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Decisione

15.2017.1

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Verifica della validità della notifica della proposta di giudizio contenente il rigetto definitivo dell’opposizione

1 marzo 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.1

Lugano

1 marzo 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 5 gennaio 2017 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 5 dicembre 2016 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

(rappr. dall’RA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22

novembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, la società PI 1

procede contro RI 1 per l’incas­­so di fr. 4'493.30 oltre agli accessori;

che

avendo l’escusso interposto opposizione, dopo un vano tentativo di

conciliazione la procedente ha presentato il 15 marzo 2016 un’azione

semplificata dinanzi alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole volta a

ottenere la condanna dell’escusso a pagarle il credito posto in esecuzione e il

rigetto definitivo dell’op­­posizione;

che il 24 maggio 2016 il Giudice di pace

ha sottoposto alle parti una proposta di giudizio nel senso dell’art. 210 CPC,

proponendo di condannare il convenuto a pagare all’attrice fr. 4'387.80

oltre agli interessi capitalizzati del 5% fino al 4

novembre 2014, pari a fr. 105.50, di rigettare l’opposizione

al precetto esecutivo in via definitiva e di porre a carico della convenuta le

spese processuali della procedura di conciliazione e di quella semplificata, di

complessivi fr. 600.–, così come un’indennità d’inconvenienza di fr. 200.– per l’udienza di conciliazione e una di fr. 200.–

per l’udi­­enza del 19 maggio 2016;

che

il 2 dicembre 2016 la PI 1 ha presentato la domanda di continuazione

dell’esecuzione producendo la proposta di giudizio appena citata munita

dell’attestazione del suo carattere esecutivo con la data del 24 novembre 2016;

che

il 5 dicembre 2016 l’UE di Locarno ha inviato all’escusso l’avviso di

pignoramento, previsto per il 12 gennaio 2017;

che

il 5 gennaio 2017, RI 1 ha impugnato tale avviso, facendo valere di non avere

ritirato la raccomandata del 20 aprile 2016 inviatagli dal Giudice di pace e di

confermare che non avrebbe mai accettato la proposta di giudizio se ne fosse

venuto a conoscenza, poiché le firme sui documenti di ordinazione della merce

prodotti dalla PI 1 non sarebbero né sua né del socio della __________ Sagl;

che

il 9 gennaio 2017 la Camera ha trasmesso il ricorso all’UE di Locarno perché

verificasse se la proposta di giudizio è stata validamente notificata al

ricorrente;

che

l’11 gennaio 2017 l’UE ha trasmesso a RI 1 copia degli attestati di

tracciamento degli invii del 20 aprile 2016 (citazione all’udienza del 19

maggio 2016), recapitatogli il giorno suc­cessivo, e del 23 maggio 2016

(proposta di giudizio), da lui ritirato il 30 maggio;

che

non avendo RI 1 (dimostrato di avere) rifiutato la proposta di giudizio entro

il termine di 20 giorni assegnatogli a tale scopo, come indicato sulla stessa

proposta essa è da considerare accettata e ha l’effetto di una decisione

passata in giudicato (art. 211 cpv. 1 CPC);

che

invero la scelta del Giudice di pace di trattare la petizione semplificata come

una (nuova) istanza di conciliazione è discutibile, ma i termini d’impugnazione

sono ormai scaduti;

che

l’opposizione deve così ritenersi definitivamente rigettata e, di conseguenza,

l’emissione dell’avviso di pignoramento valida, sicché il ricorso va respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.