15.2017.102
“Stato di ripartizione”. Domanda di sospensione in seguito alla presentazione di una domanda di condono
1 marzo 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.102
Lugano
1 marzo 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 10 novembre 2017 di
RI 1
contro
l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro lo stato di ripartizione emesso il 3 novembre 2017
nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo
Stato Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4
ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, lo Stato Canton Ticino
ha escusso RI 1 per l’incasso dell’imposta cantonale 1989 di fr. 20'510.40
come da attestato di carenza di beni n. __________ del 30 settembre 1999;
che
il 3 luglio 2017 l’UE ha pignorato a favore dello Stato un credito dell’escussa
derivante dalla cessione dell’esercizio del diritto di compera gravante la
particella n. __________ RFD di __________;
che
il 3 novembre 2017 l’UE ha girato dal conto interno n. __________ di __________
su quello di RI 1 parte del prezzo di vendita del summenzionato fondo, ossia fr.
21'398.90;
che
lo stesso giorno l’UE ha emesso uno “stato di ripartizione”, secondo cui
l’intero importo corrisposto dall’escussa è stato versato allo Stato a saldo
della sua pretesa in capitale e spese;
che
con il ricorso in esame RI 1 chiede di aspettare il risultato della richiesta
di condono in corso, la somma “da ripartire” essendo a suo dire necessaria per
ottenere il condono e il suo prelievo essendo suscettibile di provocare “una inutile guerra fratricida con gli altri
coeredi”;
che
nelle loro osservazioni al ricorso sia lo Stato sia l’UE ne postulano la
reiezione;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 3 novembre 2017 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF);
che
ciò posto la domanda di sospensione della “ripartizione” (più esattamente del
versamento al creditore) è però infondata, siccome la domanda di condono cui
accenna la ricorrente (senza peraltro produrla) non sospende automaticamente
l’esecutività delle decisioni fiscali cui si riferisce (art. 246 cpv. 4 LT) e,
comunque sia, né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza sono
competenti a riesaminare decisioni fiscali passate in giudicato (sentenza della
CEF 15.2017.32 del 3 maggio 2017);
che
per il resto la ricorrente non contesta che la somma da versare allo Stato sia
il controvalore del credito pignorato (ovvero il prezzo della cessione
dell’esercizio del diritto
di compera) – anzi si riferisce esplicitamente al rogito n. __________ del notaio __________ – sicché eventuali contestazioni in merito, in
ogni caso di difficile comprensione – sono da ritenere tardive, poiché andavano
espresse già in sede di pignoramento;
che
ad ogni modo eventuali dissidi tra coeredi non sono un motivo che giustifica
giuridicamente la sospensione della procedura;
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all'Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.