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Decisione

15.2016.96

Ricorso contro l’esecuzione del sequestro. Custodia dei beni sequestrati

29 novembre 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

12 luglio 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto al

sequestro della quota di proprietà per piani. Il successivo 18 luglio, alla

presenza di RI 1, figlio di PI 1 e PI 2, l’UE ha proceduto invece al sequestro

dei beni mobili presenti nell’abitazione sita sul noto fondo. In quell’occasione,

RI 1, legittimatosi quale usufruttuario dell’immobile, ha rivendicato la

proprietà di tutti i beni mobili sequestrati. Mediante il verbale di sequestro,

emesso il 29 luglio 2016, l’UE ha quindi assegnato al creditore sequestrante un

termine di 10 giorni per eventualmente contestare la rivendicazione.

C. Con

ricorso del 28 luglio 2016 RI 1 si aggrava contro l’esecuzione del sequestro,

chiedendone l’annullamento “stante

la rivendicazione di proprietà formulata dal detentore di mobili”. Egli ha postulato altresì che gli fosse notificato il verbale di sequestro,

richiesta cui l’UE ha già dato seguito, avendogli notificato il documento il 2

agosto 2016.

D. Con

scritto del 2 agosto 2016 PI 2 ha contestato la rivendicazione fatta valere dal

figlio.

E. Il

12 agosto 2016 RI 1 ha presentato un complemento al ricorso. Lo stesso giorno PI

1 ha formulato opposizione contro il decreto di sequestro. La procedura è tuttora

in corso.

F. Con

osservazioni del 26 agosto 2016 PI 2 postula la reiezione del ricorso, come

pure l’UE nelle sue del 3 ottobre 2016. Aderendo alle tesi del ricorrente, PI 1

chiede invece l’accoglimento del gravame e il contestuale annullamento del

sequestro con osservazioni del 27 settembre 2016.

G. Il

17 ottobre 2016 l’insorgente ha presentato una replica spontanea, con cui in

sostanza ribadisce le proprie argomentazioni ricorsuali.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 2 agosto 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

Il

ricorrente si duole del fatto che l’UE abbia preso in custodia i beni mobili

sequestrati. Egli sostiene al riguardo che quando un terzo possessore faccia

valere la proprietà e il possesso esclusivo sui beni sequestrati, gli oggetti

devono rimanere presso di lui sino al termine del processo di rivendicazione. A

sua detta, il prelievo dei mobili dai locali giuridicamente assegnati a chi fa

valere un diritto di proprietà è quindi illecito, sicché il sequestro dev’essere

annullato con il ripristino della situazione iniziale, ovvero la reintegrazione

degli oggetti dove erano fino al 18 luglio 2016. Nel complemento al ricorso RI

1.

rileva altresì che per 38 oggetti sequestrati la stima indicata nel verbale

di sequestro non sorpassa i fr. 5'000.–. Alla luce di tale circostanza,

egli è del parere che l’UE abbia trascurato la condizione posta dal decreto di

sequestro, secondo cui occorreva sequestrare mobili antichi di gran pregio e

opere d’arte rinomate. Nella replica spontanea si duole infine dei tempi di

avanzamento della procedura di ricorso, o meglio dell’istruttoria condotta dall’Ufficio,

tempi che considera nella fattispecie eccessivamente lunghi. Sostiene al

riguardo che l’esigenza di rapidità espressa nella legge non è stata osservata

dall’UE salvo che per l’esecuzione del sequestro.

Da

parte sua, il resistente si limita a contestare la legittimazione ricorsuale di

RI 1, osservando che a fronte della rivendicazione fatta valere sui beni mobili

sequestrati l’Ufficio ha correttamente menzionato detta pretesa nel verbale di

sequestro e il creditore sequestrante l’ha contestata nel termine assegnatogli di

10.

giorni. Rileva infine che il titolo in suo possesso è dotato di piena

esecutività e gli ha permesso di ottenere il sequestro in questione. L’Ufficio

nelle proprie osservazioni ritiene, infine, che la procedura ricorsuale avviata

non permetta di risolvere la problematica sollevata dall’insorgente. A suo

parere, la fattispecie deve essere affrontata con la procedura di rivendicazione

giusta gli art. 106 e segg. LEF.

3.

Occorre

preliminarmente sgomberare il campo da qualsiasi dubbio riguardante l’oggetto

del ricorso al vaglio. Il resistente e l’UE sostengono in sostanza che questa

non sia la sede per esaminare la rivendicazione fatta valere dal ricorrente.

Ancorché tale considerazione sia corretta, il ricorso non verte su tale

questione, bensì sulla “reintegrazione” dei beni mobili sequestrati “dove erano fino al 18 luglio 2016” (data dell’esecuzione

del sequestro). L’in­­sorgente si duole infatti che l’Ufficio abbia preso in

sua custodia i noti beni, anziché lasciarli in custodia del rivendicante. Sotto

questo profilo, in veste di terzo rivendicante, il ricorrente è senz’altro

legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF contro l’ope­­rato dell’organo

esecutivo, ragione per cui l’eccezione sollevata a tale titolo dal resistente è

dunque infondata. Ciò premesso, va ora esaminato se la presa in custodia dei

noti beni da parte dell’Ufficio sia conforme alla legge.

3.1

All’esecuzione

del sequestro si applicano per analogia gli art. 91

a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). L’art. 98 LEF, che

regola la custodia dei beni pignorati da parte dell’uffi­­cio, è quindi

applicabile in materia di sequestro. Secondo la giurisprudenza, l’ufficio di

esecuzione non può prendere in custodia gli oggetti sequestrati se essi sono in

possesso esclusivo del terzo rivendicante (DTF 83 III 47, consid. 1). Tale

situazione deve perdurare sino al termine della procedura di rivendicazione (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 14 ad art. 98 LEF). Per la definizione del possesso fa

stato la giurisprudenza relativa agli art. 107 e 108 LEF, secondo cui occorre

unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo

potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità

esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale

è conforme o meno al diritto (DTF 116 III 84 consid. 3). Ciò che è determinante

è il possesso al momento del pignoramento o del sequestro (DTF 80 III 114).

3.2

Nel

caso in rassegna, si evince dagli atti che al momento dell’e­­secuzione del

sequestro dei beni mobili, oltre ai funzionari dell’UE, a un agente di polizia

e a un dipendente della società __________, presso il noto immobile era

presente RI 1 (v. verbale di sequestro), il quale aveva le chiavi dell’abitazione.

In quell’occasione, RI 1 si è legittimato come usufruttuario del fondo, ciò che

emerge del resto dal registro fondiario, e ha rivendicato la proprietà degli

oggetti sequestrati. Ora non v’è dubbio che dal punto di vista puramente

fattuale, al momento del sequestro RI 1 possedeva l’effettivo potere di

disporre dei beni mobili sequestrati, avendo egli le chiavi dell’abitazione e

dando quindi la parvenza di poter disporre dei beni mobili presenti all’interno

dei locali. Ne consegue che alla luce della giurisprudenza sopra invocata (con­sid.

3.

), l’Ufficio avrebbe dovuto lasciare i beni sequestrati in custodia del

terzo rivendicante con l’obbligo per quest’ultimo di tenerli pronti ad ogni

richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF), anziché procedere al loro prelievo. Limitatamente

a quest’aspetto il ricorso si rivela dunque fondato.

4.

Per

quanto attiene alla censura secondo cui l’UE ha trascurato la condizione posta

dal decreto pretorile di sequestrare unicamente mobili antichi di gran pregio e

opere d’arte rinomate, oggetti che il ricorrente sembra considerare tali

soltanto se il loro valore di stima supera fr. 5'000.– (consid. 2), occorre

rilevare che il Pretore non ha posto alcuna soglia di valore sotto la quale l’Ufficio

non avrebbe potuto procedere al sequestro dei beni in questione. Anzi, ha

ordinato genericamente il sequestro dell’“arredo della casa”, specificando soltanto

per taluni beni che rientrano in tale categoria il loro autore (v. decreto di

sequestro). Ne deriva che nulla può essere rimproverato all’Ufficio a tale titolo.

Sotto quest’a­­spetto il ricorso non può quindi trovare accoglimento.

5.

Per

quanto concerne infine le doglianze sulla dilatazione dei tempi d’istruttoria

della procedura di ricorso, non s’intravvedono gli estremi per ritenere che nel

caso di specie vi sia stata denegata o ritardata giustizia, circostanza che il

ricorrente del resto neppure adduce. Al riguardo, basti rilevare che l’Ufficio

ha dovuto notificare gli allegati a parti che sono tutte domiciliate all’este­­ro,

ciò che giocoforza ha contribuito ad allungare i tempi. Non da ultimo, lo

stesso ricorrente ha completato successivamente il suo ricorso mediante scritto

del 18 agosto 2016 e ha fatto uso della facoltà di replica spontanea, atti che

hanno anch’essi dilatato i tempi giudiziari. Neppure si può ritenere, infine,

che un periodo di 4 mesi dalla presentazione del ricorso alla sua evasione mediante

la presente sentenza sia eccessivamente lungo da costituire un caso di ritardata

giustizia.

6.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, occorre

ordinare all’Ufficio di ricollocare tutti i beni mobili sequestrati nei locali

da cui li ha prelevati, fermo restando ch’essi rimangono sequestrati, che il

ricorrente li deve tenere costantemente a disposizione dell’ufficio finché non

sarà terminata, a suo favore, la procedura di rivendicazione e ch’egli risponde

nei confronti del procedente del danno se ne dispone senza autorizzazione (DTF

62.

III 151). Sono inoltre riservate eventuali misure cautelari nell’ambito della

procedura di rivendicazione. Gli oggetti in questione essendo in possesso del

terzo rivendicante, l’UE assegnerà inoltre senza indugio al creditore

sequestrante un termine di 20 giorni per promuovere l’azione di contestazione

della rivendicazione, (art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF).

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio

di esecuzione di Lugano di ricollocare presso l’abita­­zione che sorge sulla quota

di proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________

tutti i beni mobili sequestrati nell’esecuzione del sequestro n. __________ e

di assegnare senza indugio a PI 2 un termine di 20 giorni per promuovere l’azione

di contestazione della rivendicazione.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.