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Decisione

15.2016.9

Ricorso contro la notificazione edittale del precetto esecutivo. Sospensione dell’esecuzione,

26 aprile 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

osservazioni del 4 aprile 2016 l’UE postula la reiezione del ricorso. L’PI 1 e

la PI 2 sono invece rimasti silenti.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

avvenuta il 2 febbraio 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2. La

ricorrente sostiene che l’Ufficio non le ha mai notificato il precetto

esecutivo dell’PI 1 per le vie e modalità ordinarie, ma che lo ha invece

pubblicato direttamente sul FUC “a

tradimento” e con ogni probabilità anche “dolosamente” per

danneggiarla. Essa rileva al riguardo che i documenti che l’UE le ha mostrato a

sostegno dei tentativi di notifica del precetto, quando si è recata presso gli

sportelli dell’ufficio il 29 gennaio 2016, si riferiscono al precetto della PI

2, ciò che – a suo parere – dimostra che il precetto fatto spiccare su richiesta

dell’PI 1 le è stato intimato per la prima volta soltanto il 29 gennaio 2016.

Alla luce di tali circostanze, l’insorgente chiede di voler accettare la sua

opposizione avvenuta immediatamente dopo aver preso conoscenza del precetto in

questione. Per le medesime ragioni, essa chiede pure di accettare l’opposi­­zione

al precetto della PI 2.

Da

parte sua, l’UE ritiene che la procedura adottata per la notifica del precetto

esecutivo della PI 2 sia perfettamente corretta, giacché ha proceduto alla sua

pubblicazione dopo aver tentato di intimarlo dapprima per posta, poi mediante

l’intervento della polizia comunale e infine presso i propri sportelli. Per

quanto attiene invece al precetto dell’PI 1, l’organo esecutivo rileva che,

avendo già diffidato la debitrice nella precedente esecuzione, per semplicità

le ha trasmesso direttamente la diffida a presentarsi presso gli sportelli e ha

pubblicato l’atto quasi due mesi dopo, concedendo quindi alla debitrice tutto

il tempo necessario per ritirare il precetto. L’Ufficio osserva infine che

negli scorsi anni i numerosi precetti esecutivi emessi a carico della

ricorrente sono quasi sempre stati notificati tramite la polizia o la

cancelleria dell’UE, sicché la debitrice ha sempre corso il rischio,

sottraendosi alla notifica, che i precetti venissero pubblicati.

2.1 L’art.

66 cpv. 4 LEF permette di procedere in determinati casi alla notificazione

degli atti esecutivi mediante pubblicazione giusta l’art. 35 LEF. La

notificazione edittale è tuttavia la soluzione estrema (DTF 136 III 573 consid.

5; 112 III 6 consid. 4; sentenza della CEF 15.2015.6 del 13 aprile

2015, consid. 2.1). È in particolare possibile procedervi quando il debitore

persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). Tale

fattispecie presuppone in primo luogo ripetuti tentativi infruttuosi di

consegnare l’atto al debitore o a una persona autorizzata, ovvero che l’ufficio

di esecuzione abbia tentato senza successo di notificare l’atto esecutivo

attraverso tutte le modalità previste, per le persone fisiche, dall’art. 64

LEF, segnatamente facendo ricorso all’ausilio della polizia (cpv. 2 LEF). In

secondo luogo, presuppone che il debitore si sottragga intenzionalmente alla

notifica, circostanza che impone all’ufficio di assicurarsi che i tentativi

infruttuosi non siano dovuti semplicemente a caso fortuito o a negligenza (sentenza del Tribunale federale

5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid. 5.1.2 e

riferimenti citati). In altri termini, salvo che il comportamento passato del

debitore non giustifichi il ricorso immediato all’ausilio della polizia, un

doppio tentativo infruttuoso di notifica secondo le modalità previste dalla

legge (dapprima mediante i funzionari dell’ufficio o la posta [art. 72 cpv. 1

LEF] e in seguito attraverso l’intervento della polizia o dei funzionari comunali

[art. 64 cpv. 2 LEF]) è la condizione minima per far capo in seguito alla

notificazione in via edittale (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 66 ad art. 66 LEF).

2.2 Nel

caso di specie, occorre rilevare anzitutto che per quanto con­cerne

Considerandi

l’esecuzione promossa dalla PI 2, la ricorrente non motiva la propria domanda

intesa a far accettare l’opposizione – che peraltro neppure ha interposto,

visto che l’e-mail del 1° febbraio 2016 fa riferimento unicamente all’altra

esecuzione in esame –, ma si limita a rinviare genericamente alle

argomentazioni sollevate in merito al precetto esecutivo fatto spiccare su

richiesta dell’PI 1. Già per tale ragione, il ricorso si rivela irricevibile

sotto questo profilo. Ad ogni modo, anche nel merito nulla può essere

rimproverato all’UE al riguardo. Si evince invero dagli atti ch’esso ha

pubblicato il precetto soltanto dopo aver tentato a più riprese d’intimarlo

secondo le modalità ordinarie previste dalla legge, ovvero mediante invio

postale raccomandato (il 3 luglio 2015), attraverso l’intervento della polizia

(il 1° ottobre 2015, doc. C2) e infine mediante scritto (del 21

ottobre 2015) con cui ha invitato l’escussa a ritirare l’atto presso gli

sportelli (doc. C1).

2.3

Altrettanto

non può dirsi invece per la notifica del precetto esecutivo dell’PI 1. In tal

evenienza, l’UE si è limitato a un unico tentativo per posta raccomandata prima

di pubblicare l’at­­to. La diffida a ritirare il precetto presso gli sportelli,

cui l’Ufficio fa cenno nelle osservazioni al ricorso, non è invero presente

agli atti, malgrado sia registrata negli eventi del suo sistema informatico.

Secondo gli accertamenti effettuati da questa Camera, l’UE fa in realtà

riferimento allo scritto del 21 ottobre 2015 (doc. C1), che tuttavia

riguarda unicamente il precetto esecutivo della PI 2. Sulla sola base di tale

comunicazione, la debitrice non poteva evidentemente aspettarsi che l’organo esecutivo

dovesse consegnarle anche il secondo precetto. Ne consegue che, non avendo

fatto uso di tutte le modalità prescritte dall’art. 64 LEF per notificare

l’atto prima di procedere alla sua pubblicazione, l’UE non ha agito

conformemente alla legge e la notifica edittale risulta così irregolare. Non

porta a diversa conclusione nemmeno la circostanza secondo cui negli anni

scorsi l’Ufficio sia dovuto ricorrere alla polizia o alla propria cancelleria

per consegnare all’escussa i precetti esecutivi emessi a suo carico. Ciò

avrebbe potuto giustificare tutt’al più di rinunciare a un primo tentativo per

posta e d’incaricare immediatamente la polizia di notificare il precetto (sopra

consid. 2.1 i.f.), non invece di far capo alla pubblicazione dopo il

solo tentativo postale. La notifica edittale del precetto esecutivo dell’PI 1 essendo

pertanto inefficace, la sua notifica è da reputare avvenuta solo il 29 gennaio

2016.

quando la ricorrente si è recata presso gli sportelli dell’UE, sicché la

sua opposizione interposta con e-mail del 1° febbraio 2016 (doc. A accluso al

ricorso) è senz’altro tempestivo e, in parziale accoglimento del ricorso,

dev’essere registrata con la data del 1° febbraio 2016 nei registri dell’UE.

3.

L’insorgente

postula altresì la concessione di una moratoria, ovvero della sospensione delle

esecuzioni a suo carico fino alla definizione del procedimento penale pendente

nei suoi confronti, subordinatamente fino al 31 marzo 2016, indicando di aver

già sottoposto tale richiesta all’Ufficiale, il quale però l’ha respinta con

scritto del 3 febbraio 2016 (doc. F). Tale domanda non può tuttavia trovare

miglior sorte dinanzi a questa Camera, ritenuto che la mera pendenza di un

procedimento penale aperto nei confronti dell’escussa non costituisce un motivo

di sospensione delle esecuzioni giusta gli artt. 57 a 62 LEF.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di registrare

l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ nel proprio sistema

informatico con la data del 1° febbraio 2016.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.