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Decisione

15.2017.101

Ricorso contro l’emissione di precetti esecutivi ritenuti abusivi. Esecuzioni contro avvocati che hanno agito per conto di un cliente

24 luglio 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti si limitano a sollevare mere questioni di merito, che riguardano

il credito posto in esecuzione (fondatezza delle esecuzioni promosse contro la PI

1, qualità di debitore, solidarietà) e non l’uso stesso dei mezzi offerti dal

diritto esecutivo. Orbene, come esposto in precedenza, non spetta né all’UE né

a questa Camera esaminare la fondatezza della pretesa invocata dall’escutente.

Del resto, neppure emergono dagli atti concreti indizi per ritenere che

l’esecuzione abbia carattere manifestamente abusivo o che il comportamento

dell’e­scutente sia contraddittorio. Di fronte a due unici precetti esecutivi

emessi in tempi recenti – sicché non si può d’acchito escludere che la

procedente prosegua le esecuzioni – per un motivo non manifestamente estraneo

all’istituto dell’esecuzione (incasso del credito per risarcimento

danni causati da atto illecito) non appaiono realizzati i requisiti

eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro

abuso di diritto. La censura si rivela pertanto infondata.

6. D’altronde,

il solo fatto che i ricorrenti abbiano agito a nome e per conto del cliente PI

2 non costituisce in sé un motivo giustificativo generale che escluda ogni loro

responsabilità personale (Fellmann,

Anwaltsrecht, Berna 2010, n. 1388; sentenza della CEF 15.2013 del 25 giugno

2013, consid. 3). In considerazione del domicilio all’estero di __________,

sulla cui solvibilità peraltro nulla è dato di sapere, neppure può desumersi un

manifesto abuso di diritto dal fatto che PI 1 proceda in via esecutiva indicando

quali debitori solidali unicamente i patrocinatori di __________ e non anche

quest’ultimo. Da quanto precede discende l’infondatezza dei ricorsi.

7. In

attesa dell’entrata in vigore – verosimilmente il prossimo anno con la

revisione della OTLEF (www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/

2018/ref_2018-04-11.html) – della

Considerandi

modifica legislativa adottata il 16 di­cembre 2016 sulla scorta

dell’iniziativa parlamentare Abate (FF 2016 8631), che istituisce una procedura

volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (nuova

lett. d all’art. 8a cpv. 3 LEF), rimane la possibilità per i ricorrenti

di fare accertare giudizialmente l’inesistenza del credito posto in esecuzione,

fermo restando che per quanto attiene alla fissazione della tassa di giustizia e del relativo anticipo, nel caso di manifesta

sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e i limiti

della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 3.1.1.5), l’autorità competente

può derogare a quei limiti (art. 2 cpv. 2 LTG).

8.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.

2.

Il

ricorso di PA 1 è respinto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– avv.

– , , .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.