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Decisione

15.2017.104

Comminatoria di fallimento. Censure rivolte alla pretesa posta in esecuzione. Irricevibilità del ricorso

13 dicembre 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 4 dicembre 2017, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di

fallimento.

C. Con

osservazioni scritte del 5 dicembre 2017 l’UE chiede di dichiarare il ricorso

irricevibile senza notificarlo alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto

dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, RI 1 fa valere che la PI 1 non ha ancora pagato una fattura di fr. 1'837.70

emessa dalla sua ditta individuale, la __________, sicché dedotto il credito di

fr. 619.80 posto in esecuzione sarebbe in realtà l’istante ad essere la

sua debitrice per fr. 1'217.90. Inoltre, il ricorrente allega di avere

Considerandi

depositato presso la PI 1 merce (vini) in conto vendita, ch’egli propone di riprendere

dietro pagamento di “qualche

centinaia di franchi” o, “al limite” dietro

compensazione dei rispettivi debiti. Sennonché così argomentando, il ricorrente

critica bensì il credito della procedente e non l’operato dell’UE. Il ricorso è

di conseguenza irricevibile.

Come detto (sopra consid. 1), RI 1 avrebbe dovuto, dopo

avere interposto opposizione al precetto esecutivo, formulare le censure

relative alla pretesa posta in

esecuzione nella procedura di rigetto dell’opposizione. Nell’odi­erna procedura non è invece più possibile.

3.

Stante il suo esito, il giudizio può

essere emanato senza preventiva notifica del ricorso alla

controparte (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.