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Decisione

15.2017.102

“Stato di ripartizione”. Domanda di sospensione in seguito alla presentazione di una domanda di condono

1 marzo 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.102

Lugano

1 marzo 2018/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 10 novembre 2017 di

RI 1

contro

l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Locarno,

o meglio contro lo stato di ripartizione emesso il 3 novembre 2017

nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo

Stato Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4

ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, lo Stato Canton Ticino

ha escusso RI 1 per l’incasso dell’imposta cantonale 1989 di fr. 20'510.40

come da attestato di carenza di beni n. __________ del 30 settembre 1999;

che

il 3 luglio 2017 l’UE ha pignorato a favore dello Stato un credito dell’escussa

derivante dalla cessione dell’esercizio del diritto di compera gravante la

particella n. __________ RFD di __________;

che

il 3 novembre 2017 l’UE ha girato dal conto interno n. __________ di __________

su quello di RI 1 parte del prezzo di vendita del summenzionato fondo, ossia fr.

21'398.90;

che

lo stesso giorno l’UE ha emesso uno “stato di ripartizione”, secondo cui

l’intero importo corrisposto dall’escussa è stato versato allo Stato a saldo

della sua pretesa in capitale e spese;

che

con il ricorso in esame RI 1 chiede di aspettare il risultato della richiesta

di condono in corso, la somma “da ripartire” essendo a suo dire necessaria per

ottenere il condono e il suo prelievo essendo suscettibile di provocare “una inutile guerra fratricida con gli altri

coeredi”;

che

nelle loro osservazioni al ricorso sia lo Stato sia l’UE ne postulano la

reiezione;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 3 novembre 2017 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF);

che

ciò posto la domanda di sospensione della “ripartizione” (più esattamente del

versamento al creditore) è però infondata, siccome la domanda di condono cui

accenna la ricorrente (senza peraltro produrla) non sospende automaticamente

l’esecutività delle decisioni fiscali cui si riferisce (art. 246 cpv. 4 LT) e,

comunque sia, né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza sono

competenti a riesaminare decisioni fiscali passate in giudicato (sentenza della

CEF 15.2017.32 del 3 maggio 2017);

che

per il resto la ricorrente non contesta che la somma da versare allo Stato sia

il controvalore del credito pignorato (ovvero il prezzo della cessione

dell’esercizio del diritto

di compera) – anzi si riferisce esplicitamente al rogito n. __________ del notaio __________ – sicché eventuali contestazioni in merito, in

ogni caso di difficile comprensione – sono da ritenere tardive, poiché andavano

espresse già in sede di pignoramento;

che

ad ogni modo eventuali dissidi tra coeredi non sono un motivo che giustifica

giuridicamente la sospensione della procedura;

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all'Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.