15.2016.98
Ricorso contro la vendita di un immobile all’asta pubblica. Limiti della competenza dell’autorità di vigilanza
12 dicembre 2016Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2016.98
Lugano
12 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso del 17
ottobre 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro l’asta pubblica della sua particella n. __________ RFD di __________
avvenuta il 5 ottobre 2016 nelle esecuzioni n. __________ ecc. promosse nei
confronti del ricorrente da
PI 1
PI 2
(ambedue rappr. dall’RA 1 )
PI 3
PI 4
(rappr. dalla RA 2 )
PI 5
(rappr. dal proprio Municipio, )
PI 6
PI 7
PI 8
PI 9
PI 10
PI 11
PI 12
PI 13
PI 14
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito di numerose esecuzioni promosse nei confronti di RI 1 per
oltre fr. 170'000.– e giunte al pignoramento della sua particella n. __________ RFD di __________, il 5 ottobre 2016 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha
realizzato il fondo all’incanto pubblico per fr. 251'000.– a favore di __________
e __________;
che
con ricorso del 17 ottobre 2016, l’escusso RI 1 chiede la restituzione del
fondo affermando di essere stato informato dell’asta da terzi e di non esservi
stato convocato “ufficialmente” né informato “ufficialmente” sulla data e sull’esito dell’incanto,
Considerandi
e di non avere fino ad allora ricevuto alcunché in proposito;
che
nelle sue osservazioni del 4 novembre 2016, l’UE rileva come l’escusso sia
stato avvertito dell’asta con raccomandata 28 aprile 2016, in cui veniva reso
attento che l’incanto sarebbe stato pubblicato, come effettivamente avvenuto,
sul Foglio ufficiale del 29 aprile 2016;
che
a RI 1 è stato inoltre notificato l’elenco oneri della particella n. __________
mediante invio raccomandato del 13 luglio 2016;
che
risulta da quanto precede che il ricorrente è stato debitamente informato
dell’asta;
che
le contestazioni relative alla fondatezza di alcuni crediti – fiscali – a
favore dei quali il fondo è stato venduto non rientrano nella competenza della
Camera, limitata alla verifica della regolarità formale dei provvedimenti degli
uffici di esecuzione (art. 17 LEF) e alla loro opportunità, solo laddove però
la legge lasci all’autorità esecutiva un margine d’apprezzamento, ciò che non è
il caso nella fattispecie;
che,
in effetti, ove tutti gli atti esecutivi preparatori previsti dalla legge siano
stati regolarmente compiuti, come nel caso in esame, il fondo pignorato
dev’essere realizzato all’asta e né l’UE né questa Camera sono abilitati a
impedirne la realizzazione né tanto meno a cercare un “compromesso”;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
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Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.