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Decisione

15.2016.92

Ricorso contro decisione di peritare fondo da realizzare all'asta pubblica

13 gennaio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i creditori procedenti presentato le domande di vendita, il

19 settembre 2016 l’UE ha assegnato all’arch. __________

T__________ il mandato tendente all’esecuzione di una perizia estimativa della

nota particella.

D. Con

ricorso del 29 settembre 2016, RI 1 ha chiesto di annullare il mandato

conferito all’arch. T__________ e di determinare in fr. 1'800'000.– il

valore della particella. Con decreto del 4 ottobre 2016 il presidente della

Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo.

E. Con

osservazioni del 21 ottobre 2016 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera,

pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 19 settembre dall’Ufficio di esecuzione di Biasca,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. A

sostegno del ricorso RI 1 argomenta che il 18 giugno 2012, su incarico dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni, l’arch. __________ C__________ ha redatto una

perizia sulla particella n. __________ RFD di __________, che ne ha stabilito

in fr. 2'101'880.– il valore reale e in fr. 1'800'000.– il valore

venale. Il ricorrente pretende che l’UE è a conoscenza di questa perizia,

motivo per il quale egli considera che la decisione d’incaricare un architetto

per eseguire una nuova stima è un atto superfluo che viola il principio di proporzionalità.

3. Con

osservazioni del 21 ottobre 2016 l’UE evidenzia di aver conferito il mandato

per l’allestimento del referto peritale senza sapere dell’esistenza di una

perizia datata 18 giugno 2012. In ogni caso, visto il tempo trascorso dal suo

allestimento, a mente dell’ufficio si giustifica l’acquisizione di un nuovo

referto, ritenute le forti oscillazioni dei prezzi intervenute negli ultimi cinque

anni sul mercato immobiliare.

4. Per l’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli

oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorre, da periti. Il ricorso a un

perito rientra nel potere di apprezzamento dell’organo esecutivo (Foëx, in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 10 ad art. 97 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band

I, 1997, n. 8 e 9 ad art. 97 LEF) ed è in

particolare indicato quando la stima di un oggetto richiede conoscenze speciali

che l’Ufficio non possiede (DTF 93 III 20; Foëx,

op. cit., n. 14 ad art. 97). Ciò vale anche per la (seconda) stima imposta

dalla legge per i fondi prima della messa all’asta (art. 140 cpv. 3 e 156 cpv.

1 LEF).

5. Nel

caso di specie il 18 giugno 2012 l’arch. __________ C__________, funzionario

dell’Ufficio cantonale di stima, ha peritato la particella n. __________ RFD di

__________ assegnandole un valore di stima reale di fr. 2'101'880.–, un

valore di reddito di fr. 1'701'493.– e un valore venale di fr. 1'800'000.–.

Il problema è che la perizia risale a oltre quattro anni fa e persegue uno

scopo che non è esattamente quello per cui l’UE ha ordinato la nuova perizia,

giacché il valore venale stimato dall’arch. C__________ è “il prezzo

di vendita che si può ottenere normalmente in una libera contrattazione di

compravendita” (doc. C pag. 9) e non in un’asta

pubblica. Qualora l’Ufficio, come in concreto, abbia elementi per ritenere che

la stima non sia più idonea visto il lungo tempo trascorso dalla precedente

stima (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 176 ad art. 140) e le forti oscillazioni dei prezzi intervenute

nel frattempo sul mercato immobiliare, rientra nel suo

potere di apprezzamento decidere di ordinarne una nuova tendente ad accertare il valore di stima attuale determinante, ossia quello

riferito al prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all’asta

eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine (sentenza della CEF 15.2005.47

del 2 giugno 2005 consid. 3; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 97 LEF, con rif.).

Ricordato

che il quadriennio è proprio la durata del ciclo d’osser­vazione dell’evoluzione dei fattori influenti sulla stima

ufficiale (art. 24 del regolamento della

Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, RL 10.2.9.1.1) e che

secondo il decreto esecutivo concernente l’aggiornamento intermedio dei valori

di stima ufficiale sulla sostanza immobiliare sul territorio del Cantone Ticino

le stime ufficiali nel Comune di __________ (polo D fascia 3) saranno aumentate

del 19.99% (Bollettino ufficiale delle leggi 25/2016 pag. 264) a partire del 1°

gennaio 2017, non si può considerare che l’UE abbia trasceso il proprio potere

d’apprezza­mento nell’adottare la decisione impugnata, che appare proporzionata

alle circostanze concrete del caso in esame, non solo perché è idonea a

raggiungere lo scopo informativo posto a fondamento degli art. 140 cpv. 3 e 156

cpv. 1 LEF ma è pure ragionevolmente necessaria in una situazione in cui sono

trascorsi oltre quattro anni da una precedente perizia eseguita in un contesto

diverso da quello di una procedura esecutiva. Il ricorso va di conseguenza respinto.

6. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.