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Decisione

15.2017.106

Minimo di esistenza. Accertamenti incompleti dell’UE. Giustificativi delle spese indispensabili. Premi di cassa malati, spese di locazione, pasti fuori casa e spese di trasferta

25 aprile 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i premi di cassa malati (sopra consid. 4.2). Basti anche in tal caso fare un

confronto con gli estratti forniti dalla banca __________ per rendersi conto

che PI 1 non versa fr. 1'500.– al mese per le spese di locazione. Dallo scritto

7 marzo 2018 della locatrice E__________ si evince invero che l’escusso e sua

moglie sono i custodi e “tuttofare” dello stabile in cui vivono e che il

pagamento della pigione, pari a fr. 2'300.– oltre a fr. 200.– per

spese accessorie, viene soluto tramite compensazione del loro salario mensile e

versamento del saldo in contanti. Dedotti lo stipendio per i lavori di

portineria di fr. 876.70 mensili, quello variabile per i lavori da

“tuttofare” e gli sconti di fr. 500.– accordati dalla locatrice da gennaio

2018, da settembre 2017 a febbraio 2018 PI 1 ha versato in media un canone

locatizio di circa fr. 560.– mensili. Ne consegue che soltanto in tale

misura può essere am­messa la pigione nel minimo d’esistenza, ferma restando la

facoltà per il debitore di chiedere in qualsiasi momento il riesame del

calcolo, producendo i giustificativi delle future spese di locazione, qualora

si rivelassero superiori alle attuali (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF).

5.2 Le

contestazioni mosse da PI 1 non portano a diversa conclusione. Riguardano il

credito fatto valere dalla ricorrente e così sfuggono al potere cognitivo di

questa Camera, quale autorità di vigilanza (sentenza della CEF 15.2017.64 del

19 ottobre 2017 consid. 1), limitato alla verifica del calcolo del minimo

esistenziale impugnato (art. 17 LEF). L’escusso avrebbe dovuto sollevare la

questione – di merito – nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione.

Anche in merito alla pigione il ricorso merita dunque accoglimento.

6. La

ricorrente si duole altresì dell’ammissione delle spese per pasti fuori casa e

dei costi di trasferta fino al luogo di lavoro mediante il veicolo privato dell’escusso,

sostenendo che non sono documentate. A tal riguardo, il resistente non si

determina, riproponendo le argomentazioni di merito esposte sopra (consid. 5).

6.1 In

base al punto II/4/b della Tabella, sono riconosciute nel minimo vitale le

spese per pasti fuori casa (da fr. 9.– a fr. 11.– per ogni pasto

principale) per chi dimostra oneri accresciuti connessi all’esercizio di una

professione o di un mestiere, purché non siano già a carico del datore di

lavoro. Sono pure ammesse le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile

ove il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3

LEF, ad esempio perché è necessario al debitore per conseguire il suo reddito

nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2). Nella

determinazione di tali spese l’uffi­­cio d’esecuzione non può attenersi

unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve effettuare gli accertamenti

imposti dalle circostanze del caso (consid. 2).

6.2 Nella

fattispecie l’UE ha ammesso un importo di fr. 211.– al mese per pasti

fuori casa, vale a dire il massimo consentito dalla Tabella (fr. 11.– per

pasto principale), fondandosi sul fatto che l’escusso ha una “pausa corta” (v.

verbale del 30 gennaio 2018, pag. 4). Tale circostanza non trova però riscontro

in alcun documento né il resistente l’ha in qualche modo comprovata, malgrado

abbia avuto l’occasione per farlo in sede di osservazioni al ricorso. Non

giustificata, tale spesa non andava dunque computata.

Considerandi

6.3

Per

quanto attiene alle spese di trasferta, l’Ufficio ha ritenuto che il debitore

percorra 434 km al mese per il tragitto di andata e ritorno da B__________ a L__________.

A prescindere dal fatto che l’UE non sembra aver appurato perché il debitore

non possa servirsi dei trasporti pubblici anziché del proprio veicolo per

recarsi al lavoro, la ricorrente ha giustamente fatto notare che l’escusso

lavora quale interinale presso la succursale di B__________ (il suo domicilio)

della PI 2 e ha sostenuto che le spese di trasferta da B__________ fino al

cantiere o al luogo d’impiego sono a carico della datrice di lavoro,

allegazione che PI 1 non ha contestato nelle sue osservazioni al ricorso. Non

comprovato, l’importo di fr. 213.– computato a titolo di spese di trasferta

va quindi stralciato dalla decisione impugnata.

7.

Da

ultimo, l’insorgente contesta il reddito netto mensile del debitore. A suo

parere, in base agli estratti bancari del conto del debitore egli consegue un

salario mensile netto di fr. 4'957.60. Orbene, come già esposto sopra

(consid. 4.2 e 5.1) i documenti dell’escusso sono palesemente alterati, ragione

per cui non se ne può tener conto per la determinazione del suo reddito. Dagli

estratti prodotti dalla banca è però possibile dedurre che lo stipendio medio

mensile che PI 1 ha percepito dalla PI 2 nel periodo dal 1° settembre 2017 al

28.

febbraio 2018 si attesta a circa fr. 4'108.–. Di conseguenza l’im­­porto

accertato dall’organo esecutivo non appare errato. Ad ogni modo, non è

necessario stabilire con precisione il reddito del debitore, siccome l’Ufficio ha

pignorato tutto quanto eccede il suo minimo d’esistenza, che secondo il calcolo

qui rettificato (consid. 8) risulta manifestamente inferiore alle sue entrate.

8.

Per

le ragioni suesposte (consid. 4.2, 5.1, 6.2 e 6.3), in accoglimento del

ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’Ufficio va rettificato

come segue:

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Suppl. figli minorenni

fr.

600.00

Affitto

fr.

560.00

Assicurazione malattia

fr.

0.00

Pasti fuori domicilio

fr.

0.00

Trasferta fino al luogo

di lavoro

fr.

0.00

Totale

fr.

2'860.00

Visto

quanto precede, all’UE va ordinato di pignorare la quota di salario di PI 1

presso la PI 2 eccedente il suo minimo d’esistenza

determinato in fr. 2'860.– mensili.

9.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio

di esecuzione di Locarno di pignorare la quota di salario di PI 1 eccedente il

suo minimo d’esistenza determinato in fr. 2'860.– mensili.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.