15.2016.96
Ricorso contro l’esecuzione del sequestro. Custodia dei beni sequestrati
29 novembre 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2016.96
Lugano
2 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 28 luglio 2016 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato dal Pretore del Distretto
di Lugano nei confronti di
PI 1,
(patrocinata dall’ PA 3, )
procedura che interessa
anche
PI 2,
(patrocinato dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza di PI 2, con sentenza dell’11 luglio 2016 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di PI 1, sino a concorrenza di fr. 1'863'077.96,
il sequestro dei seguenti beni:
“a) foglio PPP __________ fondo n. __________
RFD di __________ di proprietà della signora PI 1;
b) presso
l’abitazione di cui alla PPP __________ fondo n. __________ RFD di __________
di proprietà della signora PI 1, __________, __________, l’arredo della
casa e meglio dei mobili antichi di gran pregio, delle opere d’arte (quadri
antichi e moderni, sculture, collezioni di giade orientali, di netsuke, di snuff
bottles), del dipinto rotondo del Botticelli che sovrasta la scalinata al primo
piano, i quattro dipinti opere del Perugino nonché le svariate opere di Vincent
Van Gogh e i dipinti di De Chirico, Gattuso, Rosai, Casorati, nonché di
svariati autori minori, collocati soprattutto nello studio, fra le opere
importanti vanno ricordati i dipinti di Morandi, Matisse e un paio di opere del
Favretto;
c) presso
l’abitazione di cui alla PPP __________ fondo n. __________ RFD di __________
di proprietà della signora PI 1, __________, __________, i due ampi
tavolini in cristallo e plexiglass con un’esposizione di importanti giade,
scettri imperiali, ecc. presenti nel salone, al servizio dei divani”.
Fatti
B. Il
12 luglio 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto al
sequestro della quota di proprietà per piani. Il successivo 18 luglio, alla
presenza di RI 1, figlio di PI 1 e PI 2, l’UE ha proceduto invece al sequestro
dei beni mobili presenti nell’abitazione sita sul noto fondo. In quell’occasione,
RI 1, legittimatosi quale usufruttuario dell’immobile, ha rivendicato la
proprietà di tutti i beni mobili sequestrati. Mediante il verbale di sequestro,
emesso il 29 luglio 2016, l’UE ha quindi assegnato al creditore sequestrante un
termine di 10 giorni per eventualmente contestare la rivendicazione.
C. Con
ricorso del 28 luglio 2016 RI 1 si aggrava contro l’esecuzione del sequestro,
chiedendone l’annullamento “stante
la rivendicazione di proprietà formulata dal detentore di mobili”. Egli ha postulato altresì che gli fosse notificato il verbale di sequestro,
richiesta cui l’UE ha già dato seguito, avendogli notificato il documento il 2
agosto 2016.
D. Con
scritto del 2 agosto 2016 PI 2 ha contestato la rivendicazione fatta valere dal
figlio.
E. Il
12 agosto 2016 RI 1 ha presentato un complemento al ricorso. Lo stesso giorno PI
1 ha formulato opposizione contro il decreto di sequestro. La procedura è tuttora
in corso.
F. Con
osservazioni del 26 agosto 2016 PI 2 postula la reiezione del ricorso, come
pure l’UE nelle sue del 3 ottobre 2016. Aderendo alle tesi del ricorrente, PI 1
chiede invece l’accoglimento del gravame e il contestuale annullamento del
sequestro con osservazioni del 27 settembre 2016.
G. Il
17 ottobre 2016 l’insorgente ha presentato una replica spontanea, con cui in
sostanza ribadisce le proprie argomentazioni ricorsuali.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 2 agosto 2016, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Considerandi
2.
Il
ricorrente si duole del fatto che l’UE abbia preso in custodia i beni mobili
sequestrati. Egli sostiene al riguardo che quando un terzo possessore faccia
valere la proprietà e il possesso esclusivo sui beni sequestrati, gli oggetti
devono rimanere presso di lui sino al termine del processo di rivendicazione. A
sua detta, il prelievo dei mobili dai locali giuridicamente assegnati a chi fa
valere un diritto di proprietà è quindi illecito, sicché il sequestro dev’essere
annullato con il ripristino della situazione iniziale, ovvero la reintegrazione
degli oggetti dove erano fino al 18 luglio 2016. Nel complemento al ricorso RI
1.
rileva altresì che per 38 oggetti sequestrati la stima indicata nel verbale
di sequestro non sorpassa i fr. 5'000.–. Alla luce di tale circostanza,
egli è del parere che l’UE abbia trascurato la condizione posta dal decreto di
sequestro, secondo cui occorreva sequestrare mobili antichi di gran pregio e
opere d’arte rinomate. Nella replica spontanea si duole infine dei tempi di
avanzamento della procedura di ricorso, o meglio dell’istruttoria condotta dall’Ufficio,
tempi che considera nella fattispecie eccessivamente lunghi. Sostiene al
riguardo che l’esigenza di rapidità espressa nella legge non è stata osservata
dall’UE salvo che per l’esecuzione del sequestro.
Da
parte sua, il resistente si limita a contestare la legittimazione ricorsuale di
RI 1, osservando che a fronte della rivendicazione fatta valere sui beni mobili
sequestrati l’Ufficio ha correttamente menzionato detta pretesa nel verbale di
sequestro e il creditore sequestrante l’ha contestata nel termine assegnatogli di
10.
giorni. Rileva infine che il titolo in suo possesso è dotato di piena
esecutività e gli ha permesso di ottenere il sequestro in questione. L’Ufficio
nelle proprie osservazioni ritiene, infine, che la procedura ricorsuale avviata
non permetta di risolvere la problematica sollevata dall’insorgente. A suo
parere, la fattispecie deve essere affrontata con la procedura di rivendicazione
giusta gli art. 106 e segg. LEF.
3.
Occorre
preliminarmente sgomberare il campo da qualsiasi dubbio riguardante l’oggetto
del ricorso al vaglio. Il resistente e l’UE sostengono in sostanza che questa
non sia la sede per esaminare la rivendicazione fatta valere dal ricorrente.
Ancorché tale considerazione sia corretta, il ricorso non verte su tale
questione, bensì sulla “reintegrazione” dei beni mobili sequestrati “dove erano fino al 18 luglio 2016” (data dell’esecuzione
del sequestro). L’insorgente si duole infatti che l’Ufficio abbia preso in
sua custodia i noti beni, anziché lasciarli in custodia del rivendicante. Sotto
questo profilo, in veste di terzo rivendicante, il ricorrente è senz’altro
legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF contro l’operato dell’organo
esecutivo, ragione per cui l’eccezione sollevata a tale titolo dal resistente è
dunque infondata. Ciò premesso, va ora esaminato se la presa in custodia dei
noti beni da parte dell’Ufficio sia conforme alla legge.
3.1
All’esecuzione
del sequestro si applicano per analogia gli art. 91
a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). L’art. 98 LEF, che
regola la custodia dei beni pignorati da parte dell’ufficio, è quindi
applicabile in materia di sequestro. Secondo la giurisprudenza, l’ufficio di
esecuzione non può prendere in custodia gli oggetti sequestrati se essi sono in
possesso esclusivo del terzo rivendicante (DTF 83 III 47, consid. 1). Tale
situazione deve perdurare sino al termine della procedura di rivendicazione (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 14 ad art. 98 LEF). Per la definizione del possesso fa
stato la giurisprudenza relativa agli art. 107 e 108 LEF, secondo cui occorre
unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo
potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità
esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale
è conforme o meno al diritto (DTF 116 III 84 consid. 3). Ciò che è determinante
è il possesso al momento del pignoramento o del sequestro (DTF 80 III 114).
3.2
Nel
caso in rassegna, si evince dagli atti che al momento dell’esecuzione del
sequestro dei beni mobili, oltre ai funzionari dell’UE, a un agente di polizia
e a un dipendente della società __________, presso il noto immobile era
presente RI 1 (v. verbale di sequestro), il quale aveva le chiavi dell’abitazione.
In quell’occasione, RI 1 si è legittimato come usufruttuario del fondo, ciò che
emerge del resto dal registro fondiario, e ha rivendicato la proprietà degli
oggetti sequestrati. Ora non v’è dubbio che dal punto di vista puramente
fattuale, al momento del sequestro RI 1 possedeva l’effettivo potere di
disporre dei beni mobili sequestrati, avendo egli le chiavi dell’abitazione e
dando quindi la parvenza di poter disporre dei beni mobili presenti all’interno
dei locali. Ne consegue che alla luce della giurisprudenza sopra invocata (consid.
3.
), l’Ufficio avrebbe dovuto lasciare i beni sequestrati in custodia del
terzo rivendicante con l’obbligo per quest’ultimo di tenerli pronti ad ogni
richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF), anziché procedere al loro prelievo. Limitatamente
a quest’aspetto il ricorso si rivela dunque fondato.
4.
Per
quanto attiene alla censura secondo cui l’UE ha trascurato la condizione posta
dal decreto pretorile di sequestrare unicamente mobili antichi di gran pregio e
opere d’arte rinomate, oggetti che il ricorrente sembra considerare tali
soltanto se il loro valore di stima supera fr. 5'000.– (consid. 2), occorre
rilevare che il Pretore non ha posto alcuna soglia di valore sotto la quale l’Ufficio
non avrebbe potuto procedere al sequestro dei beni in questione. Anzi, ha
ordinato genericamente il sequestro dell’“arredo della casa”, specificando soltanto
per taluni beni che rientrano in tale categoria il loro autore (v. decreto di
sequestro). Ne deriva che nulla può essere rimproverato all’Ufficio a tale titolo.
Sotto quest’aspetto il ricorso non può quindi trovare accoglimento.
5.
Per
quanto concerne infine le doglianze sulla dilatazione dei tempi d’istruttoria
della procedura di ricorso, non s’intravvedono gli estremi per ritenere che nel
caso di specie vi sia stata denegata o ritardata giustizia, circostanza che il
ricorrente del resto neppure adduce. Al riguardo, basti rilevare che l’Ufficio
ha dovuto notificare gli allegati a parti che sono tutte domiciliate all’estero,
ciò che giocoforza ha contribuito ad allungare i tempi. Non da ultimo, lo
stesso ricorrente ha completato successivamente il suo ricorso mediante scritto
del 18 agosto 2016 e ha fatto uso della facoltà di replica spontanea, atti che
hanno anch’essi dilatato i tempi giudiziari. Neppure si può ritenere, infine,
che un periodo di 4 mesi dalla presentazione del ricorso alla sua evasione mediante
la presente sentenza sia eccessivamente lungo da costituire un caso di ritardata
giustizia.
6.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, occorre
ordinare all’Ufficio di ricollocare tutti i beni mobili sequestrati nei locali
da cui li ha prelevati, fermo restando ch’essi rimangono sequestrati, che il
ricorrente li deve tenere costantemente a disposizione dell’ufficio finché non
sarà terminata, a suo favore, la procedura di rivendicazione e ch’egli risponde
nei confronti del procedente del danno se ne dispone senza autorizzazione (DTF
62.
III 151). Sono inoltre riservate eventuali misure cautelari nell’ambito della
procedura di rivendicazione. Gli oggetti in questione essendo in possesso del
terzo rivendicante, l’UE assegnerà inoltre senza indugio al creditore
sequestrante un termine di 20 giorni per promuovere l’azione di contestazione
della rivendicazione, (art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF).
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio
di esecuzione di Lugano di ricollocare presso l’abitazione che sorge sulla quota
di proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________
tutti i beni mobili sequestrati nell’esecuzione del sequestro n. __________ e
di assegnare senza indugio a PI 2 un termine di 20 giorni per promuovere l’azione
di contestazione della rivendicazione.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.