15.2016.87
Segnalazione disciplinare; colloquio telefonico dell’Ufficiale con un’autorità inquirente estera; obbligo di denunciare sospetti di reato penale
27 gennaio 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.87
Lugano
27 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sulla segnalazione 26 settembre 2016 di
DE 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficiale dei fallimenti __________
PI 1,
nella procedura di
fallimento aperta nei confronti di
PI
2,
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con decisione del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto __________
ha decretato l’autofallimento di PI 1, ordinando all’Ufficio dei fallimenti
(UF) di __________ di procedere alla liquidazione in via fallimentare;
che con un ricorso del 10 dicembre 2015, la moglie del fallito, DE 1, insinuatasi nel fallimento per due crediti di fr. 10'122.30 e fr. 2'030'032.65
cedutile dalla PI 3, nonché per un credito proprio di fr. 1'883'753.55
fondato sulla propria responsabilità come coniuge del fallito per il pagamento
delle imposte, ha interposto ricorso a questa Camera contro l’operato dell’UF (rispettivamente dei suoi funzionari o di alcuni di essi, tra cui l’ufficiale) onde farne accertare la prevenzione e ottenerne la
ricusa così come l’annullamento di due istanze di conciliazione promosse dall’UF
nei confronti suoi e della figlia __________ per far
revocare le donazioni di fr. 200'000.– e di 105 quote societarie fattele
dal marito;
che
il ricorso è stato respinto con sentenza del 19 febbraio 2016 (inc. 15.2016.1),
contro cui DE 1 si è aggravata al Tribunale federale con un ricorso in materia
civile del 4 marzo 2016 (inc.5A_189/2916) tuttora pendente;
che
in seguito al ritiro delle insinuazioni della moglie del fallito, della PI 4, dello
studio legale __________ e della __________, nonché all’estinzione delle altre
da parte del fallito, con decisione del 16 novembre 2016 il Pretore aggiunto __________
ha revocato il fallimento di PI 2;
che
in precedenza, con la segnalazione del 26 settembre 2016 qui in esame, DE 1 aveva
chiesto l’adozione di una misura disciplinare giusta l’art. 14 LEF nei
confronti dell’Ufficiale dei fallimenti di __________, __________ PI 1;
che
la denunciante sostiene in sostanza che nel fallimento di PI 2 l’Ufficiale ha
consegnato dei documenti e fornito ripetutamente informazioni telefoniche al
Principato del Liechtenstein, nonostante tale Stato avesse omesso d’inoltrare
una formale domanda di assistenza giudiziaria e malgrado il 23 marzo 2016 il
Tribunale federale avesse conferito effetto sospensivo al ricorso che DE 1 ha
presentato contro la sentenza già citata con cui questa Camera aveva respinto la
richiesta tendente a ottenere la ricusa dell’UF;
che
con osservazioni del 17 ottobre 2016 l’Ufficiale si oppone alle accuse mosse contro
di lui, affermando di non aver mai trasmesso alcun documento in modo illecito
al Principato del Liechtenstein, né prima né dopo che il Tribunale federale ha
concesso effetto sospensivo al ricorso in tema di ricusa;
che – egli rileva in particolare – le
informazioni in possesso dell’autorità estera provengono probabilmente da __________
e __________, ovvero dai rappresentanti della società PI 5 con sede a __________ (FL), la quale si è occupata della liquidazione
di tre società con sede nel Liechtenstein (AC 1 in liq., PI 3 in liq. e PI 7 in
liq.) che l’UF aveva convenuto in giudizio, in nome e per conto della massa, dinanzi
alla Pretura di __________ mediante la promozione di varie procedure di conciliazione
tendenti a ottenere la revocazione (art. 285 segg. LEF) d’importanti donazioni
fatte da PI 2 ai figli, nonché la retrocessione di rimborsi e bonifici da lui
effettuati a favore delle predette società per oltre fr. 2'500'000.–;
che
l’Ufficiale ammette tuttavia di aver confermato al commissario della Landespolizei
del Principato del Liechtenstein, __________ B__________, in occasione di
un colloquio telefonico avuto il 30 maggio 2016, l’esistenza del procedimento
fallimentare aperto nei confronti di PI 2 e l’intenzione di sporgere denuncia
penale contro quest’ultimo per bancarotta fraudolenta e truffa, senza tuttavia
aver fornito alcuna informazione supplementare in merito al fallimento e al
contenuto dell’esposto penale;
che
per quanto attiene al colloquio telefonico cui allude l’Ufficiale, si evince
effettivamente dal rapporto della Landespolizei del Principato del
Liechtenstein del 9 giugno 2016 che __________ B__________ ha preso contatto
telefonico con l’UF il 30 maggio e il 2 giugno 2016 e che in tali occasioni l’Ufficiale
ha riferito di aver aperto una procedura fallimentare nei confronti di PI 2, di
aver preparato una denuncia penale contro lo stesso e di averla trasmessa in
seguito al Ministero pubblico del Cantone Ticino (v. doc. 2 allegato alla
denuncia, pag. 10);
che attraverso le predette
dichiarazioni rilasciate a un’autorità estera l’Ufficiale
non ha commesso alcuna violazione del segreto d’ufficio o della sovranità
nazionale svizzera, la notizia del fallimento di PI 2 essendo già nota alla Landespolizei
e comunque di pubblico dominio (siccome accessibile tramite il sito internet del Foglio ufficiale svizzero di
commercio), mentre il semplice fatto di comunicare la presentazione
in Ticino di una denuncia penale contro il fallito a un’autorità inquirente
estera che già era a conoscenza di sospetti di reati sul proprio territorio a
carico dello stesso non configura un atto indebito, specie perché una
collaborazione tra le autorità penali dei due paesi, poi a breve formalizzata
in una domanda di assistenza internazionale in materia penale (doc. 1), viste
le circostanze appurate dall’UF era indubbiamente nell’interesse dei creditori
del fallimento, tanto che non si può escludere che ciò abbia contributo
favorevolmente al felice esito della procedura fallimentare;
che
per quanto concerne le indicazioni figuranti nel noto rapporto di polizia inerenti
ai crediti insinuati nel fallimento di PI 2 e ad alcuni pagamenti e bonifici
bancari (v. doc. 2, pag. 3), risulta dalla documentazione agli atti che l’autorità
estera ha potuto ottenere tali informazioni nel quadro delle rogatorie che la
Pretura di __________ aveva trasmesso il 17 novembre 2015 proprio al Fürstliches
Landgericht di Vaduz al fine di notificare alla PI 5 le istanze di conciliazione
promosse dall’UF e i relativi allegati, tra cui la decisione di fallimento, la
graduatoria, la domanda 3 novembre 2014 rivolta dall’UF ai creditori di autorizzarlo
a promuovere azioni di revocazione nei confronti dei figli del fallito e di
società a lui vicine e alcuni estratti bancari (v. le tre istanze con i
relativi allegati comunicate in via rogatoria alla PI 5, plichi di doc. G, H e
Fatti
I acclusi alle osservazioni dell’Ufficiale);
che
ciò è del resto confortato dallo stesso rapporto di polizia, che fa riferimento
a un’e-mail del 12 maggio 2016 del Ministero pubblico del Principato del
Liechtenstein contentente i documenti della procedura di fallimento di PI 2 (v.
doc. 2, pag. 4);
che
le informazioni, contenute nel rapporto di polizia (doc. 2 pag. 3), relative a
pagamenti e prestazioni di PI 2 e di società a lui vicine, in particolare il
bonifico a favore della moglie, dopo l’apertura del fallimento, di fr. 2'422'741.–
dal conto della PI 7 presso la banca __________, sul quale confluivano i fondi
delle società di PI 2 e di DE 1, scaturiscono da due rapporti di analisi della Stabsstelle
Financial Intelligence Unit (FIU) – l’equivalente nel Liechtenstein dell’Ufficio
svizzero di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Money Laundering
Reporting Office Switzerland, MROS) – nell’ambito di una segnalazione per
sospetti di riciclaggio di denaro verosimilmente presentata dalla PI 5 (v. doc.
1 pag. 2 in alto e doc. 2 pag. 2 cpv. 3 e pag. 4);
che
tutta la documentazione in questione era quindi già in possesso dell’autorità
estera al momento in cui la Landespolizei ha contattato l’Ufficiale;
che,
infine, neppure può essere rimproverato all’Ufficiale di aver contravvenuto all’effetto
sospensivo concesso dal Tribunale federale al ricorso di DE 1 vertente sulla
sua ricusa, giacché la procedura di fallimento è rimasta ferma, l’Ufficiale essendosi
limitato a sporgere una denuncia penale, atto che di per sé non è specifico a
tale procedura e che, ad ogni modo, in presenza di indizi di reato, egli era
tenuto a presentare (art. 31a LORD, RL 2.5.4.1);
che
del resto la decisione di effetto sospensivo emanata dal Tribunale federale il
23 marzo 2016 ha sospeso unicamente la revoca dell’effetto sospensivo
provvisorio parziale concesso il 15 gennaio 2016 dal presidente di questa
Camera, contenuta nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, lasciando
intatta la facoltà per l’UF di procedere agli atti urgenti definiti all’art.
238 LEF, riservata nel decreto del 15 gennaio 2016, siccome il Tribunale
federale ha ritenuto che non si giustificava di adottare le altre misure
cautelari richieste dalla ricorrente;
che
alla luce delle considerazioni che precedono non sono dati gli estremi per
avviare una procedura disciplinare.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Non si dà luogo all’apertura di un procedimento disciplinare
nei confronti dell’Ufficiale dei fallimenti, __________ PI 1.
Considerandi
2.
Notificazione all’ .
Comunicazione all’ (limitatamente
al dispositivo).
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedio giuridico
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna (art. 72 e segg.
LTF), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF), con la
limitazione di cui all’art. 93 LTF.