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Decisione

15.2016.98

Ricorso contro la vendita di un immobile all’asta pubblica. Limiti della competenza dell’autorità di vigilanza

12 dicembre 2016Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2016.98

Lugano

12 dicembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso del 17

ottobre 2016 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro l’asta pubblica della sua particella n. __________ RFD di __________

avvenuta il 5 ottobre 2016 nelle esecuzioni n. __________ ecc. promosse nei

confronti del ricorrente da

PI 1

PI 2

(ambedue rappr. dall’RA 1 )

PI 3

PI 4

(rappr. dalla RA 2 )

PI 5

(rappr. dal proprio Municipio, )

PI 6

PI 7

PI 8

PI 9

PI 10

PI 11

PI 12

PI 13

PI 14

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito di numerose esecuzioni promosse nei confronti di RI 1 per

oltre fr. 170'000.– e giunte al pignoramento della sua particella n. __________ RFD di __________, il 5 ottobre 2016 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha

realizzato il fondo all’incanto pubblico per fr. 251'000.– a favore di __________

e __________;

che

con ricorso del 17 ottobre 2016, l’escusso RI 1 chiede la restituzione del

fondo affermando di essere stato informato dell’asta da terzi e di non esservi

stato convocato “ufficialmente” né informato “ufficialmente” sulla data e sull’esito del­l’incanto,

Considerandi

e di non avere fino ad allora ricevuto alcunché in proposito;

che

nelle sue osservazioni del 4 novembre 2016, l’UE rileva come l’escusso sia

stato avvertito dell’asta con raccomandata 28 aprile 2016, in cui veniva reso

attento che l’incanto sarebbe stato pubblicato, come effettivamente avvenuto,

sul Foglio ufficiale del 29 aprile 2016;

che

a RI 1 è stato inoltre notificato l’elenco oneri della particella n. __________

mediante invio raccomandato del 13 luglio 2016;

che

risulta da quanto precede che il ricorrente è stato debitamente informato

dell’asta;

che

le contestazioni relative alla fondatezza di alcuni crediti – fiscali – a

favore dei quali il fondo è stato venduto non rientrano nella competenza della

Camera, limitata alla verifica della regolarità formale dei provvedimenti degli

uffici di esecuzione (art. 17 LEF) e alla loro opportunità, solo laddove però

la legge lasci all’autorità esecutiva un margine d’apprezzamento, ciò che non è

il caso nella fattispecie;

che,

in effetti, ove tutti gli atti esecutivi preparatori previsti dalla legge siano

stati regolarmente compiuti, come nel caso in esame, il fondo pignorato

dev’essere realizzato all’asta e né l’UE né questa Camera sono abilitati a

impedirne la realizzazione né tanto meno a cercare un “compromesso”;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.