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) per rimediare alle carenze

formali del ricorso, rilevando che è stato inoltrato in una sola copia, senza

il provvedimento impugnato e privo di indicazione dell’indirizzo di domicilio;

che

l’Ufficio ha pure osservato che la somma di fr. 1'200.– menzionata da RI 1

“riguarda il minimo vitale

mensile, da tenere in considerazione in caso di pignoramento di un salario, ciò

che non è il caso nella presente fattispecie”;

che

l’11 luglio 2016 l’avv. PA 1, dichiarando di essere stato consultato dal

debitore sequestrato, ha chiesto all’UE di trasmettergli copia dei verbali di

sequestro, comunicando che RI 1 non li ha mai ricevuti e che intende inoltrare

ricorso;

che

in risposta allo scritto appena menzionato, mediante e-mail del 14 luglio 2016

Considerandi

l’Ufficio ha trasmesso all’avv. PA 1 i verbali richiesti;

che

con osservazioni del 20 settembre 2016 l’Ufficio ha postulato a questa Camera

di dichiarare irricevibile il ricorso, comunicando che né RI 1 né il suo

patrocinatore hanno rimediato alle carenze formali dello stesso entro il

termine impartito;

che

giusta l’art. 7 cpv. 1 LPR, l’atto di

ricorso deve essere presentato in forma scritta all’organo di esecuzione e

fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le

parti interessate più due (per l’organo e per l’autorità di vigilanza);

che

se mancano la firma di una parte, di un patrocinatore legittimato o la relativa

procura oppure le allegazioni e gli allegati prescritti o se gli atti sono

carenti nella documentazione o non redatti in lingua italiana, è fissato un termine

perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediarvi, con la

comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il

ricorso sarà dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);

che

nel caso in rassegna, il ricorrente ha effettivamente prodotto una sola copia

del ricorso, senza nemmeno aver allegato i provvedimenti impugnati (cfr. art.

7.

cpv. 4 LPR);

ch’egli

non ha rimediato alle carenze formali nel termine perentorio di 10 giorni

fissato dall’UE, né ha fornito qualsivoglia spiegazione al riguardo;

che

tantomeno il patrocinatore dell’insorgente ha posto rimedio ai vizi formali in

questione o presentato un eventuale nuovo atto di ricorso, come preavvisato nel

suo scritto dell’11 luglio 2016, sicché il gravame si rivela dunque

irricevibile;

che,

ad ogni modo, il ricorso appare infondato anche sotto il profilo della nullità,

siccome non emerge dagli atti che l’Ufficio abbia manifestamente leso il minimo

d’esistenza del debitore sequestrato e/o della sua famiglia, ponendoli in una

situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 30 consid. 2; Vonder Mühll in:

Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 66 ad art. 93 LEF), come pare sostenere il

ricorrente;

che

nel caso di specie l’UE non ha invero proceduto al sequestro dei redditi di RI

1, bensì degli averi depositati su un conto bancario intestato a quest’ultimo, i

quali al momento del sequestro ammontavano, secondo le dichiarazioni dell’insorgen­­te

stesso, a fr. 100.49;

che

a tal riguardo il ricorrente non specifica né comprova in che modo l’organo

esecutivo avrebbe manifestamente arrecato pregiudizio al minimo d’esistenza suo

e/o della sua famiglia;

che

difatti egli non ha discusso né contestato le argomentazioni che l’Ufficio ha evocato

nello scritto del 30 giugno 2016;

che

peraltro neppure si evince dagli atti che i provvedimenti impugnati violano

prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che

non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

–, , ;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.