15.2017.11
Ricorso contro il precetto esecutivo. Validità della notifica all’amministratore unico della società escussa fuori dalla sua sede legale. Irricevibilità delle censure di merito
31 marzo 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.11
Lugano
31 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 30 gennaio 2017 di
RI 1
(rappr. dall’amministratore unico, RA 1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 12 dicembre 2016
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, I-__________
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12
dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro la
RI 1 per l’incasso di fr. 10'805.60 oltre agli interessi del 5% dal 1°
giugno 2015 e di fr. 8'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno
2015;
che
il 12 gennaio 2017 l’escussa, per il tramite del suo amministratore unico RA 1,
ha interposto opposizione al precetto esecutivo;
che
con ricorso del 30 gennaio 2017 la società escussa ha interposto ricorso contro
il precetto esecutivo, chiedendone l’annullamento;
ch’essa
si duole anzitutto di un vizio di notifica, la stessa essendo avvenuta non
presso la propria sede legale bensì ad altra sede “che nulla ha in relazione alla società”;
che
se l’esecuzione è diretta contro una società, la notificazione dell’atto
esecutivo – in particolare del precetto esecutivo – si fa al rappresentante
della medesima, ovverosia, per una società anonima, a qualunque membro
dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o
procuratore (art. 65 cpv. 1
n. 2 LEF), a prescindere da dove il rappresentante si trovi, siccome il luogo
di notifica non è una condizione prevista dalla norma citata;
Considerandi
che
nel caso in esame si evince dallo stesso precetto esecutivo (n. __________)
prodotto dalla ricorrente ch’esso è stato consegnato a RA 1, suo amministratore
unico;
che
la notifica è dunque senz’altro valida sulla scorta dell’art. 65 LEF, per
tacere del fatto che in diritto svizzero pure una notificazione effettuata per
ipotesi in un modo non conforme alla legge esplica giuridicamente i suoi effetti
ove l’atto, come in concreto, sia comunque giunto all’escusso, e ciò dal
momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza (DTF 128 III 104, consid.
2);
che
la ricorrente, d’altronde, respinge ogni responsabilità per la pretesa posta in
esecuzione, spiegandone dettagliatamente i motivi;
ch’essa
pare così perdere di vista che la legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il
procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa;
che
in linea di principio un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro
chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid.
4.
; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III 149 consid. 2a);
che
non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere
sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid.
2.3
);
che
la ricorrente potrà far valere i suoi mezzi di difesa davanti al giudice
qualora PI 1 dovesse chiedere il rigetto dell’opposizione da essa interposta,
in procedura ordinaria (art. 79 LEF) o sommaria (art. 80 segg. LEF);
che il ricorso va pertanto respinto, ciò
che rende inutile l’assegnazione di un termine
all’escutente per esprimersi in merito;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.