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Decisione

15.2016.91

Ricorso contro il rifiuto di sospendere le esecuzioni e l’emissione di avvisi di pignoramento. Domanda di ricusa del presidente della CEF. Accertamento di nullità di un precetto esecutivo

29 novembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

12 settembre 2016, l’UE ha emesso 44 nuovi avvisi di pignoramento nei confronti di RI 1.

C. Il

14 settembre 2016 l’UE ha respinto la richiesta di spostamento del pignoramento

inoltrata da RI 1 il 30 agosto 2016, ricordando che i pignoramenti, ordinati da

questa Camera, erano già stati rinviati al 31 agosto 2016 proprio su richiesta

dell’escus­­sa, e le ha impartito un termine di 5 giorni per presentarsi ai

suoi sportelli onde procedere al pignoramento, avvertendola che trascorso infruttuoso

questo termine il pignoramento sarebbe stato eseguito d’ufficio senza nuovo avviso.

D. Con

il ricorso in esame, del 26 settembre 2016, RI 1 impugna sia i 44 nuovi avvisi

di pignoramento sia la decisione negativa del 14 settembre e postula, previa

concessione dell’effetto sospensivo da parte del presidente della Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) e sua successiva ricusa, in via principale di

sospendere le esecuzioni “fino

alla definizione del procedimento penale a suo carico, ovvero fino all’esito

dei ricorsi avanti il TF”, e in via subordinata di

accogliere l’istanza di posticipazione del pignoramento alla fine del mese di

ottobre del 2016.

Considerato

in diritto: 1. Per quanto attiene anzitutto alla domanda di

ricusa, la ricorrente censura la carenza d’indipendenza del presidente della

Camera, giudice Jaques, principalmente per “motivi oggettivi, strutturali e legali legati appunto

al sistema di selezione della magistratura che in Ticino e strettamente legata

la potere politico che infatti nomina i propri magistrati”, sistema che “prevede

la lottizzazione dei magistrati in base al peso dei partiti politici” e una durata del mandato di 10 anni “che non garantisce l’inamovibilità dei giudici, che

è invece il corollario della loro indipendenza”.

1.1 In

una causa in cui la ricorrente aveva chiesto la ricusa sia del presidente della

Camera sia successivamente dell’intera II Corte di diritto civile del Tribunale

federale, tale Corte ha già avuto modo di precisare che una domanda di ricusa

fondata su un motivo generico che, se ammesso, porterebbe all’esclusione di un

intero tribunale è inammissibile, poiché i motivi di ricusa devono essere

specificati per ogni singola persona della quale è chiesta la ricusa (sentenza

del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016 consid. 1.2 e 3). Non risulta del resto dalla giurisprudenza

europea né svizzera che l’attribuzione per legge della nomina dei giudici al

potere legislativo per mandati di dieci anni sia in sé contraria all’art. 6 n.

1 della Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,

RS 0.101) o all’art. 30 cpv. 1 Cost.,

l’indipendenza dei magistrati essendo garantita dall’art. 73 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (v. Auer/Malinverni/Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3a ed. 2013, n. 1244 e i

riferimenti in nota 259; Meyer-Ladewig,

EMRK, Handkommentar, 3a ed. 2011,

n. 67-69 ad art. 6 CEDU). La domanda di ricusa in esame, ormai

ricorrentemente proposta con la stessa motivazione in quasi tutti gli allegati

processuali di RI 1, è di conseguenza inammissibile.

1.2 RI

1 invoca anche “manifestazioni

soggettive e specifiche di prevenzione” del giudice

Jaques nei suoi confronti, insite a suo dire nelle sentenze da lui emanate, “praticamente tutte e sempre in favore dei

nemici ed avversati” di lei. Ora, nella decisione

appena citata il Tribunale federale ha ricordato che pure questo genere di motivazione

è inammissibile (consid. 1.1).

Essendo

la domanda di ricusa integralmente irricevibile, nulla osta all’esame di merito

del ricorso da parte della Camera nella sua composizione ordinaria.

Considerandi

2.

"Nel merito" la ricorrente si limita a richiamare la sua "notoria situazione di persecuzione e di

olocausto ad personam

promosso e sponsorizzato dai noti nemici dove da 7 anni h[a] la vita bloccata oltre

alla professione e i conti tutti" e a motivare la

necessità di proroga del pignoramento con il "concomitante processo penale fissato la settimana 3-12

ottobre 2016". La ricorrente, tuttavia, non si

confronta con la motivazione con cui l’UE ha respinto la sua domanda di

posticipazione, ovvero che la data del 31 agosto 2016 era stata proposta da

lei. La censura si avvera dunque irricevibile. Sarebbe comunque infondata

poiché la ricorrente non spiega per quale motivo essa non avrebbe potuto

presentarsi agli sportelli del­l’UE prima o dopo l’udienza in Pretura fissata

lo stesso 31 agosto 2016 oppure entro il termine di 5 giorni supplementare impartitole

nella decisione impugnata o anche successivamente. Relativamente all’ennesima

domanda di sospendere le esecuzioni “fino alla definizione del procedimento penale

a suo carico, ovvero fino all’esito dei ricorsi avanti il TF”, ci si può limitare a rinviare alla motivazione di precedenti decisioni

relative alla medesima questione (sentenze della CEF 15.2016.49 del 30 giugno

2016.

consid. 3; 15.2016.34 del 24 giugno 2016; 15.2016.9 del 26 aprile 2016

consid. 3; 15.2015.94 del 26 aprile 2016; 15.2015.55 del 17 agosto 2015). Come

già ricordato nella prima sentenza citata, il quesito della pignorabilità del

conto presso __________ verrà esaminato quando la ricorrente si presenterà all’UE

(art. 91 cpv. 1 LEF).

3.

La

ricorrente rimprovera infine alla Camera una denegata e ritardata giustizia per

non avere statuito sulle sue memorie del 26 aprile e del 31 agosto 2016 (recte:

2015).

3.1

Per

quanto attiene al primo atto valgano le seguenti considerazioni.

a) Con

scritto del 4 maggio 2015, il presidente della Camera ha informato RI 1 che non

sarebbe stato dato alcun seguito alle sue osservazioni del 26 aprile 2015

formulate nella causa di rigetto dell’opposizione SO.2015.1524 della Pretura di

Lugano, Sezione 5, precisando, relativamente alla seconda conclusione di tali osservazioni

(pag. 14), che fra le competenze della CEF non rientra quella di procedere

civilmente, amministrativamente o penalmente nei confronti di un avvocato o di

altra persona, il cui comportamento è qualificato come illecito da una parte a

una procedura giudiziaria. RI

1.

non ha reagito a tale risposta. Non sussiste di conseguenza alcuna denegata o

ritardata giustizia.

b) Con

il ricorso del 26 settembre 2016, tuttavia, RI 1 precisa che la sua domanda di

accertamento della nullità del precetto esecutivo n. __________ per falsità era

– ed è tuttora – rivolta alla CEF. Al punto 2 della motivazione del suo

allegato del 26 aprile 2015, la ricorrente chiedeva in effetti alla Camera di

accertare la nullità di quel precetto esecutivo, la cui data d’emissione

sarebbe stata falsificata dall’avv. __________ con la verosimile complicità dei

funzionari dell’UE di Lugano mediante retrodatazione al 2 gennaio 2015 onde salvaguardare

il termine di convalida dell’inventario a tutela del diritto di ritenzione

della sua cliente, eseguito il 3 dicembre 2014. A unico supporto delle sue

allegazioni, la ricorrente invoca il fatto che il precetto in questione le è

stato notificato solo il 12 marzo 2015, dopo essere stato ritornato dalla posta

al mittente, dove sarebbe rimasto in giacenza fino a quella data. Risulta però

dalle sue stesse allegazioni che è solita a non ritirare i precetti esecutivi

in posta ma ad andare a ritirarli allo sportello dell’UE. Si espone così a

ritardi nella consegna. Ciò che si è puntualmente verificato nel caso specifico,

siccome a fronte del tentativo infruttuoso di notifica postale del precetto

spedito il 22 dicembre 2014, l’UE ha dovuto ricorrere all’interven­­to della

polizia cantonale il 16 gennaio 2015. In assenza di qualsiasi indizio serio di

falsificazione di un atto che la ricorrente nep­pure ha allegato ai suoi

ricorsi, non sussiste alcun motivo manifesto di nullità del precetto esecutivo

né di adozione delle misure istruttorie richieste.

3.2

Quanto

al ricorso del 31 agosto 2015, basta ricordare che è stato

respinto dal vicepresidente della Camera con sentenza del 9 settembre 2016

(inc. 15.2015.76) e che il ricorso in materia civile proposto da RI 1 al

Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con decisione 5A_720/2016

del 6 ottobre 2016.

4.

Il

giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto

sospensivo e la notifica dei ricorsi alle parti interessate dopo emendamento

delle espressioni sconvenienti nel senso dell’art. 7 cpv. 6 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione

e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2). Vista la situazione esecutiva della ricorrente

si prescinde anche dall’infliggerle una multa disciplinare e dal porre a suo

carico le spese della procedura nel senso dell’art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF.

RI 1 è in ogni caso avvertita che futuri ricorsi contenenti domande di ricusa o

di sospensione delle esecuzioni dirette nei suoi confronti fondati sui medesimi

motivi fatti valere in questa sede saranno rinviati al mittente senz’altra

formalità come viziati da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva

(art. 132 cpv. 3 CPC per analogia).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di ricusa del presidente della Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello è inammissibile.

2.

Il

ricorso del 26 aprile 2015 è respinto.

3.

Il

ricorso del 26 settembre 2016 è inammissibile.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione all’avv.

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.