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Decisione

15.2017.10

Ricorso contro l’inventario a tutela del diritto di ritenzione. Beni non inventariati per inavvertenza o perché nascosti

9 marzo 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i beni mancanti, la domanda volta alla loro reintegrazione nei locali appigionati

diventerebbe senza oggetto. Per economia di giudizio, occorre tuttavia

esaminarla sin d’ora.

3.1 Ove

gli oggetti vincolati al diritto di ritenzione del locatore siano stati

asportati clandestinamente o con violenza, egli può chiedere che siano

riportati, con l’assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati,

entro dieci giorni dall’asportazione (art. 284 LEF e 268b cpv. 2 CO). Il

locatore deve formulare al riguardo una richiesta all’ufficio d’esecuzione e

rendere verosimili le condizioni

generali poste per l’allestimento dell’inventario ai sensi del­l’art. 283 LEF

(sentenza della CEF 15.2010.80 del 6 ottobre 2010, RtiD 2011 I 778 n. 60c

consid. 2; Stoffel/Oulevay,

op. cit., n. 4 ad art. 284), oltre alle circostanze suscettibili di far

ritenere l’a­sportazione dei beni abusiva o quanto meno contraria al principio

di buona fede (stessa decisione, consid. 3), ovvero avvenuta all’insaputa del

locatore e contro la sua volontà ipotetica (DTF 80 III 39 consid. 2), e il

fatto che l’asportazione risale a meno di dieci giorni prima del deposito della

richiesta (Schnyder/Wiede, op.

cit., n. 8 segg. ad art. 284; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.

39-40 ad § 33; sentenza dell’autorità di vigilanza di Basilea-Campagna del 4

marzo 2014, BlSchK 2014, 180, consid. 2.1). La richiesta va respinta solo se i

presupposti non sono chiaramente riuniti (sentenza dell’Autorità di vigilanza

di Basilea-Campagna dell’11 giugno 1987, BJM 1988, 228 consid. 3; Schnyder/Wiede, op. cit., n. 11 ad art.

284; Rohner in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 5 ad art. 284 LEF), la decisione definitiva spettando al giudice nella

procedura di convalida (Amonn/Walther,

op. cit., n. 47 ad § 34).

3.2 Nel

caso in esame, la ricorrente non ha invero fornito indicazioni sul modo in cui

i beni mancanti sarebbero stati asportati (segnatamente se clandestinamente

o con violenza), sulla data dell’a­sportazione né sul

luogo in cui essi si trovano ora. Già si è però detto delle circostanze

che indiziano il carattere incompleto del­l’inventario (sopra consid. 2.2), in

particolare per quanto riguarda il vasellame che ci si sarebbe aspettato di

trovare in un ristorante la cui attività avrebbe dovuto terminare a fine del

2016. Ciò posto, la domanda di reintegrazione non era da respingere, non potendosi

Considerandi

ritenere chiaramente inadempiuti i presupposti di legge. Del resto, nelle sue

osservazioni del 2 febbraio 2017 PI 1 ha ammesso di avere acquisito

l’inventario da A__________ e si è limitata a precisare che lo

stesso non era stato incluso “in

tutte le discussioni fino a questo momento”,

misconoscendo che il diritto di ritenzione si estende per legge agli oggetti

che arredano i locali affittati senza necessità di un accordo speciale tra le

parti al contratto di locazione. L’UE, quindi, avrebbe dovuto quantomeno

ingiungere alla debitrice di reintegrare i

beni mancanti nell’ente appigionato (v. DTF 80 III 37 seg. consid. 1; Schnyder/Wiede,

op. cit., n. 13 ad art. 284; Stof­fel/Oulevay, op. cit., n. 13 ad art. 284; Rohner, op. cit., n. 6 ad art. 284),

fatta salva la facoltà per lei di contestare il diritto di ritenzione con

opposizione all’esecuzione a convalida dell’inventa­rio. Il ricorso va pertanto

accolto su questo punto limitatamente all’ordine di reintegrazione.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è fatto ordine al­l’Ufficio

d’esecuzione di Locarno di verificare se tutti i beni vincolati al diritto di

ritenzione della RI 1 situati nel ristorante __________ (ex B__________) in via

__________ a __________ sono effettivamente stati inventariati e, se così non

fosse, di completare l’inventario. Ove non fossero rinvenuti tutti gli oggetti

menzionati nell’“inventario B__________ 21.01.2013” prodotto con la domanda di

erezione d’inventario del 20 dicembre 2016, l’Ufficio d’esecu­zione ingiungerà

a PI 1 di reintegrare i beni mancanti nei locali appigionati.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.