15.2016.92
Ricorso contro decisione di peritare fondo da realizzare all'asta pubblica
13 gennaio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.92
Lugano
13 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 29 settembre 2016 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro l’assegnazione di un mandato tendente all’allestimento di
una perizia della particella n. __________ RFD di __________ del 19 settembre 2016 nelle esecuzioni
n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente
rispettivamente da
__________, __________
(rappr. dalla
Cassa comunale, __________)
__________, __________
procedure interessanti anche quale comproprietario in
ragione di un mezzo della medesima particella
__________, __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno
immobiliare emesso il 19 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di
Biasca, il Comune di __________ procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 1'369.55
oltre agli interessi del 5% dal 14 novembre 2015 per contributi di costruzione
inerenti il mappale n. __________ RFD di __________ di proprietà, di cui l’escusso
è comproprietario per un mezzo. Egli non ha interposto opposizione.
B. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso sempre dall’UE
di Biasca il successivo 11 dicembre 2015, __________ procede contro RI 1 per l’incasso
di fr. 3'078.15 oltre agli interessi del 5% dal 30 luglio 2015. Non avendo
egli interposto opposizione al precetto, il 16 agosto 2016 l’UE ha dato seguito
alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione pignorando la quota di
comproprietà A di un mezzo spettante all’escusso sulla particella n. __________
RFD di __________.
C. Avendo
Fatti
i creditori procedenti presentato le domande di vendita, il
19 settembre 2016 l’UE ha assegnato all’arch. __________
T__________ il mandato tendente all’esecuzione di una perizia estimativa della
nota particella.
D. Con
ricorso del 29 settembre 2016, RI 1 ha chiesto di annullare il mandato
conferito all’arch. T__________ e di determinare in fr. 1'800'000.– il
valore della particella. Con decreto del 4 ottobre 2016 il presidente della
Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo.
E. Con
osservazioni del 21 ottobre 2016 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera,
pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 19 settembre dall’Ufficio di esecuzione di Biasca,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. A
sostegno del ricorso RI 1 argomenta che il 18 giugno 2012, su incarico dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni, l’arch. __________ C__________ ha redatto una
perizia sulla particella n. __________ RFD di __________, che ne ha stabilito
in fr. 2'101'880.– il valore reale e in fr. 1'800'000.– il valore
venale. Il ricorrente pretende che l’UE è a conoscenza di questa perizia,
motivo per il quale egli considera che la decisione d’incaricare un architetto
per eseguire una nuova stima è un atto superfluo che viola il principio di proporzionalità.
3. Con
osservazioni del 21 ottobre 2016 l’UE evidenzia di aver conferito il mandato
per l’allestimento del referto peritale senza sapere dell’esistenza di una
perizia datata 18 giugno 2012. In ogni caso, visto il tempo trascorso dal suo
allestimento, a mente dell’ufficio si giustifica l’acquisizione di un nuovo
referto, ritenute le forti oscillazioni dei prezzi intervenute negli ultimi cinque
anni sul mercato immobiliare.
4. Per l’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli
oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorre, da periti. Il ricorso a un
perito rientra nel potere di apprezzamento dell’organo esecutivo (Foëx, in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 10 ad art. 97 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band
I, 1997, n. 8 e 9 ad art. 97 LEF) ed è in
particolare indicato quando la stima di un oggetto richiede conoscenze speciali
che l’Ufficio non possiede (DTF 93 III 20; Foëx,
op. cit., n. 14 ad art. 97). Ciò vale anche per la (seconda) stima imposta
dalla legge per i fondi prima della messa all’asta (art. 140 cpv. 3 e 156 cpv.
1 LEF).
5. Nel
caso di specie il 18 giugno 2012 l’arch. __________ C__________, funzionario
dell’Ufficio cantonale di stima, ha peritato la particella n. __________ RFD di
__________ assegnandole un valore di stima reale di fr. 2'101'880.–, un
valore di reddito di fr. 1'701'493.– e un valore venale di fr. 1'800'000.–.
Il problema è che la perizia risale a oltre quattro anni fa e persegue uno
scopo che non è esattamente quello per cui l’UE ha ordinato la nuova perizia,
giacché il valore venale stimato dall’arch. C__________ è “il prezzo
di vendita che si può ottenere normalmente in una libera contrattazione di
compravendita” (doc. C pag. 9) e non in un’asta
pubblica. Qualora l’Ufficio, come in concreto, abbia elementi per ritenere che
la stima non sia più idonea visto il lungo tempo trascorso dalla precedente
stima (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 176 ad art. 140) e le forti oscillazioni dei prezzi intervenute
nel frattempo sul mercato immobiliare, rientra nel suo
potere di apprezzamento decidere di ordinarne una nuova tendente ad accertare il valore di stima attuale determinante, ossia quello
riferito al prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all’asta
eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine (sentenza della CEF 15.2005.47
del 2 giugno 2005 consid. 3; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 97 LEF, con rif.).
Ricordato
che il quadriennio è proprio la durata del ciclo d’osservazione dell’evoluzione dei fattori influenti sulla stima
ufficiale (art. 24 del regolamento della
Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, RL 10.2.9.1.1) e che
secondo il decreto esecutivo concernente l’aggiornamento intermedio dei valori
di stima ufficiale sulla sostanza immobiliare sul territorio del Cantone Ticino
le stime ufficiali nel Comune di __________ (polo D fascia 3) saranno aumentate
del 19.99% (Bollettino ufficiale delle leggi 25/2016 pag. 264) a partire del 1°
gennaio 2017, non si può considerare che l’UE abbia trasceso il proprio potere
d’apprezzamento nell’adottare la decisione impugnata, che appare proporzionata
alle circostanze concrete del caso in esame, non solo perché è idonea a
raggiungere lo scopo informativo posto a fondamento degli art. 140 cpv. 3 e 156
cpv. 1 LEF ma è pure ragionevolmente necessaria in una situazione in cui sono
trascorsi oltre quattro anni da una precedente perizia eseguita in un contesto
diverso da quello di una procedura esecutiva. Il ricorso va di conseguenza respinto.
6. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.