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Decisione

15.2016.89

Avviso di pignoramento. Annullamento in seguito a riconsiderazione. Deposito del precetto esecutivo nella buca lettere. Notifica invalida. Tempestività dell’opposizione. Ferie esecutive estive

30 dicembre 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dando

seguito alla predetta domanda, il 4 aprile 2016 l’Ufficio ha emesso il precetto

esecutivo n. __________ e, per errore, anche un secondo precetto n. __________,

poi annullato d’ufficio. Rimasto senza esito l’iniziale tentativo di notifica in via postale, l’ufficio ha incaricato la

polizia comunale di notificare i precetti esecutivi, i quali gli sono stati

ritornati con la menzione della loro

notifica al destinatario il 20 aprile 2016 senza opposizione, pur essendo anche

spuntata l’opzione “Non ritirato”

nella rubrica “Impossibile procedere alla notificazione”.

C. Su

richiesta dei procedenti di proseguire l’esecuzione, il 21 luglio 2016 l’organo

esecutivo ha emesso l’avviso di pignoramento per il 20 gennaio 2016 (recte:

2017).

D. Ricevuto l’avviso appena

menzionato, l’8 agosto 2016 PI 1 ha

comunicato all’UE di aver trovato i precetti esecutivi solo al suo ritorno a __________

nel luglio 2016, controllando “verso fine mese” la posta prelevata dalla sua buca lettera. Egli ha

precisato di essersi dovuto trattenere in Italia per diversi mesi e che la polizia

comunale, non trovandolo il 20 aprile 2016 e non sapendo della sua permanenza

in Italia, gli aveva lasciato gli atti in questione in buca lettera, come da

lui chiesto in occasione della notifica di un precedente precetto esecutivo.

Egli

ha pure affermato che non pagherà mai nulla ai procedenti, contestando in modo

deciso la fondatezza del credito posto in esecuzione.

E. Il

12 agosto 2016 l’assistente __________ della Polizia comunale ha comunicato

all’UE di aver depositato i precetti esecutivi nella buca delle lettere di PI 1

come da sua autorizzazione rilasciata al sergente __________ “per atti precedenti”,

confermata al suo assistente pure “verbalmente durante

un colloquio telefonico tenuto qualche settimana fa”.

F. Avvalendosi della facoltà

di riconsiderare il proprio provvedimento sulla scorta dell’art. 17 cpv. 4 LEF,

il 16 agosto 2016 l’UE ha annullato

la notifica del precetto esecutivo n.

__________ e l’avviso di

pignoramento del 21 luglio 2016, ritornando ai procedenti un duplicato del precetto

in questione sul quale è stata annotata l’op­­posizione dell’escussa con la

data del 12 agosto 2016.

G. Con

ricorso del 29 agosto 2016 RI 1 e RI 2 si aggravano contro la decisione appena

citata, chiedendo a questa Camera di annullarla e di ripristinare l’avviso di pignoramento

del 21 luglio 2016.

H. PI

1 non ha presentato osservazioni, mentre il 27 settembre 2016 l’UE ha chiesto

che il ricorso sia respinto.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 16 agosto 2016 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

I

ricorrenti evidenziano che, come si evince dallo scritto dell’assi­­stente

della Polizia comunale __________, __________, è stato lo stesso escusso ad

autorizzare la Polizia a depositare gli atti esecutivi a lui destinati nella

buca delle lettere presso il suo domicilio. Egli non può ora pretendere d’invalidare

la notifica del precetto effettuata secondo le indicazioni da lui fornite. D’altron­­de,

aggiungono i ricorrenti, l’escusso per sua stessa ammissione ha preso

conoscenza del precetto esecutivo nel corso del mese di luglio, sicché l’opposizione,

annotata sul precetto esecutivo solo il 12 agosto 2016, è comunque tardiva.

3.

L’agente incaricato di notificare un precetto esecutivo (ufficiale,

impiegato dell’ufficio oppure funzionario postale, comunale o di polizia) è

tenuto a consegnare l’atto aperto al suo destinatario nonché ad attestare su

ambedue gli originali l’avvenuta notifica (art. 72 cpv. 2 LEF; Angst in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 64 LEF; Wüthrich/Schoch in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 11 ad art.

72.

LEF). Ne consegue che il deposito del precetto esecutivo

nella cassetta delle lettere dell’escusso o nella sua casella postale non

costituisce una valida notifica ai sensi degli art. 64 e 72 LEF (DTF 117 III 7 segg.; sentenze della CEF 15.2015.33/38 del 26 maggio 2015, consid. 5.1, 15.2008.50 del 7

luglio 2008, consid. 6; 15.2004.136 del 19 ottobre 2004, consid. 2). L’inidoneità della trasmissione per lettera o deposito vale a

prescindere dal fatto che l’escusso abbia preventivamente accettato tale modo

di comunicazione quale mezzo di

notifica per tutte le esecuzioni e comunicazioni connesse (sentenze della CEF 15.2015.33/38 del 26 maggio 2015,

consid. 5.1, 15.2003.86

dell’11 luglio 2003; sentenza 27 novembre 1990 del­l’Autorità di vigilanza di

Basilea-Città, in BlSchK 1991, pag. 94; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 14 ad art. 72 LEF). Qualora il precetto esecutivo sia

comunque giunto all’escus­­so ancorché in

un modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal

momento in cui egli ne ha avuta effettiva conoscenza (DTF 128 III 104, consid. 2, 120 III 116,

consid. 3b; 110 III 11, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; già citate sentenze della CEF

15.2015

/38 del 26 maggio 2015, consid. 5.1, 15.2008.50, consid. 7 e

15.2004

, consid. 2, nonché sentenza 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c).

3.1

Nel caso di specie, di conseguenza, a

prescindere dall’accordo verbale cui si riferisce l’assistente della Polizia Comunale

__________, il deposito del precetto esecutivo nella buca delle lettere dell’escusso

non costituisce valida notifica nel senso del­l’art. 72 LEF. Non essendo l’UE in

grado di dimostrare, come invece gli compete (sentenze della CEF 15.2015.33/38 del 26 mag­gio

2015, consid. 5.2, 15.2004.136 del 19

ottobre 2004, consid. 3, e 15.2003.86

dell’11 luglio 2003) quando PI 1 ha effettivamente preso conoscenza del

contenuto del precetto esecutivo, si deve ritenere che ciò è avvenuto nel

periodo da lui indicato, ovvero alla fine del mese di luglio 2016 durante le ferie esecutive estive, che si estendono dal 15 luglio al 31

luglio (art. 56 n. 2 LEF). Risulta così applicabile l’art. 56 LEF, di modo che

il termine per interporre opposizione è cominciato a decorrere soltanto il

primo giorno dopo la fine delle ferie, ossia il 2 agosto 2016 (il 1° agosto

essendo festivo, cfr. art. 142 cpv. 3 CPC). Esso scadeva quindi il 12 agosto

2016.

3.2

Ora,

con scritto dell’8 agosto 2016 PI 1 ha affermato

che non pagherà mai nulla ai procedenti, contestando “fermamente” la

fondatezza del credito posto in esecuzione. Considerato che l’opposizione al precetto esecutivo non soggiace a

particolari esigenze di forma, atteso che è sufficiente che dalla dichiarazione

dell’escusso risulti la sua volontà d’interporre opposizione (Bessenich

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 27 ad art. 74 LEF,

con rif.; Gilliéron, op. cit., n.

55.

ad art. 74 e n. 20 ad art. 76; sentenza della CEF 15.2011.36 del 20 maggio

2011.

consid. 2), nel caso concreto emerge chiaramente la volontà di PI 1 di opporsi

al precetto esecutivo. Allo stesso non

è ragionevolmente e oggettivamente possibile dare altro significato, motivo per cui PI 1 risulta avere interposto tempestiva

opposizione.

4.

Poiché l’esecuzione è stata sospesa dall’opposizione

interposta, come visto, in modo valido dall’escusso (art. 78 cpv. 1 LEF), l’UE

di Lugano ha correttamente registrato l’opposizione

e annullato l’avviso di pignoramento con

il provvedimento di riconsiderazione impugnato. Di modo che si giustifica la

reiezione del ricorso di RI 1.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.