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Decisione

15.2017.105

Pignoramento di una rendita vecchiaia dell’escusso. Ricorso contro la comunicazione dell’ente debitore della rendita. Pagamento delle esecuzioni di un gruppo. Sussistenza della trattenuta per i gruppi

18 dicembre 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i pignoramenti eseguiti a favore dei gruppi n. 3 e 4;

che

visto l’esito del ricorso, non è necessario notificarlo ai procedenti, ciò che

vale anche per la sentenza odierna (cfr. art. 9 cpv. 2 della

legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione ad

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.