15.2016.95
Ricorso contro il rifiuto di continuare l’esecuzione. Legittimazione dell’impie-gato della società escussa cui è stato notificato il precetto esecutivo a interporre opposizione. Tempestività del ricor
12 ottobre 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.95
Lugano
12 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 6 ottobre 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione 26 settembre 2016 d’irricevibilità
della domanda di continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. (50)
__________0072 emesso il 20 settembre 2012 dall’Ufficio di
esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 ha escusso la PI 1 per l’incasso di fr. 482'238.80
oltre agli interessi del 5% dal 19 settembre 2012;
che
il 24 settembre 2012 la persona cui è stato consegnato il precetto esecutivo
(secondo RI 1 l’impiegato __________) ha interposto opposizione;
che
quasi quattro anni dopo, e più precisamente il 22 settembre 2016, RI 1 ha
presentato la domanda di continuazione dell’esecuzione;
che
con decisione 26 settembre 2016 l’UE ha dichiarato tale domanda irricevibile,
invitando l’escutente a produrre la sentenza di rigetto dell’opposizione;
che
con il ricorso in esame, del 6 ottobre 2016, RI 1 contesta la decisione d’irricevibilità,
sostenendo che il consegnatario del precetto esecutivo non è iscritto a
registro di commercio come rappresentante della società escussa e che l’unico
organo della stessa, l’amministratore unico __________, non ha formalmente
confermato l’opposizione;
che
il ricorrente reputa nulle sia la notifica del precetto esecutivo che l’opposizione
interposta dal consegnatario e postula pertanto la continuazione dell’esecuzione;
che
il ricorso è manifestamente tardivo, siccome già dal 2012 il ricorrente è a
conoscenza della pretesa irricevibilità dell’opposizione, ch’egli avrebbe
dovuto contestare con un ricorso entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla
ricezione del suo esemplare del precetto esecutivo;
che
ad ogni modo l’argomentazione ricorsuale è doppiamente contraddittoria, da un
canto perché se la notifica del precetto esecutivo dovesse essere nulla, l’atto
dovrebbe essere nuovamente notificato e fino a quel momento (o fino al rigetto
di una nuova opposizione da parte del destinatario per ipotesi legittimato) la
continuazione dell’esecuzione sarebbe comunque esclusa, e d’altro canto poiché
se fosse nulla unicamente l’opposizione, l’esecuzione risulterebbe perenta,
essendo ampiamente trascorso il termine di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF per
chiedere la continuazione dell’opposizione;
che
per abbondanza si rileva infine che ogni persona abilitata a ricevere il
precetto esecutivo in virtù dell’art. 65 cpv. 2 LEF (altro funzionario o
impiegato) è anche reputata autorizzata a interporre opposizione, sotto riserva
di ratifica, pur implicita, dei rappresentanti legali della società (sentenza
della CEF 15.2009.121 del 23 novembre 2009, consid. 5, riassunta in RtiD 2010
Considerandi
II 717 n. 57c), da considerarsi presunta ove tali rappresentanti non abbiano
contestato la validità dell’opposizione e non vi siano indizi ch’essi non siano
venuti a conoscenza dell’esecuzione;
che
la sentenza odierna non pregiudica la sorte di un’eventuale causa volta al
rigetto dell’opposizione, cui il ricorrente ha alluso in un reclamo sul quale
la Camera ha recentemente statuito (sentenza dell’11 ottobre 2016 nell’inc.
14.2016
);
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile siccome tardivo.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.