15.2017.10
Ricorso contro l’inventario a tutela del diritto di ritenzione. Beni non inventariati per inavvertenza o perché nascosti
9 marzo 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.10
Lugano
9
marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 20 gennaio 2017 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro l’inventario a tutela del diritto di ritenzione emesso il 20
dicembre 2016 nella procedura n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Con
domanda del 20 dicembre 2016, la RI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione
(UE) di Locarno di allestire l’inventario degli oggetti vincolati da un diritto
di ritenzione situati nel natante adibito a ristorante __________ (ex B__________)
ormeggiato nel Porto regionale di __________ a garanzia di
un credito di fr. 58'600.– relativo alle pigioni scadute dal gennaio al
dicembre del 2016 vantate nei confronti della conduttrice PI 1. L’istante ha
allegato alla domanda copia dell’inventario, a suo tempo da essa ceduto ad A__________,
poi trasferito a sua volta da quest’ultimo
a PI 1, così come la domanda di esecuzione a convalida in
via di realizzazione del pegno manuale.
B. Lo stesso 20 dicembre 2016, in presenza della debitrice l’UE ha proceduto a erigere l’inventario (n. __________)
dei beni presenti nei locali appigionati. Il verbale definitivo, che indica un
valore di stima complessivo in fr. 9'172.–, è stato spedito alle parti il 10
gennaio 2017.
C. Con
scritto del 16 gennaio 2017, la RI 1 ha rivendicato diversi oggetti
inventariati così come tutti gli infissi. Essa ha inoltre chiesto all’UE di
convocare la debitrice alfine di chiarire dove si trovano gli oggetti
menzionati nell’inventario privato allegato alla domanda del 20 dicembre 2016,
ma non reperiti dall’UE in occasione dell’erezione dell’inventario ufficiale.
La RI 1 ha quindi postulato la messa a disposizione di quei beni e il completamento
dell’inventario ufficiale.
D. Il
giorno successivo, l’UE ha ribadito per scritto di avere provveduto
all’inventario completo dei beni presenti al momento della richiesta, ricordando
che la convocazione del debitore non è obbligatoria e che la procedura di
rivendicazione è avviata solo dopo l’inoltro della domanda di realizzazione dei
beni inventariati.
E. Con
ricorso del 20 gennaio 2017, la RI 1 ha chiesto di fare ordine all’UE di Locarno di procedere
immediatamente al completamento dell’inventario e,
qualora non fossero presenti gli oggetti indicati nel contratto di cessione
d’inventario allegato alla domanda di erezione, di chiederne all’inquilina la
reintegra, “così come meglio
espresso nei considerandi di cui sopra”.
F. Con
osservazioni del 2 febbraio 2017, PI 1 si è opposta al ricorso, come pure l’UE
nelle proprie dell’8 febbraio 2017.
G. In
una replica spontanea del 14 febbraio 2017 la ricorrente ha ribadito le proprie
conclusioni e ha completato le sue allegazioni con scritto del 24 febbraio.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica
del verbale d’inventario impugnato e della decisione 17 gennaio 2017 con cui
l’UE ha rifiutato di completarlo, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF). Invece, la contestazione nuova espressa nello scritto del 24
febbraio 2017, secondo cui l’UE avrebbe inventariato degli infissi di proprietà
della ricorrente, è tardiva e pertanto irricevibile, ferma restando la sua
facoltà di formulare una rivendicazione. Quanto all’allegazione per cui nei
locali vi sarebbero beni ancora da inventariare finora riposti negli armadi, è
una circostanza apparentemente venuta a conoscenza della ricorrente dopo la
presentazione del ricorso – nel quale non ne è stata fatta menzione –, ovvero è
un fatto autenticamente nuovo (“echtes Novum”), di cui la Camera deve tenere
conto (sentenza della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 3, con
riferimento alla decisione 15.2010.32/61 del 21 ottobre 2010, RtiD 2011
II 767 n. 46c consid. 3.2/a).
2. Giusta
l’art. 283 cpv. 1 LEF, anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di
locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio per la provvisoria
tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c CO). A tal
uopo, l’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di
ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di
realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). L’allestimento dell’inventario è
una procedura unilaterale. L’ufficio vi procede a semplice richiesta del
creditore, il quale deve rendere verosimile il diritto di ritenzione (Stoffel/Oulevey in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 24 ad art. 283 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 27 ad
art. 283 LEF). L’inventario può vertere solo su beni mobili che si trovano nei
locali appigionati al momento della sua esecuzione o perlomeno che
intrattengono una relazione spaziale innegabile con l’ente locato (come nel
caso di un posteggio esterno, DTF 120 III 52 consid. 8/a), e sui beni
reintegrati nei locali secondo la procedura dell’art. 284 LEF (v. DTF 52 III
122; Gilliéron, op. cit., n. 9 e
21 ad art. 283; Schnyder/Wiede in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 11a ad art.
284 LEF; esitanti: Stoffel/Oulevey,
op. cit., n. 15 ad art. 283).
2.1 Nel
caso specifico, perciò, nella misura in cui la ricorrente pretende che l’UE indaghi
e interroghi l’escussa su beni che non si trovano (più) nei vani locati il
ricorso si rivela infondato. La procedura, come visto, è unilaterale e come per
il sequestro spetta al creditore di designare i beni sui quali ambisce a
esercitare il proprio diritto (di ritenzione), rendendone verosimile i presupposti.
Una reintegrazione di oggetti situati fuori dall’ente locato è possibile solo
alle condizioni (restrittive) degli art. 284 LEF e 268b cpv. 2 CO, sui
cui si tornerà a breve (sotto consid. 3).
2.2 Se
invece, come pretende la ricorrente nello scritto del 24 febbraio 2017, vi sono
tuttora nei locali appigionati beni mobili gravati dal suo diritto di
ritenzione che, per inavvertenza o perché erano nascosti, non sono ancora stati
inventariati, la domanda di completamento dell’inventario merita accoglimento. Ora,
la reclamante ha reso verosimile che parte dei beni arredanti l’esercizio
pubblico quando ancora si chiamava “B__________”, in particolare piatti,
bicchieri e posate, non sono stati rinvenuti dall’UE in occasione
dell’allestimento dell’inventario. A prescindere dalla concludenza delle fotografie accluse alla replica
del 24 febbraio 2017, sulle quali non figurano riferimenti
di tempo né di luogo, l’assenza di beni che ci si aspetterebbe di trovare in
un ristorante giustifica una nuova verifica dei locali da parte dell’UE – che
non risulta essere ancora stata effettuata (v. la sua risposta del 17 gennaio
2017) –, fermo restando che se il complemento d’inventario dovesse rivelarsi
infruttuoso le spese potranno essere poste a carico della ricorrente. Dato il
carattere inizialmente unilaterale della procedura d’inventario (sopra consid.
2), non è necessario interpellare preventivamente la debitrice né assegnarle un
termine per determinarsi sulla replica del 24 febbraio 2017.
3. Qualora
l’UE, in occasione di quel nuovo controllo (sopra consid. 2) dovesse rinvenire
Fatti
i beni mancanti, la domanda volta alla loro reintegrazione nei locali appigionati
diventerebbe senza oggetto. Per economia di giudizio, occorre tuttavia
esaminarla sin d’ora.
3.1 Ove
gli oggetti vincolati al diritto di ritenzione del locatore siano stati
asportati clandestinamente o con violenza, egli può chiedere che siano
riportati, con l’assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati,
entro dieci giorni dall’asportazione (art. 284 LEF e 268b cpv. 2 CO). Il
locatore deve formulare al riguardo una richiesta all’ufficio d’esecuzione e
rendere verosimili le condizioni
generali poste per l’allestimento dell’inventario ai sensi dell’art. 283 LEF
(sentenza della CEF 15.2010.80 del 6 ottobre 2010, RtiD 2011 I 778 n. 60c
consid. 2; Stoffel/Oulevay,
op. cit., n. 4 ad art. 284), oltre alle circostanze suscettibili di far
ritenere l’asportazione dei beni abusiva o quanto meno contraria al principio
di buona fede (stessa decisione, consid. 3), ovvero avvenuta all’insaputa del
locatore e contro la sua volontà ipotetica (DTF 80 III 39 consid. 2), e il
fatto che l’asportazione risale a meno di dieci giorni prima del deposito della
richiesta (Schnyder/Wiede, op.
cit., n. 8 segg. ad art. 284; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.
39-40 ad § 33; sentenza dell’autorità di vigilanza di Basilea-Campagna del 4
marzo 2014, BlSchK 2014, 180, consid. 2.1). La richiesta va respinta solo se i
presupposti non sono chiaramente riuniti (sentenza dell’Autorità di vigilanza
di Basilea-Campagna dell’11 giugno 1987, BJM 1988, 228 consid. 3; Schnyder/Wiede, op. cit., n. 11 ad art.
284; Rohner in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 5 ad art. 284 LEF), la decisione definitiva spettando al giudice nella
procedura di convalida (Amonn/Walther,
op. cit., n. 47 ad § 34).
3.2 Nel
caso in esame, la ricorrente non ha invero fornito indicazioni sul modo in cui
i beni mancanti sarebbero stati asportati (segnatamente se clandestinamente
o con violenza), sulla data dell’asportazione né sul
luogo in cui essi si trovano ora. Già si è però detto delle circostanze
che indiziano il carattere incompleto dell’inventario (sopra consid. 2.2), in
particolare per quanto riguarda il vasellame che ci si sarebbe aspettato di
trovare in un ristorante la cui attività avrebbe dovuto terminare a fine del
2016. Ciò posto, la domanda di reintegrazione non era da respingere, non potendosi
Considerandi
ritenere chiaramente inadempiuti i presupposti di legge. Del resto, nelle sue
osservazioni del 2 febbraio 2017 PI 1 ha ammesso di avere acquisito
l’inventario da A__________ e si è limitata a precisare che lo
stesso non era stato incluso “in
tutte le discussioni fino a questo momento”,
misconoscendo che il diritto di ritenzione si estende per legge agli oggetti
che arredano i locali affittati senza necessità di un accordo speciale tra le
parti al contratto di locazione. L’UE, quindi, avrebbe dovuto quantomeno
ingiungere alla debitrice di reintegrare i
beni mancanti nell’ente appigionato (v. DTF 80 III 37 seg. consid. 1; Schnyder/Wiede,
op. cit., n. 13 ad art. 284; Stoffel/Oulevay, op. cit., n. 13 ad art. 284; Rohner, op. cit., n. 6 ad art. 284),
fatta salva la facoltà per lei di contestare il diritto di ritenzione con
opposizione all’esecuzione a convalida dell’inventario. Il ricorso va pertanto
accolto su questo punto limitatamente all’ordine di reintegrazione.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è fatto ordine all’Ufficio
d’esecuzione di Locarno di verificare se tutti i beni vincolati al diritto di
ritenzione della RI 1 situati nel ristorante __________ (ex B__________) in via
__________ a __________ sono effettivamente stati inventariati e, se così non
fosse, di completare l’inventario. Ove non fossero rinvenuti tutti gli oggetti
menzionati nell’“inventario B__________ 21.01.2013” prodotto con la domanda di
erezione d’inventario del 20 dicembre 2016, l’Ufficio d’esecuzione ingiungerà
a PI 1 di reintegrare i beni mancanti nei locali appigionati.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.