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Decisione

15.2017.109

Richiesta di restituzione del termine di opposizione presentata dal curatore dell’escusso nominato poco dopo la scadenza del termine

8 gennaio 2018Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.109

Lugano

8 gennaio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sulla richiesta di restituzione del termine d’opposizione formulata il 21

dicembre 2017 da

RI 1

(patrocinata dal suo curatore __________ PA

1, __________)

in merito al precetto esecutivo n. __________ emesso

nei suoi confronti l’8 agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio

a domanda della

PI 1, __________

(rappresentata dall’RA 1, Berna)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8

agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la PI 1 procede

contro RI 1 per l’incas­­so di fr. 20'539.55 oltre agli interessi del 5%

dal 5 maggio 2017 (“conteggio

finale del 25.04.2017 Contratto leasing No __________ del 29.01.2014”) e di fr. 1'464.60 (“spese

di mora”);

che

al precetto esecutivo apparentemente notificatole il 4 dicembre 2017 (sul

precetto è però segnata la casella “Non ritirato” della voce “Impossibile procedere alla notificazione”) l’escussa non ha interposto opposizione;

che

con la richiesta in esame del 21 dicembre 2017, l’avv. PA 1, nella sua qualità

di curatore dell’escussa nominato il 18 dicembre 2017 a scopo di rappresentanza

e di amministrazione dei suoi beni, postula la restituzione del termine d’opposi­­zione

al precetto esecutivo, facendo valere che la sua assistita si è ritrovata senza

Considerandi

sua colpa impossibilitata a procedere autonomamente, in particolare a causa dei

motivi per i quali è stata istituita la curatela;

che

sia l’UE sia la procedente non si oppongono all’accoglimento della richiesta

(osservazioni rispettivamente del 29 dicembre 2017 e del 4 gennaio 2018);

che

appaiono effettivamente dati i presupposti stabiliti dall’art. 33 cpv. 4 LEF

per la restituzione richiesta, l’omessa opposizione apparendo la conseguenza

del grave stato depressivo che, su segnalazione del suo medico curante e dell’assistente

sociale della Città di Mendrisio, ha motivato l’istituzione della curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni affidata all’avv. PA 1, incaricato

segnatamente di rappresentare RI 1 per tutte le sue questioni amministrative

(doc. B accluso alla richiesta);

che

il curatore risulta inoltre avere presentato la richiesta di restituzione entro

dieci giorni dalla conoscenza dell’esecuzione (anzi entro tre giorni dalla sua

nomina) e di avere, perlomeno implicitamente, già dichiarato d’interporre

opposizione;

che

in queste condizioni la richiesta dev’essere accolta e all’UE ordinato di annotare

l’opposizione;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La richiesta di restituzione del termine di opposizione al precetto

esecutivo n. __________ è accolta e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione

di Mendrisio di annotare nei suoi registri l’opposizione interposta alla

suddetta esecuzione con la data del 21 dicembre 2017.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.