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Decisione

15.2016.95

Ricorso contro il rifiuto di continuare l’esecuzione. Legittimazione dell’impie-gato della società escussa cui è stato notificato il precetto esecutivo a interporre opposizione. Tempestività del ricor

12 ottobre 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.95

Lugano

12 ottobre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 6 ottobre 2016 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di

esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione 26 settembre 2016 d’irricevibilità

della domanda di continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. (50)

__________0072 emesso il 20 settembre 2012 dall’Ufficio di

esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 ha escusso la PI 1 per l’incasso di fr. 482'238.80

oltre agli interessi del 5% dal 19 settembre 2012;

che

il 24 settembre 2012 la persona cui è stato consegnato il precetto esecutivo

(secondo RI 1 l’impiegato __________) ha interposto opposizione;

che

quasi quattro anni dopo, e più precisamente il 22 settembre 2016, RI 1 ha

presentato la domanda di continuazione dell’esecuzione;

che

con decisione 26 settembre 2016 l’UE ha dichiarato tale domanda irricevibile,

invitando l’escutente a produrre la sentenza di rigetto dell’opposizione;

che

con il ricorso in esame, del 6 ottobre 2016, RI 1 contesta la decisione d’irricevibilità,

sostenendo che il consegnatario del precetto esecutivo non è iscritto a

registro di commercio come rappresentante della società escussa e che l’unico

organo della stessa, l’amministratore unico __________, non ha formalmente

confermato l’opposizione;

che

il ricorrente reputa nulle sia la notifica del precetto esecutivo che l’opposizione

interposta dal consegnatario e postula pertanto la continuazione dell’esecuzione;

che

il ricorso è manifestamente tardivo, siccome già dal 2012 il ricorrente è a

conoscenza della pretesa irricevibilità dell’opposi­­zione, ch’egli avrebbe

dovuto contestare con un ricorso entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla

ricezione del suo esemplare del precetto esecutivo;

che

ad ogni modo l’argomentazione ricorsuale è doppiamente contraddittoria, da un

canto perché se la notifica del precetto esecutivo dovesse essere nulla, l’atto

dovrebbe essere nuovamente notificato e fino a quel momento (o fino al rigetto

di una nuova opposizione da parte del destinatario per ipotesi legittimato) la

continuazione dell’esecuzione sarebbe comunque esclusa, e d’altro canto poiché

se fosse nulla unicamente l’opposizione, l’esecuzione risulterebbe perenta,

essendo ampiamente trascorso il termine di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF per

chiedere la continuazione dell’opposizione;

che

per abbondanza si rileva infine che ogni persona abilitata a ricevere il

precetto esecutivo in virtù dell’art. 65 cpv. 2 LEF (altro funzionario o

impiegato) è anche reputata autorizzata a interporre opposizione, sotto riserva

di ratifica, pur implicita, dei rappresentanti legali della società (sentenza

della CEF 15.2009.121 del 23 novembre 2009, consid. 5, riassunta in RtiD 2010

Considerandi

II 717 n. 57c), da considerarsi presunta ove tali rappresentanti non abbiano

contestato la validità dell’opposizione e non vi siano indizi ch’essi non siano

venuti a conoscenza dell’esecuzione;

che

la sentenza odierna non pregiudica la sorte di un’eventuale causa volta al

rigetto dell’opposizione, cui il ricorrente ha alluso in un reclamo sul quale

la Camera ha recentemente statuito (sentenza dell’11 ottobre 2016 nell’inc.

14.2016

);

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile siccome tardivo.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.