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Decisione

15.2016.87

Segnalazione disciplinare; colloquio telefonico dell’Ufficiale con un’autorità inquirente estera; obbligo di denunciare sospetti di reato penale

27 gennaio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I acclusi alle osservazioni dell’Ufficiale);

che

ciò è del resto confortato dallo stesso rapporto di polizia, che fa riferimento

a un’e-mail del 12 maggio 2016 del Ministero pubblico del Principato del

Liechtenstein contentente i documenti della procedura di fallimento di PI 2 (v.

doc. 2, pag. 4);

che

le informazioni, contenute nel rapporto di polizia (doc. 2 pag. 3), relative a

pagamenti e prestazioni di PI 2 e di società a lui vicine, in particolare il

bonifico a favore della moglie, dopo l’apertura del fallimento, di fr. 2'422'741.–

dal conto della PI 7 presso la banca __________, sul quale confluivano i fondi

delle società di PI 2 e di DE 1, scaturiscono da due rapporti di analisi della Stabsstelle

Financial Intelligence Unit (FIU) – l’equivalente nel Liechtenstein dell’Ufficio

svizzero di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Money Laundering

Reporting Office Switzerland, MROS) – nel­l’ambito di una segnalazione per

sospetti di riciclaggio di denaro verosimilmente presentata dalla PI 5 (v. doc.

1 pag. 2 in alto e doc. 2 pag. 2 cpv. 3 e pag. 4);

che

tutta la documentazione in questione era quindi già in possesso dell’autorità

estera al momento in cui la Landespolizei ha contattato l’Ufficiale;

che,

infine, neppure può essere rimproverato all’Ufficiale di aver contravvenuto all’effetto

sospensivo concesso dal Tribunale federale al ricorso di DE 1 vertente sulla

sua ricusa, giacché la procedura di fallimento è rimasta ferma, l’Ufficiale essendosi

limitato a sporgere una denuncia penale, atto che di per sé non è specifico a

tale procedura e che, ad ogni modo, in presenza di indizi di reato, egli era

tenuto a presentare (art. 31a LORD, RL 2.5.4.1);

che

del resto la decisione di effetto sospensivo emanata dal Tribunale federale il

23 marzo 2016 ha sospeso unicamente la revoca dell’effetto sospensivo

provvisorio parziale concesso il 15 gennaio 2016 dal presidente di questa

Camera, contenuta nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, lasciando

intatta la facoltà per l’UF di procedere agli atti urgenti definiti all’art.

238 LEF, riservata nel decreto del 15 gennaio 2016, siccome il Tribunale

federale ha ritenuto che non si giustificava di adottare le altre misure

cautelari richieste dalla ricorrente;

che

alla luce delle considerazioni che precedono non sono dati gli estremi per

avviare una procedura disciplinare.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Non si dà luogo all’apertura di un procedimento disciplinare

nei confronti dell’Ufficiale dei fallimenti, __________ PI 1.

Considerandi

2.

Notificazione all’ .

Comunicazione all’ (limitatamente

al dispositivo).

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedio giuridico

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna (art. 72 e segg.

LTF), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF), con la

limitazione di cui all’art. 93 LTF.