15.2017.109
Richiesta di restituzione del termine di opposizione presentata dal curatore dell’escusso nominato poco dopo la scadenza del termine
8 gennaio 2018Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.109
Lugano
8 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sulla richiesta di restituzione del termine d’opposizione formulata il 21
dicembre 2017 da
RI 1
(patrocinata dal suo curatore __________ PA
1, __________)
in merito al precetto esecutivo n. __________ emesso
nei suoi confronti l’8 agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio
a domanda della
PI 1, __________
(rappresentata dall’RA 1, Berna)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8
agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la PI 1 procede
contro RI 1 per l’incasso di fr. 20'539.55 oltre agli interessi del 5%
dal 5 maggio 2017 (“conteggio
finale del 25.04.2017 Contratto leasing No __________ del 29.01.2014”) e di fr. 1'464.60 (“spese
di mora”);
che
al precetto esecutivo apparentemente notificatole il 4 dicembre 2017 (sul
precetto è però segnata la casella “Non ritirato” della voce “Impossibile procedere alla notificazione”) l’escussa non ha interposto opposizione;
che
con la richiesta in esame del 21 dicembre 2017, l’avv. PA 1, nella sua qualità
di curatore dell’escussa nominato il 18 dicembre 2017 a scopo di rappresentanza
e di amministrazione dei suoi beni, postula la restituzione del termine d’opposizione
al precetto esecutivo, facendo valere che la sua assistita si è ritrovata senza
Considerandi
sua colpa impossibilitata a procedere autonomamente, in particolare a causa dei
motivi per i quali è stata istituita la curatela;
che
sia l’UE sia la procedente non si oppongono all’accoglimento della richiesta
(osservazioni rispettivamente del 29 dicembre 2017 e del 4 gennaio 2018);
che
appaiono effettivamente dati i presupposti stabiliti dall’art. 33 cpv. 4 LEF
per la restituzione richiesta, l’omessa opposizione apparendo la conseguenza
del grave stato depressivo che, su segnalazione del suo medico curante e dell’assistente
sociale della Città di Mendrisio, ha motivato l’istituzione della curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni affidata all’avv. PA 1, incaricato
segnatamente di rappresentare RI 1 per tutte le sue questioni amministrative
(doc. B accluso alla richiesta);
che
il curatore risulta inoltre avere presentato la richiesta di restituzione entro
dieci giorni dalla conoscenza dell’esecuzione (anzi entro tre giorni dalla sua
nomina) e di avere, perlomeno implicitamente, già dichiarato d’interporre
opposizione;
che
in queste condizioni la richiesta dev’essere accolta e all’UE ordinato di annotare
l’opposizione;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La richiesta di restituzione del termine di opposizione al precetto
esecutivo n. __________ è accolta e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio di annotare nei suoi registri l’opposizione interposta alla
suddetta esecuzione con la data del 21 dicembre 2017.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.