15.2017.104
Comminatoria di fallimento. Censure rivolte alla pretesa posta in esecuzione. Irricevibilità del ricorso
13 dicembre 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.104
Lugano
13 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 4 dicembre 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l’8 dicembre 2017 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
(rappresentata dalla RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 19 settembre 2017 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso
di fr. 898.– oltre ad accessori, l’8 novembre 2017 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Mendrisio, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli
ha notificato la comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
ricorso del 4 dicembre 2017, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento.
C. Con
osservazioni scritte del 5 dicembre 2017 l’UE chiede di dichiarare il ricorso
irricevibile senza notificarlo alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma
unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto
dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, RI 1 fa valere che la PI 1 non ha ancora pagato una fattura di fr. 1'837.70
emessa dalla sua ditta individuale, la __________, sicché dedotto il credito di
fr. 619.80 posto in esecuzione sarebbe in realtà l’istante ad essere la
sua debitrice per fr. 1'217.90. Inoltre, il ricorrente allega di avere
Considerandi
depositato presso la PI 1 merce (vini) in conto vendita, ch’egli propone di riprendere
dietro pagamento di “qualche
centinaia di franchi” o, “al limite” dietro
compensazione dei rispettivi debiti. Sennonché così argomentando, il ricorrente
critica bensì il credito della procedente e non l’operato dell’UE. Il ricorso è
di conseguenza irricevibile.
Come detto (sopra consid. 1), RI 1 avrebbe dovuto, dopo
avere interposto opposizione al precetto esecutivo, formulare le censure
relative alla pretesa posta in
esecuzione nella procedura di rigetto dell’opposizione. Nell’odierna procedura non è invece più possibile.
3.
Stante il suo esito, il giudizio può
essere emanato senza preventiva notifica del ricorso alla
controparte (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.