15.2017.13
Ritardata giustizia. Esecuzione del pignoramento e realizzazione dei beni pignorati
21 aprile 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.13
Lugano
21 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso per ritardata giustizia
presentato il 20 febbraio 2017 da
RI 1
contro
l’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle
esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse dalla ricorrente nei
confronti di
PI 1, __________
PI 2, __________
Ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________3 emesso il 29 aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di
Lugano, RI 1 ha escusso i coniugi PI 1 e PI 2 per l’incasso
di pigioni dovute per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2015, oltre a spese
amministrative e il conguaglio delle spese condominiali del 2014, per complessivi
fr. 3'817.30.
Fatti
B. Dopo
avere ottenuto il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dai coniugi,
la procedente ha chiesto il 27 novembre 2015 la prosecuzione dell’esecuzione.
Il pignoramento è stato fissato per il 21 gennaio 2016. Gli escussi non
essendosi fatti trovare al proprio domicilio a quella data, l’UE è finalmente
riuscito solo il 24 maggio 2016 a eseguire in presenza di PI 1 il pignoramento
di uno scooter, valutato in fr. 1.–. Il verbale di pignoramento è stato
inviato alle parti il 7 giugno. Con scritto del 23 agosto, RI 1 si è lamentata
del fatto che l’UE non avesse pignorato le quote sociali della PI 3, di cui PI
1 è diventato socio il 9 maggio 2016 (circostanza da lei segnalata con email
già il 25 maggio), e ha chiesto la realizzazione dello scooter. Il 19 settembre 2016 l’UE ha effettuato a
favore dell’esecuzione n. __________3 il pignoramento complementare di 200
quote sociali di fr. 100.– ognuna della PI 3,
annotando però la rivendicazione formulata dalla società italiana PI 3 Srl, che
se ne pretende tuttora proprietaria, l’escusso non avendone versato il prezzo
di vendita stabilito in fr. 11'000.–.
C. Il
22 novembre 2016 RI 1 ha chiesto la realizzazione dei beni pignorati (scooter e
quote sociali). In seguito al pagamento, il giorno successivo, di un primo
acconto di fr. 800.–, l’UE ha concesso agli escussi una dilazione nel
senso dell’art. 123 LEF, differendo la vendita di 12 mesi a condizione ch’essi
versino ogni mese fr. 713.55 (poi corretti in fr. 349.20 il 21 febbraio
2017), e il saldo entro il 30 novembre 2017. Il 23 gennaio 2017 essi hanno versato ulteriori fr. 713.55.
D. In
precedenza, con due precetti esecutivi n. __________6 e __________8 emessi il
1° marzo 2016, RI 1 aveva nuovamente escusso PI 1 e PI 2
in via solidale per l’incasso da ciascuno di loro del residuo delle pigioni
dal luglio del 2015 al gennaio del 2016, pari a fr. 8'760.– oltre agli
interessi, dedotta la cauzione di fr. 3'000.–. Entrambi i coniugi avevano
interposto opposizione.
E. Il 22 novembre 2016, RI 1 aveva
poi chiesto la continuazione della sola esecuzione diretta contro il marito, di
cui aveva in precedenza fatto rigettare l’opposizione. Lo stesso giorno l’UE ha
emesso l’avviso di pignoramento per il 29 novembre 2016. Data l’assenza dell’escusso
in quel giorno e anche il 27 dicembre, data in cui egli si era impegnato a
presentarsi all’UE, il pignoramento è finalmente stato eseguito soltanto il 16
febbraio 2017.
F. Con ricorso del 17 febbraio
2017, RI 1 chiede l’intervento tempestivo di questa Camera affinché venga
fissata la data di realizzazione dei beni pignorati.
G. Nelle sue osservazioni dell’8
marzo 2017, l’UE ripercorre l’iter delle tre esecuzioni concludendo che la
censura di ritardata giustizia è infondata.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso per
denegata o ritardata giustizia all’autorità di vigilanza cantonale, nel Cantone
Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
3 LPR).
Considerandi
2.
Per quanto riguarda la prima esecuzione
(n. __________3), dalla rievocazione delle tappe della
procedura (sopra da A-C) non si evincono inaccettabili ritardi, se non tra la
domanda di proseguimento dell’esecuzione (del 27 novembre 2015) e il
pignoramento (eseguito il 24 maggio 2016, e non il 6 maggio come erroneamente
indicato sul verbale di pignoramento). La colpa è però essenzialmente degli
escussi per non essersi presentati alla data – il 21 gennaio 2016 – fissata per
l’esecuzione del pignoramento, né in seguito di loro sponte all’UE, costringendo
quest’ultimo, una prima volta il 19 febbraio, a richiedere dalla polizia l’accompagnamento
forzato di PI 1, il quale è stato sentito il 22 febbraio e il 16 marzo. Egli è
stato poi, il 15 aprile, nuovamente invitato a presentarsi con i documenti
giustificativi necessari all’esecuzione di un eventuale pignoramento di
redditi, ma invano, sicché si è resa necessaria, il 18 maggio 2016, un’ulteriore
richiesta d’intervento della polizia affinché l’UE procedesse finalmente al pignoramento del 24 maggio. Scaduto il termine di partecipazione (art. 114 LEF) – accorciato per
svista al 6 giugno quale conseguenza della registrazione erronea della data di
esecuzione del pignoramento – il verbale di pignoramento è poi stato inviato
alle parti il 7 giugno 2016. Accortosi della propria dimenticanza segnalatagli
dall’escutente il 23 agosto 2016, l’UE ha infine tempestivamente pignorato le
quote sociali della PI 3 il 19 settembre 2016.
L’operato dell’UE non è certo
ineccepibile. L’incarto trasmesso alla Camera si presentava disordinato, ciò
che ha nociuto alla chiarezza e alla tempestività della sua gestione. Il giornale
degli eventi, inoltre, contiene diversi errori e lacune, non
tutte spiegabili con l’imperfetta padronanza dell’utilizzo del nuovo
applicativo informatico con cui tale giornale è stato prodotto. Sebbene si sarebbero
potute aspettare dall’UE maggiori sollecitudine e accuratezza, fatto sta, ad ogni
modo, che il pignoramento è stato effettivamente eseguito, sicché il rimprovero
di ritardata giustizia è ormai senza oggetto. È d’altronde prematura la
richiesta della ricorrente intesa alla realizzazione dei beni pignorati. In
effetti, la decisione di dilazione emessa dall’UE il 22 novembre 2016 (sopra ad
C), che non risulta essere stata tempestivamente impugnata, è tuttora in vigore
e impedisce quindi la realizzazione finché gli escussi rispettano le scadenze
loro fissate (art. 123 LEF). Visto il corso preso dalla procedura, l’UE è però
invitato a dimostrarsi particolarmente severo nel controllo del rispetto delle
scadenze fissate nella decisione di dilazione e ad avviare senza remore la
procedura di realizzazione ove un acconto non dovesse essere versato
tempestivamente.
3.
Quanto
alle esecuzioni n. __________6 e __________8, la prima è
giunta al pignoramento, il 16 febbraio 2017,
in modo sollecito stante il comportamento una volta di più poco collaborativo
di PI 1, mentre la stessa ricorrente ha rinunciato a chiedere il proseguimento
della seconda. Non si giustifica quindi alcun intervento di questa Camera.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.