15.2017.105
Pignoramento di una rendita vecchiaia dell’escusso. Ricorso contro la comunicazione dell’ente debitore della rendita. Pagamento delle esecuzioni di un gruppo. Sussistenza della trattenuta per i gruppi
18 dicembre 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.105
Lugano
18 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 4 dicembre 2017 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il pignoramento della rendita trimestrale della PI 1 di cui
egli è titolare;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con il ricorso in esame RI 1 contesta la comunicazione della PI
1 del 22 novembre 2017, con cui essa gli conferma la validità del pignoramento
della sua rendita di vecchiaia fino a nuovo avviso dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano;
che
il ricorso all’autorità di vigilanza secondo l’art. 17 LEF consente di
contestare solo i provvedimenti degli uffici di esecuzione e degli uffici dei
fallimenti, o di altri organi ufficiali dell’esecuzione forzata (come l’amministrazione
speciale del fallimento);
che
la PI 1 non è un organo ufficiale sicché le sue comunicazioni non sono
impugnabili con un ricorso nel senso dell’art. 17 LEF;
che
al riguardo il ricorso in esame è quindi inammissibile;
che
il ricorrente chiede d’altronde l’annullamento del pignoramento della rendita
trimestrale della PI 1 di cui è beneficiario;
ch’egli
pretende infatti che tale trattenuta si è estinta in seguito al pagamento delle
esecuzioni per cui è stata ordinata, come risulta dal conteggio allestito dall’UE
il 20 ottobre 2017 (doc. C accluso al ricorso);
che, però, il conteggio in questione riguarda unicamente il gruppo di
pignoramento n. 2 (composto delle esecuzioni dell’__________ n. __________, dell’__________ n. __________ e della __________ n. __________),
a favore del quale la rendita dell’escusso è stata pignorata il 15 settembre
2016;
che
successivamente la rendita è stata oggetto di un pignoramento complementare
d’ufficio il 16 gennaio 2017 a beneficio del “gruppo” n. 3, composto dell’esecuzione n. __________
della __________ (essendosi rivelato
insufficiente il provento della realizzazione dei veicoli dell’escusso
pignorati il 19 novembre 2015) e di un ulteriore pignoramento il 3 aprile 2017 in
favore del gruppo n. 4, composto delle esecuzioni n. __________ della __________
e n. __________ del __________);
che
entrambi i pignoramenti sono ancora in corso, il secondo fino al 3 aprile 2018,
siccome le tre citate esecuzioni non sono ancora state interamente pagate;
che,
di conseguenza, interposto mesi dopo l’esecuzione dei pignoramenti in questione
il ricorso non solo è tardivo (e dunque inammissibile), ma ad ogni modo è
infondato, il pagamento delle esecuzioni formanti il gruppo n. 2 non avendo estinto
Fatti
i pignoramenti eseguiti a favore dei gruppi n. 3 e 4;
che
visto l’esito del ricorso, non è necessario notificarlo ai procedenti, ciò che
vale anche per la sentenza odierna (cfr. art. 9 cpv. 2 della
legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione ad
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.