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Decisione

15.2017.13

Ritardata giustizia. Esecuzione del pignoramento e realizzazione dei beni pignorati

21 aprile 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo

avere ottenuto il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dai coniugi,

la procedente ha chiesto il 27 novembre 2015 la prosecuzione dell’esecuzione.

Il pignoramento è stato fissato per il 21 gennaio 2016. Gli escussi non

essendosi fatti trovare al proprio domicilio a quella data, l’UE è finalmente

riuscito solo il 24 maggio 2016 a eseguire in presenza di PI 1 il pignoramento

di uno scooter, valutato in fr. 1.–. Il verbale di pignoramento è stato

inviato alle parti il 7 giugno. Con scritto del 23 agosto, RI 1 si è lamentata

del fatto che l’UE non avesse pignorato le quote sociali della PI 3, di cui PI

1 è diventato socio il 9 maggio 2016 (circostanza da lei segnalata con email

già il 25 maggio), e ha chiesto la realizzazione dello scooter. Il 19 settembre 2016 l’UE ha effettuato a

favore dell’esecuzione n. __________3 il pignoramento complementare di 200

quote sociali di fr. 100.– ognuna della PI 3,

annotando però la rivendicazione formulata dalla società italiana PI 3 Srl, che

se ne pretende tuttora proprietaria, l’escusso non avendone versato il prezzo

di vendita stabilito in fr. 11'000.–.

C. Il

22 novembre 2016 RI 1 ha chiesto la realizzazione dei beni pignorati (scooter e

quote sociali). In seguito al pagamento, il giorno successivo, di un primo

acconto di fr. 800.–, l’UE ha concesso agli escussi una dilazione nel

senso dell’art. 123 LEF, differendo la vendita di 12 mesi a condizione ch’essi

versino ogni mese fr. 713.55 (poi corretti in fr. 349.20 il 21 febbraio

2017), e il saldo entro il 30 novembre 2017. Il 23 gennaio 2017 essi hanno versato ulteriori fr. 713.55.

D. In

precedenza, con due precetti esecutivi n. __________6 e __________8 emessi il

1° marzo 2016, RI 1 aveva nuovamente escusso PI 1 e PI 2

in via solidale per l’in­­casso da ciascuno di loro del residuo delle pigioni

dal luglio del 2015 al gennaio del 2016, pari a fr. 8'760.– oltre agli

interessi, dedotta la cauzione di fr. 3'000.–. Entrambi i coniugi avevano

interposto opposizione.

E. Il 22 novembre 2016, RI 1 aveva

poi chiesto la continuazione della sola esecuzione diretta contro il marito, di

cui aveva in precedenza fatto rigettare l’opposizione. Lo stesso giorno l’UE ha

emesso l’avviso di pignoramento per il 29 novembre 2016. Data l’assenza dell’escusso

in quel giorno e anche il 27 dicembre, data in cui egli si era impegnato a

presentarsi all’UE, il pignoramento è finalmente stato eseguito soltanto il 16

febbraio 2017.

F. Con ricorso del 17 febbraio

2017, RI 1 chiede l’in­­tervento tempestivo di questa Camera affinché venga

fissata la data di realizzazione dei beni pignorati.

G. Nelle sue osservazioni dell’8

marzo 2017, l’UE ripercorre l’iter delle tre esecuzioni concludendo che la

censura di ritardata giustizia è infondata.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso per

denegata o ritardata giustizia all’autorità di vigilanza cantonale, nel Cantone

Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

3 LPR).

Considerandi

2.

Per quanto riguarda la prima esecuzione

(n. __________3), dalla ri­evocazione delle tappe della

procedura (sopra da A-C) non si evincono inaccettabili ritardi, se non tra la

domanda di proseguimento dell’esecuzione (del 27 novembre 2015) e il

pignoramento (eseguito il 24 maggio 2016, e non il 6 maggio come erroneamente

indicato sul verbale di pignoramento). La colpa è però essenzialmente degli

escussi per non essersi presentati alla data – il 21 gennaio 2016 – fissata per

l’esecuzione del pignoramento, né in seguito di loro sponte all’UE, costringendo

quest’ultimo, una prima volta il 19 febbraio, a richiedere dalla polizia l’accom­­pagnamento

forzato di PI 1, il quale è stato sentito il 22 febbraio e il 16 marzo. Egli è

stato poi, il 15 aprile, nuovamente invitato a presentarsi con i documenti

giustificativi necessari al­l’esecuzione di un eventuale pignoramento di

redditi, ma invano, sicché si è resa necessaria, il 18 maggio 2016, un’ulteriore

richiesta d’intervento della polizia affinché l’UE procedesse finalmente al pignoramento del 24 maggio. Scaduto il termine di partecipazione (art. 114 LEF) – accorciato per

svista al 6 giugno quale conseguenza della registrazione erronea della data di

ese­cuzione del pignoramento – il verbale di pignoramento è poi stato inviato

alle parti il 7 giugno 2016. Accortosi della propria dimenticanza segnalatagli

dall’escutente il 23 agosto 2016, l’UE ha infine tempestivamente pignorato le

quote sociali della PI 3 il 19 settembre 2016.

L’operato dell’UE non è certo

ineccepibile. L’incarto trasmesso al­la Camera si presentava disordinato, ciò

che ha nociuto alla chia­rezza e alla tempestività della sua gestione. Il giornale

degli even­ti, inoltre, contiene diversi errori e lacune, non

tutte spiegabili con l’imperfetta padronanza dell’utilizzo del nuovo

applicativo informatico con cui tale giornale è stato prodotto. Sebbene si sarebbero

potute aspettare dall’UE maggiori sollecitudine e accuratezza, fatto sta, ad ogni

modo, che il pignoramento è stato effettivamente eseguito, sicché il rimprovero

di ritardata giustizia è ormai senza oggetto. È d’altronde prematura la

richiesta della ricorrente intesa alla realizzazione dei beni pignorati. In

effetti, la decisione di dilazione emessa dall’UE il 22 novembre 2016 (sopra ad

C), che non risulta essere stata tempestivamente impugnata, è tuttora in vigore

e impedisce quindi la realizzazione finché gli escussi rispettano le scadenze

loro fissate (art. 123 LEF). Visto il corso preso dalla procedura, l’UE è però

invitato a dimostrarsi particolarmente severo nel controllo del rispetto delle

scadenze fissate nella decisione di dilazione e ad avviare senza remore la

procedura di realizzazione ove un acconto non dovesse essere versato

tempestivamente.

3.

Quanto

alle esecuzioni n. __________6 e __________8, la prima è

giunta al pignoramento, il 16 febbraio 2017,

in modo sollecito stante il com­portamento una volta di più poco collaborativo

di PI 1, mentre la stessa ricorrente ha rinunciato a chiedere il proseguimento

della seconda. Non si giustifica quindi alcun intervento di questa Camera.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.