15.2017.101
Ricorso contro l’emissione di precetti esecutivi ritenuti abusivi. Esecuzioni contro avvocati che hanno agito per conto di un cliente
24 luglio 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
15.2017.101
15.2017.103
Lugano
24 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sui ricorsi interposti rispettivamente il 4
e il 6 dicembre 2017 da
RI 1
__________. RI 2, __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’emissione dei precetti esecutivi avvenuta il 28 novembre 2017
nelle esecuzioni n. __________ e 2498166 promosse nei confronti rispettivamente
della prima e del secondo ricorrente dalla
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Come richiesto dalla PI 1, il 28 novembre 2017 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti dell’avv. RI 1 il precetto esecutivo (PE) n. __________ e contro l’__________ RI 2 il
PE n. __________, ciascuno per l’incasso di fr. 200'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 10 maggio 2011, menzionando quale titolo o motivo dei
crediti i “danni morali,
lesioni al credito, spese legali, spese generali cagionate da ingiuste
esecuzioni” e quali debitori solidali i due avvocati.
B. Dopo
aver interposto opposizione, con ricorsi rispettivamente del 4 e 6 dicembre 2017 gli
avv. RI 1 ed RI 2 si aggravano
contro il rispettivo PE, chiedendo a questa Camera di
dichiararlo nullo e di ordinare all’UE di registrarne la nullità nel suo registro.
C. Con
osservazioni del 15 dicembre 2017 la PI 1 si è opposta a entrambi i ricorsi,
mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerato
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati avvenuta
il 4 e il 6 dicembre 2017, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili
(art. 17 LEF). Vertendo sulla stessa fattispecie, le due procedure di
ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur
conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati
e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. I
ricorrenti espongono che nel 2010 l’avv. RI 1 ha assunto il patrocinio di tale PI
2, dipendente della PI 1, che era stato vittima il 3 maggio 2010 di un grave
incidente durante l’esecuzione di lavori su un tetto. Al riguardo il Ministero
pubblico aveva aperto un procedimento penale d’ufficio per lesioni gravi a carico
del collega della vittima e successivamente a carico dell’amministratore unico
della PI 1, del responsabile della ditta che aveva montato il ponteggio per
accedere al tetto e del responsabile della direzione lavori. L’avv. RI 1 si era
pertanto costituita, a nome e per conto del cliente, accusatore privato nel
procedimento penale. Il 5 settembre 2011 il Procuratore pubblico l’aveva
nominata patrocinatrice d’ufficio di PI 2, che veniva nel contempo ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio.
A
detta dei ricorrenti, al fine di salvaguardare i termini di prescrizione delle
azioni civili da eventualmente intentare nei confronti di coloro che sarebbero
risultati essere responsabili dei danni causati al proprio cliente, con domanda di esecuzione del 29 aprile 2011 l’avv. RI 1 ha escusso la PI 1. Sempre allo stesso scopo, il 19
aprile 2012, il 9 aprile 2013, il 7 aprile 2014 e il 16 aprile 2015 l’avv. RI 2,
che nel frattempo aveva assunto il mandato di patrocinio di __________ che
l’avv. RI 1 aveva rimesso il 12 aprile 2012, ha fatto emettere ulteriori
precetti esecutivi nei confronti della PI 1.
Il
17 febbraio 2016, ricordano i ricorrenti, la PI 1 ha sottoscritto una
dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione di prescrizione nei confronti
di PI 2 e a seguito di ciò la nuova collaboratrice dell’avv. RI 2 ha chiesto
all’UE la cancellazione dei PE fatti spiccare contro la PI 1.
A
mente dei ricorrenti le esecuzioni avviate nei loro confronti sono manifestamente
abusive e perseguono scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione. La PI 1, nel procedere contro persone che non possono essere in alcun caso sue debitrici, non ha come scopo quello
d’incassare il proprio credito, ma quello di angariarle e
danneggiarle per mera ed esclusiva ritorsione. Infatti, sostengono i
ricorrenti, le esecuzioni fatte spiccare nei confronti della PI 1 non erano “ingiuste” poiché indotte
dall’esigenza d’interrompere la prescrizione. Conferma di ciò è il fatto che
quando la PI 1 ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia a sollevare
l’eccezione di prescrizione, i precetti sono stati cancellati. I ricorrenti
ritengono di avere funto da semplici rappresentanti legali di __________, i cui
diritti andavano tutelati. Il carattere manifestamente abusivo dell’esecuzione
è anche desumibile, secondo loro, dalla pretesa solidarietà tra di essi, che l’escutente non ha
esteso a colui per il quale i legali hanno promosso esecuzione (PI 2).
3. Da parte sua, la resistente argomenta che
l’UE e l’autorità di vigilanza non sono competenti per decidere se una pretesa
dedotta in esecuzione esiste o meno, la relativa decisione spettando unicamente
al giudice del merito. Secondo la PI 1, PI 2 ha finto di essere stato vittima
di un incidente sul lavoro con conseguente paraplegia, sicché i precetti
esecutivi spiccati contro i suoi patrocinatori sono solo
il legittimo preludio all’azione di risarcimento danni ch’essa promuoverà
contro __________ e tutti coloro che gli hanno prestato assistenza per ottenere
vantaggi economici indebiti, invocando la chiaramente inesistente paraplegia.
4. La
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di
una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza
della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro
chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza
5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III
149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di
vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF
140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente
abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto
dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per
frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a
LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice,
potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare
sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e
3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio
al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF
(sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).
4.1 Per
il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta
in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i
propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza
di un credito: DTF 125 III 149 ss.), l’abuso di diritto
manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III
5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso
di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla
stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione
né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla
reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure
riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta
procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale
5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio
di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva
legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente
(venire contra factum proprium,
DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto
ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal
diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del
Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012,
173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.108
del 10 maggio 2017, consid. 3).
4.2 L’ufficio d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità
dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF).
Tale competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF),
pure nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile
solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza CEF
15.2014.103/124 del 12 febbraio 2015, consid. 6.1).
5. Nel
caso specifico la PI 1 pretende di vantare nei confronti non solo di PI 2, ma
pure dei suoi patrocinatori qui ricorrenti una pretesa per “danni morali, lesioni al credito, spese legali, spese
generali cagionate da ingiuste esecuzioni” (doc. O). Ritiene, infatti,
gli avv. RI 1 e RI 2 personalmente responsabili di quel pregiudizio per avere prestato assistenza al loro cliente onde ottenere vantaggi economici
indebiti, invocando una paraplegia a suo dire inesistente.
Le esecuzioni impugnate risultano così dirette contro persone che
l’escutente considera effettivamente
debitrici e fondata su motivi apparentemente non estranei all’istituto dell’esecuzione, che né l’UE né la Camera sono
abilitati a sindacare.
Per
giustificare il carattere a loro dire manifestamente abusivo del precetto esecutivo
Fatti
i ricorrenti si limitano a sollevare mere questioni di merito, che riguardano
il credito posto in esecuzione (fondatezza delle esecuzioni promosse contro la PI
1, qualità di debitore, solidarietà) e non l’uso stesso dei mezzi offerti dal
diritto esecutivo. Orbene, come esposto in precedenza, non spetta né all’UE né
a questa Camera esaminare la fondatezza della pretesa invocata dall’escutente.
Del resto, neppure emergono dagli atti concreti indizi per ritenere che
l’esecuzione abbia carattere manifestamente abusivo o che il comportamento
dell’escutente sia contraddittorio. Di fronte a due unici precetti esecutivi
emessi in tempi recenti – sicché non si può d’acchito escludere che la
procedente prosegua le esecuzioni – per un motivo non manifestamente estraneo
all’istituto dell’esecuzione (incasso del credito per risarcimento
danni causati da atto illecito) non appaiono realizzati i requisiti
eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro
abuso di diritto. La censura si rivela pertanto infondata.
6. D’altronde,
il solo fatto che i ricorrenti abbiano agito a nome e per conto del cliente PI
2 non costituisce in sé un motivo giustificativo generale che escluda ogni loro
responsabilità personale (Fellmann,
Anwaltsrecht, Berna 2010, n. 1388; sentenza della CEF 15.2013 del 25 giugno
2013, consid. 3). In considerazione del domicilio all’estero di __________,
sulla cui solvibilità peraltro nulla è dato di sapere, neppure può desumersi un
manifesto abuso di diritto dal fatto che PI 1 proceda in via esecutiva indicando
quali debitori solidali unicamente i patrocinatori di __________ e non anche
quest’ultimo. Da quanto precede discende l’infondatezza dei ricorsi.
7. In
attesa dell’entrata in vigore – verosimilmente il prossimo anno con la
revisione della OTLEF (www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/
2018/ref_2018-04-11.html) – della
Considerandi
modifica legislativa adottata il 16 dicembre 2016 sulla scorta
dell’iniziativa parlamentare Abate (FF 2016 8631), che istituisce una procedura
volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate (nuova
lett. d all’art. 8a cpv. 3 LEF), rimane la possibilità per i ricorrenti
di fare accertare giudizialmente l’inesistenza del credito posto in esecuzione,
fermo restando che per quanto attiene alla fissazione della tassa di giustizia e del relativo anticipo, nel caso di manifesta
sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e i limiti
della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 3.1.1.5), l’autorità competente
può derogare a quei limiti (art. 2 cpv. 2 LTG).
8.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.
2.
Il
ricorso di PA 1 è respinto.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– avv.
– , , .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.