15.2017.106
Minimo di esistenza. Accertamenti incompleti dell’UE. Giustificativi delle spese indispensabili. Premi di cassa malati, spese di locazione, pasti fuori casa e spese di trasferta
25 aprile 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.106
Lugano
25 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 11 dicembre 2017 della
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 14 novembre 2017 nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. In
sede di continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla RI 1 nei
confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 19'780.– oltre ad accessori, il 28
novembre 2017 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha allestito il
seguente calcolo del minimo esistenziale del debitore:
Redditi
Debitore
fr.
4'154.00
Totale
fr.
4'154.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Suppl. figli minorenni
fr.
600.00
Affitto
fr.
1'500.00
Assicurazione malattia
fr.
864.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Pausa corta
Trasferta fino al luogo
di lavoro
fr.
213.00
434 km/mese a 0.50 fr./km = fr. 217.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2017) (B__________-L__________)
Totale
fr.
5'088.00
B. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base
del predetto computo e non avendo rinvenuto altri beni pignorabili, il 29 novembre 2017 l’UE ha emesso il relativo verbale e
contestualmente l’attestato di carenza di beni.
C. Con
ricorso dell’11 dicembre 2017 la RI 1 si aggrava contro il predetto
provvedimento, chiedendo a questa Camera di far ordine all’UE di procedere a un
accertamento approfondito del patrimonio del debitore e di redigere un nuovo
verbale di pignoramento e notificarle l’esito.
D. Con
osservazioni del 20 dicembre 2017 PI 1 si è sostanzialmente opposto al ricorso,
come pure l’UE nelle sue del 29 dicembre 2017.
E. Su
richiesta di questa Camera, il 29 gennaio 2018 l’UE ha condotto ulteriori accertamenti
sulla situazione patrimoniale del debitore, procedendo a un sopralluogo del suo
domicilio, a un nuovo interrogatorio in presenza della moglie dell’escusso e
alla raccolta di nuovi documenti. Il 30 gennaio 2018 ha quindi emesso un nuovo
verbale interno delle operazioni di pignoramento, confermando il precedente
calcolo del minimo d’esistenza e la decisione secondo cui non vi sono beni da
pignorare.
F. Con
ordinanza del 5 febbraio 2018 il presidente della Camera ha assegnato un
termine alla ricorrente per determinarsi sui nuovi documenti raccolti dall’Ufficio,
in particolare sugli estratti bancari relativi al pagamento della pigione e del
premio di cassa malati del debitore.
G. Preso
atto dei documenti, con osservazioni del 6 febbraio 2018 l’insorgente ha
rilevato diverse anomalie negli estratti bancari, a suo dire incompleti ed
errati, sicché ha chiesto l’edizione dalla banca degli estratti originali,
nonché dalla locatrice del conteggio concernente le pigioni pagate dal debitore
e dalla cassa malati del conteggio relativo ai premi pagati nel 2017.
H. Dando
seguito alla predetta richiesta, il 28 febbraio 2018 il presidente della Camera
ha ordinato ai terzi interessati di produrre i documenti appena menzionati, ciò
che essi hanno fatto il 1°, il 2 e il 7 marzo 2018.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 1° dicembre 2017, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. La
ricorrente contesta anzitutto all’Ufficio di non aver svolto tutti gli
accertamenti del caso, rilevando in particolare che a verbale manca qualsiasi
descrizione e/o elenco dei conti postali e/o bancari di cui il debitore è
titolare, come pure delle cose mobili in suo possesso, di titoli e/o crediti o
gioielli o polizze assicurative di cui è beneficiario economico. Sennonché
nelle osservazioni del 6 febbraio 2018, la ricorrente ha preso atto del nuovo
verbale completato con i documenti comprovanti l’elenco dei conti postali e/o
bancari, così come delle fotografie delle cose mobili in suo possesso. La
censura risulta dunque superata dagli eventi, eccetto per quanto riguarda le
anomalie rilevate dall’insorgente negli estratti del conto bancario, questione
che verrà affrontata nel prossimo considerando.
4. A
mente della ricorrente appare altresì inverosimile che il debitore paghi
correntemente il premio di fr. 864.– mensili per la cassa malati, dal
momento che la stessa ha promosso esecuzioni, sfociate addirittura in attestati
di carenza beni. Da parte sua, il resistente si limita a osservare di non aver
pagato in precedenza i premi di cassa malati poiché in sostanza non aveva i
soldi per farlo.
4.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale
entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF
121 III 20 consid. 3/a; 120 III 16 consid. 2/c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle
dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei
giustificativi dei pagamenti. Ciò vale anche per i premi d’assicurazione
malattie di base obbligatoria (sentenza della CEF 15.2016.33 del 1° giugno
2016, consid. 4.1; punto II/3 Tabella).
4.2 Nel
caso in rassegna, si evince dagli atti che l’UE ha ammesso il premio di cassa
malati fondandosi su una copia della polizza d’assicurazione malattie 2017 e su
diversi estratti bancari forniti dal debitore, da cui risultano effettivamente
addebiti di fr. 864.55 mensili registrati sul suo conto a favore della S__________.
Tali addebiti non figurano però negli estratti prodotti direttamente dalla
banca il 1° marzo 2018. Anzi, sulla base di un semplice raffronto emerge che
gli estratti del debitore sono stati appositamente contraffatti mediante
sostituzione di determinate posizioni con nuove nell’intento di giustificare il
pagamento dei premi di cassa malati, in realtà non avvenuto. La stessa S__________
ha del resto comunicato a questa Camera che PI 1 non ha pagato alcun premio nel
2017 e inoltre ch’egli è assicurato presso l’I__________. Alla luce di tali
considerazioni, non avendo il debitore giustificato il pagamento dei premi di
cassa malati né nei confronti della S__________ né tantomeno dell’I__________,
ma anzi avendo addirittura tentato d’ingannare l’UE attraverso la produzione
di documentazione alterata, la spesa di fr. 864.– non può essere ammessa e
va dunque stralciata dal computo del minimo d’esistenza. Sotto questo profilo,
il ricorso si rivela pertanto fondato. Il comportamento di PI 1 va inoltre
segnalato al Ministero pubblico del Canton Ticino (art. 27a LOG) con
riferimento agli art. 163 e 251 CP.
5. L’insorgente
sostiene inoltre che il debitore non è in grado di pagare una pigione di fr. 1'500.–
al mese, considerata “l’importante
lista di esecuzioni a suo carico e vista la morosità proprio nelle pigioni” (ricorso, ad 4). Non ritenendone dimostrato il pagamento, con le
osservazioni del 6 febbraio 2018 essa ha dunque chiesto la produzione dell’estratto
conto delle pigioni pagate dal debitore nel corso del 2017. Il resistente, dal
canto suo, osserva di pagare il canone locatizio e afferma inoltre di vantare
un credito di fr. 15'000.– nei confronti della RI 1 per lo stato “pietoso”
in cui versava l’appartamento che gli era stato ceduto in locazione dalla
medesima.
5.1 Va
dato atto alla ricorrente che i giustificativi prodotti dall’escusso non sono
sufficienti a dimostrare il pagamento (completo) della pigione. Gli estratti
bancari del debitore presentano invero anomalie analoghe a quelle costatate per
Fatti
i premi di cassa malati (sopra consid. 4.2). Basti anche in tal caso fare un
confronto con gli estratti forniti dalla banca __________ per rendersi conto
che PI 1 non versa fr. 1'500.– al mese per le spese di locazione. Dallo scritto
7 marzo 2018 della locatrice E__________ si evince invero che l’escusso e sua
moglie sono i custodi e “tuttofare” dello stabile in cui vivono e che il
pagamento della pigione, pari a fr. 2'300.– oltre a fr. 200.– per
spese accessorie, viene soluto tramite compensazione del loro salario mensile e
versamento del saldo in contanti. Dedotti lo stipendio per i lavori di
portineria di fr. 876.70 mensili, quello variabile per i lavori da
“tuttofare” e gli sconti di fr. 500.– accordati dalla locatrice da gennaio
2018, da settembre 2017 a febbraio 2018 PI 1 ha versato in media un canone
locatizio di circa fr. 560.– mensili. Ne consegue che soltanto in tale
misura può essere ammessa la pigione nel minimo d’esistenza, ferma restando la
facoltà per il debitore di chiedere in qualsiasi momento il riesame del
calcolo, producendo i giustificativi delle future spese di locazione, qualora
si rivelassero superiori alle attuali (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF).
5.2 Le
contestazioni mosse da PI 1 non portano a diversa conclusione. Riguardano il
credito fatto valere dalla ricorrente e così sfuggono al potere cognitivo di
questa Camera, quale autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2017.64 del
19 ottobre 2017 consid. 1), limitato alla verifica del calcolo del minimo
esistenziale impugnato (art. 17 LEF). L’escusso avrebbe dovuto sollevare la
questione – di merito – nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione.
Anche in merito alla pigione il ricorso merita dunque accoglimento.
6. La
ricorrente si duole altresì dell’ammissione delle spese per pasti fuori casa e
dei costi di trasferta fino al luogo di lavoro mediante il veicolo privato dell’escusso,
sostenendo che non sono documentate. A tal riguardo, il resistente non si
determina, riproponendo le argomentazioni di merito esposte sopra (consid. 5).
6.1 In
base al punto II/4/b della Tabella, sono riconosciute nel minimo vitale le
spese per pasti fuori casa (da fr. 9.– a fr. 11.– per ogni pasto
principale) per chi dimostra oneri accresciuti connessi all’esercizio di una
professione o di un mestiere, purché non siano già a carico del datore di
lavoro. Sono pure ammesse le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile
ove il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3
LEF, ad esempio perché è necessario al debitore per conseguire il suo reddito
nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2). Nella
determinazione di tali spese l’ufficio d’esecuzione non può attenersi
unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve effettuare gli accertamenti
imposti dalle circostanze del caso (consid. 2).
6.2 Nella
fattispecie l’UE ha ammesso un importo di fr. 211.– al mese per pasti
fuori casa, vale a dire il massimo consentito dalla Tabella (fr. 11.– per
pasto principale), fondandosi sul fatto che l’escusso ha una “pausa corta” (v.
verbale del 30 gennaio 2018, pag. 4). Tale circostanza non trova però riscontro
in alcun documento né il resistente l’ha in qualche modo comprovata, malgrado
abbia avuto l’occasione per farlo in sede di osservazioni al ricorso. Non
giustificata, tale spesa non andava dunque computata.
Considerandi
6.3
Per
quanto attiene alle spese di trasferta, l’Ufficio ha ritenuto che il debitore
percorra 434 km al mese per il tragitto di andata e ritorno da B__________ a L__________.
A prescindere dal fatto che l’UE non sembra aver appurato perché il debitore
non possa servirsi dei trasporti pubblici anziché del proprio veicolo per
recarsi al lavoro, la ricorrente ha giustamente fatto notare che l’escusso
lavora quale interinale presso la succursale di B__________ (il suo domicilio)
della PI 2 e ha sostenuto che le spese di trasferta da B__________ fino al
cantiere o al luogo d’impiego sono a carico della datrice di lavoro,
allegazione che PI 1 non ha contestato nelle sue osservazioni al ricorso. Non
comprovato, l’importo di fr. 213.– computato a titolo di spese di trasferta
va quindi stralciato dalla decisione impugnata.
7.
Da
ultimo, l’insorgente contesta il reddito netto mensile del debitore. A suo
parere, in base agli estratti bancari del conto del debitore egli consegue un
salario mensile netto di fr. 4'957.60. Orbene, come già esposto sopra
(consid. 4.2 e 5.1) i documenti dell’escusso sono palesemente alterati, ragione
per cui non se ne può tener conto per la determinazione del suo reddito. Dagli
estratti prodotti dalla banca è però possibile dedurre che lo stipendio medio
mensile che PI 1 ha percepito dalla PI 2 nel periodo dal 1° settembre 2017 al
28.
febbraio 2018 si attesta a circa fr. 4'108.–. Di conseguenza l’importo
accertato dall’organo esecutivo non appare errato. Ad ogni modo, non è
necessario stabilire con precisione il reddito del debitore, siccome l’Ufficio ha
pignorato tutto quanto eccede il suo minimo d’esistenza, che secondo il calcolo
qui rettificato (consid. 8) risulta manifestamente inferiore alle sue entrate.
8.
Per
le ragioni suesposte (consid. 4.2, 5.1, 6.2 e 6.3), in accoglimento del
ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’Ufficio va rettificato
come segue:
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Suppl. figli minorenni
fr.
600.00
Affitto
fr.
560.00
Assicurazione malattia
fr.
0.00
Pasti fuori domicilio
fr.
0.00
Trasferta fino al luogo
di lavoro
fr.
0.00
Totale
fr.
2'860.00
Visto
quanto precede, all’UE va ordinato di pignorare la quota di salario di PI 1
presso la PI 2 eccedente il suo minimo d’esistenza
determinato in fr. 2'860.– mensili.
9.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio
di esecuzione di Locarno di pignorare la quota di salario di PI 1 eccedente il
suo minimo d’esistenza determinato in fr. 2'860.– mensili.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.