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Decisione

15.2017.11

Ricorso contro il precetto esecutivo. Validità della notifica all’amministratore unico della società escussa fuori dalla sua sede legale. Irricevibilità delle censure di merito

31 marzo 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.11

Lugano

31 marzo 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 30 gennaio 2017 di

RI 1

(rappr. dall’amministratore unico, RA 1 __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 12 dicembre 2016

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, I-__________

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12

dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro la

RI 1 per l’incasso di fr. 10'805.60 oltre agli interessi del 5% dal 1°

giugno 2015 e di fr. 8'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno

2015;

che

il 12 gennaio 2017 l’escussa, per il tramite del suo amministratore unico RA 1,

ha interposto opposizione al precetto esecutivo;

che

con ricorso del 30 gennaio 2017 la società escussa ha interposto ricorso contro

il precetto esecutivo, chiedendone l’annulla­mento;

ch’essa

si duole anzitutto di un vizio di notifica, la stessa essendo avvenuta non

presso la propria sede legale bensì ad altra sede “che nulla ha in relazione alla società”;

che

se l’esecuzione è diretta contro una società, la notificazione dell’atto

esecutivo – in particolare del precetto esecutivo – si fa al rappresentante

della medesima, ovverosia, per una società anonima, a qualunque membro

dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o

procuratore (art. 65 cpv. 1

n. 2 LEF), a prescindere da dove il rappresentante si trovi, siccome il luogo

di notifica non è una condizione prevista dalla norma citata;

Considerandi

che

nel caso in esame si evince dallo stesso precetto esecutivo (n. __________)

prodotto dalla ricorrente ch’esso è stato consegnato a RA 1, suo amministratore

unico;

che

la notifica è dunque senz’altro valida sulla scorta dell’art. 65 LEF, per

tacere del fatto che in diritto svizzero pure una notificazione effettuata per

ipotesi in un modo non conforme alla legge esplica giuridicamente i suoi effetti

ove l’atto, come in concreto, sia comunque giunto all’escusso, e ciò dal

momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza (DTF 128 III 104, consid.

2);

che

la ricorrente, d’altronde, respinge ogni responsabilità per la pretesa posta in

esecuzione, spiegandone dettagliatamente i motivi;

ch’essa

pare così perdere di vista che la legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il

procedente abbia a dimostrare l’esi­stenza della propria pretesa;

che

in linea di principio un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro

chiunque, indipendentemente dalla reale esisten­za del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid.

4.

; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III 149 consid. 2a);

che

non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere

sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid.

2.3

);

che

la ricorrente potrà far valere i suoi mezzi di difesa davanti al giudice

qualora PI 1 dovesse chiedere il rigetto dell’opposizione da essa interposta,

in procedura ordinaria (art. 79 LEF) o sommaria (art. 80 segg. LEF);

che il ricorso va pertanto respinto, ciò

che rende inutile l’assegna­zione di un termine

all’escutente per esprimersi in merito;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.