15.2016.91
Ricorso contro il rifiuto di sospendere le esecuzioni e l’emissione di avvisi di pignoramento. Domanda di ricusa del presidente della CEF. Accertamento di nullità di un precetto esecutivo
29 novembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.91
Lugano
29 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui
ricorsi 26 aprile 2015 e 26 settembre 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il rifiuto di sospendere o di rinviare l’esecuzione del
pignoramento fissato per il 31 agosto 2016, i 44 avvisi di pignoramento emessi
il 12 settembre 2016 nei confronti della ricorrente a favore del gruppo n. __________
(es. __________ ecc.) e avverso le “non decisioni” della Camera in merito a due
ricorsi della ricorrente del 26 aprile e del 31 agosto 2015;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di 44 esecuzioni dirette nei suoi confronti, il 30 agosto
2016 RI 1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano di spostare il pignoramento
previsto il giorno successivo a una data posteriore alla settimana del 3
ottobre 2016, facendo valere, da una parte, di dover presenziare l’indomani a
un’udienza presso la Pretura di Lugano, e dall’altra di necessitare di quella
proroga per ottenere lo sblocco dei suoi beni e conti per sistemare tutte le
sue pendenze.
Fatti
B. Il
12 settembre 2016, l’UE ha emesso 44 nuovi avvisi di pignoramento nei confronti di RI 1.
C. Il
14 settembre 2016 l’UE ha respinto la richiesta di spostamento del pignoramento
inoltrata da RI 1 il 30 agosto 2016, ricordando che i pignoramenti, ordinati da
questa Camera, erano già stati rinviati al 31 agosto 2016 proprio su richiesta
dell’escussa, e le ha impartito un termine di 5 giorni per presentarsi ai
suoi sportelli onde procedere al pignoramento, avvertendola che trascorso infruttuoso
questo termine il pignoramento sarebbe stato eseguito d’ufficio senza nuovo avviso.
D. Con
il ricorso in esame, del 26 settembre 2016, RI 1 impugna sia i 44 nuovi avvisi
di pignoramento sia la decisione negativa del 14 settembre e postula, previa
concessione dell’effetto sospensivo da parte del presidente della Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) e sua successiva ricusa, in via principale di
sospendere le esecuzioni “fino
alla definizione del procedimento penale a suo carico, ovvero fino all’esito
dei ricorsi avanti il TF”, e in via subordinata di
accogliere l’istanza di posticipazione del pignoramento alla fine del mese di
ottobre del 2016.
Considerato
in diritto: 1. Per quanto attiene anzitutto alla domanda di
ricusa, la ricorrente censura la carenza d’indipendenza del presidente della
Camera, giudice Jaques, principalmente per “motivi oggettivi, strutturali e legali legati appunto
al sistema di selezione della magistratura che in Ticino e strettamente legata
la potere politico che infatti nomina i propri magistrati”, sistema che “prevede
la lottizzazione dei magistrati in base al peso dei partiti politici” e una durata del mandato di 10 anni “che non garantisce l’inamovibilità dei giudici, che
è invece il corollario della loro indipendenza”.
1.1 In
una causa in cui la ricorrente aveva chiesto la ricusa sia del presidente della
Camera sia successivamente dell’intera II Corte di diritto civile del Tribunale
federale, tale Corte ha già avuto modo di precisare che una domanda di ricusa
fondata su un motivo generico che, se ammesso, porterebbe all’esclusione di un
intero tribunale è inammissibile, poiché i motivi di ricusa devono essere
specificati per ogni singola persona della quale è chiesta la ricusa (sentenza
del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016 consid. 1.2 e 3). Non risulta del resto dalla giurisprudenza
europea né svizzera che l’attribuzione per legge della nomina dei giudici al
potere legislativo per mandati di dieci anni sia in sé contraria all’art. 6 n.
1 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101) o all’art. 30 cpv. 1 Cost.,
l’indipendenza dei magistrati essendo garantita dall’art. 73 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (v. Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3a ed. 2013, n. 1244 e i
riferimenti in nota 259; Meyer-Ladewig,
EMRK, Handkommentar, 3a ed. 2011,
n. 67-69 ad art. 6 CEDU). La domanda di ricusa in esame, ormai
ricorrentemente proposta con la stessa motivazione in quasi tutti gli allegati
processuali di RI 1, è di conseguenza inammissibile.
1.2 RI
1 invoca anche “manifestazioni
soggettive e specifiche di prevenzione” del giudice
Jaques nei suoi confronti, insite a suo dire nelle sentenze da lui emanate, “praticamente tutte e sempre in favore dei
nemici ed avversati” di lei. Ora, nella decisione
appena citata il Tribunale federale ha ricordato che pure questo genere di motivazione
è inammissibile (consid. 1.1).
Essendo
la domanda di ricusa integralmente irricevibile, nulla osta all’esame di merito
del ricorso da parte della Camera nella sua composizione ordinaria.
Considerandi
2.
"Nel merito" la ricorrente si limita a richiamare la sua "notoria situazione di persecuzione e di
olocausto ad personam
promosso e sponsorizzato dai noti nemici dove da 7 anni h[a] la vita bloccata oltre
alla professione e i conti tutti" e a motivare la
necessità di proroga del pignoramento con il "concomitante processo penale fissato la settimana 3-12
ottobre 2016". La ricorrente, tuttavia, non si
confronta con la motivazione con cui l’UE ha respinto la sua domanda di
posticipazione, ovvero che la data del 31 agosto 2016 era stata proposta da
lei. La censura si avvera dunque irricevibile. Sarebbe comunque infondata
poiché la ricorrente non spiega per quale motivo essa non avrebbe potuto
presentarsi agli sportelli dell’UE prima o dopo l’udienza in Pretura fissata
lo stesso 31 agosto 2016 oppure entro il termine di 5 giorni supplementare impartitole
nella decisione impugnata o anche successivamente. Relativamente all’ennesima
domanda di sospendere le esecuzioni “fino alla definizione del procedimento penale
a suo carico, ovvero fino all’esito dei ricorsi avanti il TF”, ci si può limitare a rinviare alla motivazione di precedenti decisioni
relative alla medesima questione (sentenze della CEF 15.2016.49 del 30 giugno
2016.
consid. 3; 15.2016.34 del 24 giugno 2016; 15.2016.9 del 26 aprile 2016
consid. 3; 15.2015.94 del 26 aprile 2016; 15.2015.55 del 17 agosto 2015). Come
già ricordato nella prima sentenza citata, il quesito della pignorabilità del
conto presso __________ verrà esaminato quando la ricorrente si presenterà all’UE
(art. 91 cpv. 1 LEF).
3.
La
ricorrente rimprovera infine alla Camera una denegata e ritardata giustizia per
non avere statuito sulle sue memorie del 26 aprile e del 31 agosto 2016 (recte:
2015).
3.1
Per
quanto attiene al primo atto valgano le seguenti considerazioni.
a) Con
scritto del 4 maggio 2015, il presidente della Camera ha informato RI 1 che non
sarebbe stato dato alcun seguito alle sue osservazioni del 26 aprile 2015
formulate nella causa di rigetto dell’opposizione SO.2015.1524 della Pretura di
Lugano, Sezione 5, precisando, relativamente alla seconda conclusione di tali osservazioni
(pag. 14), che fra le competenze della CEF non rientra quella di procedere
civilmente, amministrativamente o penalmente nei confronti di un avvocato o di
altra persona, il cui comportamento è qualificato come illecito da una parte a
una procedura giudiziaria. RI
1.
non ha reagito a tale risposta. Non sussiste di conseguenza alcuna denegata o
ritardata giustizia.
b) Con
il ricorso del 26 settembre 2016, tuttavia, RI 1 precisa che la sua domanda di
accertamento della nullità del precetto esecutivo n. __________ per falsità era
– ed è tuttora – rivolta alla CEF. Al punto 2 della motivazione del suo
allegato del 26 aprile 2015, la ricorrente chiedeva in effetti alla Camera di
accertare la nullità di quel precetto esecutivo, la cui data d’emissione
sarebbe stata falsificata dall’avv. __________ con la verosimile complicità dei
funzionari dell’UE di Lugano mediante retrodatazione al 2 gennaio 2015 onde salvaguardare
il termine di convalida dell’inventario a tutela del diritto di ritenzione
della sua cliente, eseguito il 3 dicembre 2014. A unico supporto delle sue
allegazioni, la ricorrente invoca il fatto che il precetto in questione le è
stato notificato solo il 12 marzo 2015, dopo essere stato ritornato dalla posta
al mittente, dove sarebbe rimasto in giacenza fino a quella data. Risulta però
dalle sue stesse allegazioni che è solita a non ritirare i precetti esecutivi
in posta ma ad andare a ritirarli allo sportello dell’UE. Si espone così a
ritardi nella consegna. Ciò che si è puntualmente verificato nel caso specifico,
siccome a fronte del tentativo infruttuoso di notifica postale del precetto
spedito il 22 dicembre 2014, l’UE ha dovuto ricorrere all’intervento della
polizia cantonale il 16 gennaio 2015. In assenza di qualsiasi indizio serio di
falsificazione di un atto che la ricorrente neppure ha allegato ai suoi
ricorsi, non sussiste alcun motivo manifesto di nullità del precetto esecutivo
né di adozione delle misure istruttorie richieste.
3.2
Quanto
al ricorso del 31 agosto 2015, basta ricordare che è stato
respinto dal vicepresidente della Camera con sentenza del 9 settembre 2016
(inc. 15.2015.76) e che il ricorso in materia civile proposto da RI 1 al
Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con decisione 5A_720/2016
del 6 ottobre 2016.
4.
Il
giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto
sospensivo e la notifica dei ricorsi alle parti interessate dopo emendamento
delle espressioni sconvenienti nel senso dell’art. 7 cpv. 6 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione
e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2). Vista la situazione esecutiva della ricorrente
si prescinde anche dall’infliggerle una multa disciplinare e dal porre a suo
carico le spese della procedura nel senso dell’art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF.
RI 1 è in ogni caso avvertita che futuri ricorsi contenenti domande di ricusa o
di sospensione delle esecuzioni dirette nei suoi confronti fondati sui medesimi
motivi fatti valere in questa sede saranno rinviati al mittente senz’altra
formalità come viziati da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva
(art. 132 cpv. 3 CPC per analogia).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusa del presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello è inammissibile.
2.
Il
ricorso del 26 aprile 2015 è respinto.
3.
Il
ricorso del 26 settembre 2016 è inammissibile.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione all’avv.
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.